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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25670/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

Un dirigente di seconda fascia, già direttore di un ufficio tecnico di un ente pubblico soppresso, sosteneva di avere svolto, in periodi determinati, le funzioni del direttore generale dell’ente prima in sostituzione del titolare precedente e poi anche con funzioni vicarie. Chiedeva quindi il riconoscimento del trattamento economico previsto per i dirigenti di prima fascia, con pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, mentre la corte d’appello aveva riformato integralmente la decisione, escludendo che vi fosse stato un formale conferimento dell’incarico dirigenziale generale e qualificando l’attività come mera sostituzione temporanea e gestione ordinaria amministrativo-contabile. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: violazione della disciplina collettiva e del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la norma contrattuale tutelasse anche lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali generali senza titolarità formale; violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2126 c.c., del regolamento di organizzazione dell’ente e dello statuto, assumendo che fosse stato omesso il c.d. procedimento trifasico e che le mansioni svolte fossero esorbitanti rispetto alla qualifica di provenienza; violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2730 c.c., lamentando la mancata valorizzazione della non contestazione dei fatti e di una dichiarazione che assumerebbe valore confessorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente interpretato la disciplina collettiva nel senso che il trattamento economico superiore spetta solo se al dirigente di seconda fascia sia stato formalmente conferito l’incarico di funzioni dirigenziali generali, limitatamente alla durata dell’incarico. Ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse stato tale conferimento: secondo l’accertamento di merito, il lavoratore aveva ricevuto solo compiti temporanei di sostituzione e di ordinaria gestione amministrativo-contabile, senza la piena titolarità dell’ufficio e senza lo svolgimento dell’intero compendio di compiti e responsabilità del direttore generale. Ha inoltre dichiarato inammissibile, oltre che infondato, il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché mirava a un riesame del merito e delle prove; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per errata prospettazione processuale della censura e per difetto di specificità sulla dedotta non contestazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 56 c.c.n.l. Area VIII Presidenza del Consiglio dei ministri

    la retribuzione di prima fascia per il dirigente di seconda fascia presuppone il formale incarico di funzioni dirigenziali generali e spetta solo per la durata dell’incarico; la mancata conferma comporta il ritorno al livello di provenienza.

  • art. 30 c.c.n.l. Area VIII Presidenza del Consiglio dei ministri

    norma richiamata come disciplina successiva della stessa materia retributiva, interpretata nel medesimo senso dell’art. 56 c.c.n.l.

  • art. 23, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come limite e cornice della disciplina del trattamento economico dirigenziale; non consente attribuzioni economiche fuori dalle previsioni legali e contrattuali.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego contrattualizzato il principio governante la remunerazione dirigenziale è quello dell’onnicomprensività.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    non è configurabile, per la dirigenza, lo svolgimento di mansioni superiori nei termini ordinari invocati dal ricorrente.

  • art. 2126 c.c.

    la prestazione di fatto non basta, da sola, a superare la regola dell’onnicomprensività se manca un incarico formalmente conferito che giustifichi il maggior trattamento.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulla non contestazione è stata ritenuta mal prospettata e comunque non autosufficiente, perché non indicava compiutamente dove e come i fatti sarebbero stati allegati e non contestati.

  • art. 2730 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta efficacia confessoria di una dichiarazione avversaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per dedurre violazioni di legge sostanziale; la Corte ha osservato che alcune doglianze, in realtà, attenevano a errores in procedendo o a rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato indirettamente dalla Corte per evidenziare che le doglianze processuali avrebbero dovuto essere veicolate come nullità del procedimento o della sentenza.

  • art. 416 c.p.c.

    la memoria di costituzione dell’amministrazione aveva espresso un’aperta contestazione sulla qualificazione giuridica degli incarichi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà titolo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato dirigenziale, la regola retributiva è l’onnicomprensività: il maggior trattamento economico non deriva automaticamente dallo svolgimento di attività aggiuntive o di singole funzioni superiori, ma richiede che la disciplina legale o contrattuale preveda espressamente il relativo compenso.
  • Per ottenere il trattamento economico della dirigenza di fascia superiore non basta la mera sostituzione temporanea o la gestione ordinaria di alcuni profili dell’ufficio: occorre il formale conferimento dell’incarico dirigenziale superiore, ovvero l’attribuzione dell’intero compendio di compiti e responsabilità propri di quella fascia, secondo quanto stabilito dalla fonte collettiva applicabile.
  • Quando la censura di cassazione contesta l’interpretazione della disciplina contrattuale, il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sulla mancanza del formale incarico e non sulla sola qualità delle attività svolte, è inammissibile una critica che insista solo sullo svolgimento in fatto di singole mansioni.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge: la doglianza è inammissibile se mira sostanzialmente a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione del principio di non contestazione deve essere dedotta in modo specifico e autosufficiente, indicando gli atti in cui il fatto sarebbe stato allegato e non contestato; inoltre, una censura processuale deve essere incanalata nel corretto vizio di legittimità, non potendo essere mascherata come violazione di legge sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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