Cassazione Civile, Ordinanza n. 20190/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario. Dopo il sequestro di prevenzione delle quote e dei beni aziendali, l’amministratore giudiziario aveva promosso un assetto gestorio diverso, con nomina di un amministratore provvisorio ex art. 2323 c.c. e successiva nomina di un institore. Il socio accomandatario ha sostenuto che tali eventi avessero fatto venir meno la sua qualità di socio accomandatario e la sua responsabilità illimitata, con conseguente impossibilità di estendere il fallimento oltre l’anno. Ha inoltre dedotto che l’insolvenza fosse imputabile a obbligazioni assunte dall’amministrazione giudiziaria e non a fatti precedenti al sequestro. I motivi di ricorso denunciavano violazioni degli artt. 2313, 2323, 2272 nn. 2 e 4, 147 l. fall., 41 d.lgs. 159/2011, 2203 c.c. e norme processuali, oltre a omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che il sequestro di prevenzione e la nomina di un amministratore provvisorio ex art. 2323 c.c. determinano solo la perdita dei poteri di amministrazione, ma non fanno venir meno la qualità di socio accomandatario né la relativa responsabilità illimitata, in assenza dei presupposti di esclusione o scioglimento del rapporto sociale previsti dalla legge. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell’estensione del fallimento, la nomina di un institore da parte dell’amministratore giudiziario, perché anch’essa compatibile solo con la perdita dei poteri gestori. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto sulla data e sulle cause dell’insolvenza, già valutati dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la disciplina della società in accomandita semplice e della responsabilità dei soci accomandatari, che permane anche se sono revocati dei poteri gestori
la nomina dell’amministratore provvisorio ex comma 2 comporta solo la gestione ordinaria e la perdita dei residui poteri di amministrazione, senza effetto di esclusione del socio accomandatario
invocato dal ricorrente come base per sostenere lo scioglimento del rapporto sociale, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto
l’estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile presuppone la persistenza della qualità di socio accomandatario; la sola perdita dei poteri gestori non impedisce l’estensione
richiamato nel contesto della misura di prevenzione e degli effetti della gestione giudiziaria sull’impresa
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
invocati per dedurre vizi di attività valutativa e motivazionale del giudice di merito
la nomina dell’institore non vale a dimostrare la cessazione della qualità di accomandatario, poiché incide solo sull’organizzazione gestoria
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame di risultanze probatorie non è censurabile quando il fatto storico decisivo sia comunque stato preso in considerazione dal giudice
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nella società in accomandita semplice, la perdita dei poteri di amministrazione del socio accomandatario non comporta di per sé la perdita della sua qualità di socio né l’eliminazione della responsabilità illimitata, salvo che ricorrano i presupposti legali di esclusione o di scioglimento del rapporto sociale.
- L’eventuale nomina di un amministratore provvisorio o di un institore in una società sottoposta a sequestro non produce, da sola, effetti modificativi della qualità di socio illimitatamente responsabile, ma incide soltanto sull’assetto dei poteri gestori.
- Ai fini dell’estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, è decisivo accertare la persistenza della qualità di socio accomandatario e non la sola titolarità dei poteri di amministrazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione dell’insolvenza è inammissibile quando mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio agli accertamenti di merito.
- L’omesso esame di documenti non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
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