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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22611/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordine di confisca della ORTOFRUTTA CALIFANO s.r.l. (quote sociali, beni e giacenze bancarie) per presumibile pericolosità sociale. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo: insufficienza e genericità degli elementi per affermare la pericolosità sociale (anche alla luce di assoluzioni e condanne eterogenee e remote), mancato rispetto del dictum della sentenza di annullamento con rinvio, difetto di collegamento temporale tra i reati asseriti e i beni confiscati (società costituita nel 2005, presunte condotte tra 2009 e 2012), mancanza di prova dell'origine illecita delle somme utilizzate (art. 24 D. Lgs. 159/2011), irragionevole valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e impieghi (in particolare la somma di euro 5.000 per la costituzione della società), utilizzo di atti investigativi e intercettazioni preordinate senza adeguata scrutinio, e omissione nella valutazione dei "fatti nuovi" e della documentazione difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammissibile solo per violazione di legge e limitatamente ai casi di motivazione del tutto inesistente o apparente; pertanto molte censure di merito sollevate dalla difesa non erano apprezzabili in sede di legittimità. La Corte ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente individuato una pericolosità "soprattutto qualificata" del CALIFANO collegandola al ruolo della società e ai rapporti con Antonio D'AURIA PETROSINO, valorizzando elementi quali una conversazione intercettata e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, e ha ritenuto congrua la valutazione sulla sproporzione tra i redditi dichiarati del nucleo familiare e la provvista iniziale (euro 5.000) per la costituzione della società. La Corte ha inoltre affermato l'irrilevanza, ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione, dell'ulteriore discussione sulla quantificazione puntuale delle somme riciclate. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D. Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia e in materia di misure di prevenzione)

    Il decreto di prevenzione è stato adottato in base alla disciplina delle misure patrimoniali antimafia; la Corte ha richiamato i limiti di sindacato in Cassazione (art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2) e ha fatto riferimento agli artt. 18 e 24 per i profili di attualità e di origine illecita dei beni. In particolare è stato ritenuto che l'accertamento della sproporzione tra mezzi leciti e impieghi possa legittimare la confisca in assenza della dimostrazione diretta di ogni singola operazione di riciclaggio.

  • Art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2 D. Lgs. 159/2011

    Richiamati per delimitare l'ambito delle censure apprezzabili in cassazione nei procedimenti di prevenzione, ossia limitate alle violazioni di legge.

  • Art. 24 D. Lgs. 159/2011

    Norma relativa alla confisca per sproporzione e all'accertamento della provenienza illecita dei beni; la Corte ha ritenuto che la prova della sproporzione tra redditi dichiarati e impieghi possa giustificare l'ablazione anche senza l'indicazione nel decreto delle singole somme riciclate, quando la ricostruzione complessiva renda probabile l'illiceità della provvista.

  • Art. 18, comma 1 D. Lgs. 159/2011

    Richiamato per chiarire che l'attualità della pericolosità sociale non è requisito imprescindibile per l'applicazione della confisca di prevenzione in quanto disciplinata dalla norma.

  • Art. 648-ter cod. pen.

    Delitto di riciclaggio: è stato richiamato come fatto posto a base della valutazione della pericolosità qualificata; la Corte territoriale ha ritenuto che tale reato, laddove provato, generi di per sé profitti illeciti idonei a giustificare la confisca.

  • Art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: fatto richiamato a sostegno dell'ipotesi di collegamento tra il CALIFANO e soggetti inseriti in contesti mafiosi, utile per qualificare la pericolosità sociale.

  • Art. 7 D.L. 152/1991

    Richiamato come riferimento normativo per l'aggravante invocata in relazione al delitto di riciclaggio; la Corte di merito ha tenuto conto dell'aggravazione nel quadro della ricostruzione delle condotte.

  • Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme al D. Lgs. 159/2011 per l'obbligo motivazionale del giudice d'appello nelle decisioni di merito e per il principio che il giudice di rinvio deve motivare il decreto impugnato.

  • Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiama il limite di ammissibilità dei motivi in cassazione: il vizio di motivazione non è di regola sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.

  • Art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; la Corte ha ricordato questo principio nel valutare l'ottemperanza della Corte d'appello al dictum della precedente sentenza di annullamento con rinvio.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e all'oblazione a carico del ricorrente in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di prevenzione la cassazione è ammissibile principalmente per motivi di violazione di legge; i vizi di motivazione sono sindacabili in sede di legittimità solo se la motivazione è del tutto inesistente o meramente apparente.
  • Per affermare la pericolosità sociale e disporre la confisca di prevenzione non sempre è richiesta la prova puntuale di ogni singola operazione illecita: una ricostruzione complessiva della sproporzione tra redditi leciti dichiarati e impieghi può legittimare l'ablazione quando congruamente motivata.
  • La correlazione temporale tra i reati ascritti e i beni oggetto di confisca è elemento rilevante; tuttavia il giudice può ritenere rilevante l'inizio di una pericolosità a partire dalla costituzione di un ente quando sussistano indizi concreti (rapporti gestori, presenza di terzi riconducibili a contesti mafiosi, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori).
  • Non possono essere valorizzati come prova a favore del ricorrente redditi leciti non dichiarati; la documentazione difensiva deve essere specificamente valutata dal giudice di merito e censurata in termini di violazione di legge per essere utile in cassazione.
  • Gli atti di indagine e le ordinanze cautelari possono essere utilizzati nel procedimento di prevenzione come elementi indiziari, con limiti diversi rispetto al processo penale, ma la loro utilizzabilità è ammissibile e può sostenere la prognosi di pericolosità se correttamente motivata.
  • Il giudice di rinvio è obbligato a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento con rinvio; le eventuali omissioni su questo punto possono costituire ragione di censura purché prospettino una violazione di legge essenziale.

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