Cassazione Civile, Sentenza n. 7325/2020 del 17/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società originariamente titolare del credito, poi incorporata dalla prima ricorrente, aveva chiesto il rimborso dell’IVA relativa all’esercizio 2002, addebitata in due fatture del 15 ottobre 2002 emesse nei confronti di due società appartenenti al medesimo gruppo. L’Amministrazione aveva ritenuto che le fatture derivassero da un’operazione oggettivamente inesistente e aveva negato il rimborso richiesto il 2 agosto 2011. Nel 2009, a seguito di conciliazioni giudiziali relative ad accertamenti notificati alle società acquirenti, era stata riconosciuta, per una parte degli importi, la non imponibilità perché si trattava di riaddebito di costi, con conseguente detraibilità per la società emittente, e, per la parte residua, l’assoggettamento a IVA quale adeguamento di valore. La CTP di Pisa aveva respinto l’impugnazione del diniego e la CTR della Toscana aveva rigettato l’appello con tre autonome ragioni: mancava la prova del riversamento dell’IVA da parte delle società acquirenti, in particolare mediante i relativi F24; alle conciliazioni del 2009 conseguiva, per la società emittente, il diritto alla detrazione nell’annualità 2009, non un autonomo diritto al rimborso dell’IVA del 2002; la richiesta di rimborso era comunque tardiva rispetto al termine biennale dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal 2002, quando si era verificato il presupposto restitutorio. Con sei motivi, le ricorrenti hanno denunciato: omesso esame e contraddittorietà in relazione al riconoscimento della detraibilità dell’IVA; omesso esame della dichiarazione IVA 2010, presentata il 19 febbraio 2010, nella quale sarebbe stato chiesto il rimborso di euro 103.522; nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo; violazione del termine decadenziale, sostenendo che decorresse dalle conciliazioni del 2009; nullità per mancato esame di eccezioni e violazione dei principi di affidamento, correttezza e capacità contributiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso congiunto. Ha ritenuto inammissibili tutte le censure perché le ricorrenti non avevano impugnato una delle autonome rationes della CTR, ossia l’assenza di prova dell’effettivo riversamento dell’IVA da parte delle società acquirenti; tale ragione era da sola sufficiente a sostenere il rigetto. Ha inoltre rilevato che le censure non colpivano adeguatamente l’ulteriore ratio secondo cui le conciliazioni riconoscevano soltanto la detrazione, non il rimborso. I primi due motivi erano inammissibili perché prospettavano vizi motivazionali non deducibili secondo la formulazione applicabile dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e perché i fatti indicati non erano decisivi o erano stati introdotti come nuovi; sono stati anche ritenuti infondati. Il terzo motivo era un “non motivo” e, comunque, infondato, non sussistendo contrasto tra motivazione e dispositivo. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: le conciliazioni avevano attribuito un diritto alla detrazione e non al rimborso, sicché non spostavano da quel momento la decorrenza del termine; inoltre, in mancanza di prova del riversamento, non era escluso il rischio di perdita di gettito, incompatibile con la neutralità IVA invocata. I motivi quinto e sesto erano inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, non avendo il ricorso riprodotto l’atto d’appello necessario a verificare le eccezioni dedotte; sono stati comunque ritenuti infondati, poiché le conciliazioni non ingeneravano affidamento su un diritto al rimborso. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Il Giudice di merito, infine, ritiene comunque nella specie applicabile il termine decadenziale di due anni cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, decorrente dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
La domanda di rimborso è soggetta al termine decadenziale biennale, che decorre dal pagamento o, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto per la restituzione. Nel caso concreto, le conciliazioni del 2009 non hanno fatto decorrere un nuovo termine per il rimborso, perché hanno riconosciuto soltanto la detraibilità dell’imposta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
I motivi I e II sono inammissibili in quanto non in linea con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione ratione temporis applicabile dopo la citata sostituzione operata nel 2012, perchè deducono meri vizi motivazionali (in termini di insufficienza e contraddittorietà).
Nella formulazione applicabile ratione temporis, il motivo non può essere utilizzato per denunciare meri difetti di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; l’omesso esame deve riguardare un fatto decisivo e controverso.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente (inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio;
Le censure di cassazione devono avere specifica attinenza alle ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata; la mancanza di tale correlazione equivale alla mancata enunciazione di un motivo e comporta l’inammissibilità.
I motivi V e VI, sono inammissibili ex art. 366 c.p.c., anche per difetto di specificità (in termini di autosufficienza), non riportando il ricorso congiunto l’atto d’appello al fine di verificare l’effettiva invocata applicabilità dell’art. 10 del c.d. statuto dei diritti del contribuente, peraltro con riferimento al tributo e non ad interessi e sanzioni
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e autosufficiente gli elementi necessari a verificare la censura. Se l’esame della questione richiede il contenuto di un atto processuale precedente, il ricorrente deve riportarlo o comunque renderlo conoscibile nel ricorso.
I motivi V e VI sono comunque infondati avendo la CTR pronunciato ritenendo di disattendere le altre eccezioni in ragione delle argomentazioni già innanzi sintetizzate che, peraltro, escludono in radice la possibilità di un affidamento nel contribuente circa il diritto a chiedere il rimborso, trattandosi di conciliazioni facenti riferimento a diritto alla detrazione e non al rimborso, peraltro intervenute anche tra soggetti differenti.
La tutela dell’affidamento non fonda un diritto al rimborso quando gli atti invocati riconoscono soltanto la detrazione e riguardano conciliazioni intervenute tra soggetti diversi dal titolare della pretesa di rimborso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente da sola a giustificare il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte alle altre.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata; censure prive di attinenza al decisum sono inammissibili.
- Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, l’omesso esame è denunciabile soltanto se riguarda un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non sono sufficienti doglianze di insufficienza o contraddittorietà della motivazione né la prospettazione di questioni nuove.
- La neutralità dell’IVA non esclude il rimborso dell’imposta indebitamente versata quando rimanga concreto il rischio di perdita di gettito per l’Erario; l’assenza di prova che l’imposta sia stata riversata impedisce di ritenere escluso tale rischio.
- Le conciliazioni che riconoscono al cedente il diritto alla detrazione dell’IVA in una determinata annualità non equivalgono al riconoscimento di un autonomo diritto al rimborso dell’imposta riferita a un’annualità precedente e non spostano, per ciò solo, la decorrenza del termine decadenziale previsto per la domanda di rimborso.
- Il principio della neutralità IVA presuppone che, nel concreto, sia esclusa l’eventualità di una perdita di gettito tributario; l’autonomia dei rapporti tra Amministrazione, cedente e cessionario non elimina tale presupposto.
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