Cassazione Civile, Sentenza n. 7323/2020 del 17/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il Fallimento ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 2 dicembre 2015, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva respinto la domanda di annullamento del diniego di rimborso di un credito IVA riferito al periodo d’imposta 1995. Il diniego era stato motivato dall’omessa indicazione del credito nella dichiarazione relativa all’anno successivo, non presentata, e dall’assenza di idonea documentazione a sostegno della richiesta di rimborso, presentata a distanza di tre anni. Il giudice d’appello aveva ritenuto non provata l’esistenza del credito. Con il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, il Fallimento ha contestato la correzione per errore materiale della sentenza d’appello, sostenendo che essa avesse sovvertito l’esito originario — che dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio — e che non ricorressero i presupposti per la correzione. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione del principio di immutabilità del giudice, perché il provvedimento di correzione era stato redatto da un magistrato diverso da quello che aveva deciso la causa e sottoscritto la sentenza originaria. Con il quarto motivo ha dedotto l’illegittimità della correzione assumendo che l’Amministrazione avesse proposto contestualmente anche revocazione, circostanza che la Corte ha ritenuto non documentata. Con il quinto motivo ha censurato la ritenuta decadenza dal diritto al rimborso per l’omessa dichiarazione annuale, rilevando che il curatore era stato nominato dopo la scadenza del termine, e ha lamentato insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla prova del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono infondati: nel caso concreto la correzione materiale non ha sostituito la decisione con una nuova deliberazione, poiché non sussisteva contrasto tra il dispositivo originario e quello risultante dopo la correzione; è quindi stato ritenuto ammissibile il ricorso al procedimento di correzione. Il terzo motivo è infondato: la correzione, avendo natura amministrativa ed essendo diretta a rettificare un vizio formale, può essere effettuata dallo stesso ufficio giudiziario senza che debba intervenire la medesima persona fisica del magistrato che ha pronunciato la sentenza. Il quarto motivo è inammissibile perché l’assunto della contestuale proposizione di una revocazione non è supportato dalla riproduzione dell’atto né trova riscontro nella sentenza impugnata. Il quinto motivo è inammissibile: la censura sulla violazione di legge non coglie la ratio decidendi, fondata sulla mancata prova dell’esistenza del credito e non sull’omessa dichiarazione annuale; la doglianza motivazionale è inammissibile perché, secondo il testo applicabile dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il mero difetto di sufficienza o la contraddittorietà della motivazione non sono deducibili come vizi di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni e l’assenza di un orientamento consolidato sui presupposti della correzione materiale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.
La correzione è utilizzabile per eliminare divergenze evidenti tra l’intendimento del giudice e la sua rappresentazione, nonché per integrare statuizioni obbligatorie consequenziali o accessorie; non può invece essere impiegata per sostituire integralmente la decisione con una diversa deliberazione.
Come osservato in precedenza, il procedimento di correzione degli errori materiali è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione e, in quanto tale, ha natura amministrativa, sicchè non opera il principio della immutabilità del giudice, di cui all’art. 276 c.p.c., dovendosi intendere il riferimento di cui al successivo art. 287 alla correzione effettuata dallo “stesso giudice” nel senso di “stesso ufficio giudiziario”, senza che rilevi la persona fisica del magistrato che ha pronunciato il provvedimento.
Ai fini della correzione, il riferimento allo stesso giudice indica lo stesso ufficio giudiziario, non necessariamente la medesima persona fisica; la correzione ha natura amministrativa e non comporta un nuovo esercizio della funzione decisoria.
Come osservato in precedenza, il procedimento di correzione degli errori materiali è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione e, in quanto tale, ha natura amministrativa, sicchè non opera il principio della immutabilità del giudice, di cui all’art. 276 c.p.c., dovendosi intendere il riferimento di cui al successivo art. 287 alla correzione effettuata dallo “stesso giudice” nel senso di “stesso ufficio giudiziario”, senza che rilevi la persona fisica del magistrato che ha pronunciato il provvedimento.
Il principio di immutabilità del giudice non si applica al procedimento di correzione materiale, che non costituisce una nuova decisione sul merito ma un intervento amministrativo su un vizio formale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Inammissibile è il motivo anche nella parte attinente il vizio motivazionale, trovando applicazione al caso in esame, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come risultante a seguito alla riformulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che non consente più la deducibilità, quale vizio di legittimità, del semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Nel testo applicabile al caso, il vizio di legittimità motivazionale non può consistere nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In presenza dei presupposti previsti dalla legge a seguito del rigetto del ricorso, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione degli errori materiali può rettificare una divergenza evidente tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione e può integrare statuizioni obbligatorie consequenziali o accessorie; non può essere utilizzato per sostituire la motivazione e il dispositivo con una decisione sostanzialmente nuova.
- La correzione materiale non costituisce un nuovo esercizio della potestà decisoria quando, nel caso concreto, non determina un contrasto tra il dispositivo originario e quello risultante dalla correzione.
- Il procedimento di correzione materiale ha natura amministrativa; il requisito dello “stesso giudice” si riferisce allo stesso ufficio giudiziario e non richiede che provveda la stessa persona fisica del magistrato che ha pronunciato la sentenza.
- La censura di violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente adottata: è inammissibile se critica una ragione diversa da quella posta a fondamento della decisione.
- Nel regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è deducibile come vizio di legittimità.
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