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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7327/2020 del 17/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dal diniego di rimborso dell’eccedenza IVA, impugnato dalla contribuente e annullato con sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 36/19/2011. Dopo il rigetto del ricorso per cassazione contro tale sentenza (Cass. n. 20255/2015), l’Agenzia delle Entrate pagò la sorte capitale e una somma per interessi. La contribuente promosse quindi giudizio di ottemperanza, sostenendo che gli interessi corrisposti fossero inferiori a quelli dovuti ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. La CTR, decidendo sull’ottemperanza, rigettò il ricorso perché ritenne che gli interessi decorressero dalla formale richiesta di rimborso, individuata nella presentazione del modello VR o nella successiva istanza, e non dalla compilazione del quadro RX4 nella dichiarazione annuale del 1998 relativa all’esercizio 1997. La banca impugnò tale decisione con due motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; il secondo deduceva violazione di norme costituzionali, processuali e sostanziali, sostenendo che la CTR avesse violato il giudicato e che la manifestazione di volontà nel quadro RX4 fosse sufficiente anche ai fini della decorrenza degli interessi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che le doglianze riguardavano l’interpretazione del giudicato da parte del giudice dell’ottemperanza e ricadevano pertanto nell’inammissibilità prevista dall’art. 70, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre ritenuto le censure inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., poiché la ricorrente non aveva riportato, neppure indirettamente, né il dispositivo né la motivazione della sentenza di cui chiedeva l’ottemperanza, elementi necessari per verificare la denunciata violazione del giudicato. La Corte non ha quindi deciso nel merito la questione della decorrenza degli interessi. Ha condannato la ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 10, D.Lgs. n. 546/1992

    Il ricorso, inammissibile del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 10, afferendo l’oggetto delle doglianze all’interpretazione del giudicato da parte del Giudice dell’ottemperanza in merito proprio agli interessi dovuti, fonda comunque su censure inammissibili ex art. 366 c.p.c., per difetto di specificità (in termini di autosufficienza).

    La Corte ritiene inammissibile il ricorso per cassazione diretto a contestare l’interpretazione del giudicato compiuta dal giudice dell’ottemperanza, oltre che per il difetto di specificità riscontrato nelle censure.

  • art. 366 c.p.c.

    Non sono difatti riportati (neanche indirettamente) nè il dispositivo nè, comunque, la motivazione della sentenza della cui ottemperanza trattasi, al fine di poter apprezzare il dedotto errore da parte della CTR, prospettato come consistente proprio nella violazione del giudicato la cui ottemperanza avrebbe dovuto garantire

    Chi denuncia in cassazione la violazione del giudicato nel giudizio di ottemperanza deve riportare nel ricorso, almeno indirettamente, il dispositivo e la motivazione della decisione da eseguire, così da consentire alla Corte di verificare l’errore dedotto; in mancanza, la censura è priva della necessaria specificità e autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Con il motivo I, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n, 4, sostanzialmente ed al di là della tecnica redazionale utilizzata tanto nella rubrica quanto nell’articolazione della doglianza, si deduce la nullità della sentenza in quanto in parte apparente ed in parte caratterizzata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

    La disposizione è indicata quale base del motivo di nullità per motivazione apparente e contrasto irriducibile; la Corte, tuttavia, non esamina tali vizi nel merito, perché dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con il motivo II, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 112,115 e 324 c.p.c., degli artt. 1282 e 2909 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53 e 70, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis”.

    La norma processuale è richiamata come fondamento del motivo di violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte non ne valuta la fondatezza, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto

    In caso di dichiarazione d’inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denuncia la violazione del giudicato accertata o negata dal giudice dell’ottemperanza, il ricorrente deve riportare, almeno indirettamente, il dispositivo e la motivazione della pronuncia da eseguire, così da rendere verificabile la violazione dedotta; la loro omissione determina l’inammissibilità della censura per difetto di specificità e autosufficienza.
  • Le doglianze che investono l’interpretazione del giudicato compiuta dal giudice dell’ottemperanza ricadono nell’inammissibilità prevista dall’art. 70, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

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