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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7322/2020 del 17/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2002, con cui l'Ufficio aveva contestato l'omessa tassazione di redditi d'impresa e del maggior valore della produzione, nonché l'indebita detrazione dell'IVA. L'ente aveva sostenuto la natura non commerciale dell'attività; il giudice di primo grado aveva riconosciuto soltanto la deduzione degli interessi passivi per Euro 127.543,14, mentre aveva ritenuto commerciale l'attività alberghiera con somministrazione di alimenti e bevande e legittimo il recupero dell'IVA per costi non inerenti. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 14 febbraio 2012, respinse l'appello principale dell'ente e accolse l'appello incidentale dell'Ufficio, riducendo la deduzione degli interessi passivi a Euro 47.812,81; rilevò inoltre che l'accertamento riguardava attività commerciali, non attività di religione e culto. In Cassazione l'ente formulò cinque motivi: i primi due denunciarono l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c. riguardo al mancato riconoscimento delle quote di ammortamento relative a contributi ricevuti per ristrutturare immobili detenuti in comodato, qualificati dall'Ufficio come contributi in conto impianti anziché in conto capitale; il terzo lamentò il mancato esame della natura dei contributi; il quarto contestò, invocando l'art. 88, comma 3, del TUIR e l'art. 4 della L.R. Lazio n. 20/1997, la qualificazione delle somme e il difforme trattamento rispetto ad annualità precedenti definite con accertamento con adesione; il quinto dedusse la violazione dell'art. 108 del TUIR per il mancato riconoscimento della deduzione delle spese pluriennali. I primi due motivi furono ritenuti inammissibili perché il ricorso non riproduceva le parti salienti dell'appello necessarie a verificare la riproposizione e la non novità della questione, in violazione dell'onere di specificità e autosufficienza. Gli altri motivi furono ritenuti inammissibili per difetto di rilevanza: non investivano una statuizione sfavorevole identificabile e non dimostravano che le questioni fossero state sottoposte al giudice d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché mancava la riproduzione, almeno nelle parti essenziali, dell'atto di appello, necessaria per verificare la dedotta omissione e la specificità della censura processuale; ha dichiarato inammissibili anche il terzo, il quarto e il quinto motivo per difetto di rilevanza, poiché non risultava una statuizione sfavorevole impugnabile né era dimostrato che le questioni fossero state devolute al giudice d'appello. Ha condannato la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00 oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Ha, tuttavia, omesso di riprodurre, quanto meno per le parti salienti, il contenuto dell’atto di appello, necessario al fine di verificare che la questione sottoposta non sia “nuova” e di valutare la rilevanza e la fondatezza del motivo stesso senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte, contravvenendo, in tal modo, all’onere di specificità previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre gli elementi processuali necessari a verificare la censura, inclusi i passaggi pertinenti dell'atto d'appello quando occorre accertare se una questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di secondo grado; la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente nei fascicoli.

  • art. 112 c.p.c.

    Come noto, la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, ma, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, non essendo la Corte legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi.

    La denuncia di omessa pronuncia, quale error in procedendo, non esonera il ricorrente dall'onere di specificare il fatto processuale e i riferimenti necessari a identificare la questione devoluta e asseritamente non decisa; l'esame diretto degli atti da parte della Cassazione presuppone una censura ammissibile e autosufficiente.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando si denuncia in cassazione un'omessa pronuncia su una questione che si assume proposta in appello, il ricorrente deve riprodurre nel ricorso, almeno nelle parti salienti, il contenuto dell'atto di appello necessario a verificare che la questione sia stata effettivamente devoluta e non sia nuova; non basta affermarne la riproposizione.
  • Anche se la Cassazione, in presenza di un error in procedendo, può esaminare direttamente gli atti processuali, tale potere non è esercitabile per supplire alla mancata specificazione del fatto processuale e dei riferimenti necessari nel ricorso, poiché la violazione processuale non è rilevabile d'ufficio.
  • Una censura è inammissibile per difetto di rilevanza quando non individua una statuizione sfavorevole della decisione impugnata e non dimostra che la questione sia stata sottoposta al giudice del grado precedente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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