Cassazione Civile, Sentenza n. 7404/2020 del 17/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (genitori)
La controversia
I genitori hanno impugnato il decreto del 23 maggio 2017 con cui la Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, aveva respinto il reclamo contro il diniego dell’autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998. Il figlio, allora undicenne, aveva vissuto con loro soltanto nei primi due anni di vita ed era poi stato collocato presso i nonni paterni, individuati dai giudici di merito come suoi principali ed esclusivi punti di riferimento. La domanda era stata respinta anche considerando la condanna dei genitori per maltrattamenti in concorso ai danni del figlio maggiore, reato dal quale era derivata la morte di quest’ultimo. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 28, comma 3, e 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sostenendo che la Corte territoriale non avesse bilanciato in modo proporzionato l’allontanamento dei genitori con il diritto del minore all’unità familiare e alle relazioni personali con entrambi, né svolto un esame individualizzato delle circostanze dedotte: il tempo trascorso dai fatti, i rapporti mantenuti durante la detenzione, gli studi e la laurea conseguita dal padre, la successiva convivenza e il legame affettivo attestato dai Servizi sociali. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., hanno denunciato l’omesso esame della relazione dei Servizi sociali del 5 maggio 2017, che riferiva della convivenza del nucleo familiare presso l’abitazione dei nonni e della persistenza di un rapporto affettivo positivo e importante tra il minore e i genitori; hanno inoltre contestato la lettura della raccomandazione di un percorso di sostegno alla genitorialità come indice di inesistenza del rapporto. Nel corso del giudizio è stato prodotto un decreto del Tribunale per i minorenni di Roma, emesso il 25 gennaio 2019 ai sensi dell’art. 332 c.c., relativo alla reintegra dei ricorrenti nella responsabilità genitoriale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, trattando congiuntamente i due motivi, e ha cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, in diversa composizione. Ha ritenuto necessaria una nuova valutazione alla luce delle sopravvenienze, in particolare del recupero del ruolo genitoriale risultante dal decreto del Tribunale per i minorenni. Il giudice del rinvio dovrà verificare, anche avvalendosi eventualmente dei Servizi sociali, se si sia ricostituita una relazione significativa di affetto e accudimento tale che il diniego dell’autorizzazione possa pregiudicare l’equilibrata crescita psicofisica del minore; dovrà inoltre valutare se l’eventuale allontanamento del minore insieme ai genitori comporti il suo sradicamento dal territorio nazionale. Il bilanciamento dovrà attribuire valore prioritario, ma non assoluto, all’interesse del minore, confrontandolo con le esigenze pubblicistiche di sicurezza e controllo dei flussi migratori. La Corte non ha deciso definitivamente sulla concessione dell’autorizzazione. Ha disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento. Il dispositivo non contiene statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998
In materia di autorizzazione alla permanenza temporanea in territorio italiano dal genitore del minore, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il giudice del merito, investito della relativa domanda, è pertanto chiamato ad un esame del caso concreto in cui viene in bilanciamento, con valore prioritario, l’interesse del minore.
La domanda richiede un esame individualizzato e un bilanciamento nel quale l’interesse del minore ha valore prioritario, ma non assoluto.
art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998
Tanto accade attraverso l’accertamento della sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano quale effetto della privazione della figura genitoriale sino ad allora presente nella sua vita di relazione o, ancora, dell’improvviso suo sradicamento dal territorio italiano quale conseguenza dell’altrimenti necessitato accompagnamento del genitore allontanato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 1; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a)).
I gravi motivi possono consistere nel pregiudizio allo sviluppo psicofisico derivante dalla privazione della figura genitoriale o dallo sradicamento del minore dal territorio italiano conseguente all’allontanamento del genitore.
art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998
Il rigetto dell’istanza di autorizzazione è più puntualmente esito di un esame circostanziato del caso concreto, nel necessario bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e l’interesse del minore in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, nella precisazione che a siffatto termine la norma attribuisce valore prioritario, ma non assoluto.
Il rigetto deve derivare da un esame circostanziato e dal bilanciamento tra l’interesse del minore e le esigenze di ordine pubblico; la priorità dell’interesse del minore non ne determina la prevalenza automatica.
art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998
Tanto accade attraverso l’accertamento della sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano quale effetto della privazione della figura genitoriale sino ad allora presente nella sua vita di relazione o, ancora, dell’improvviso suo sradicamento dal territorio italiano quale conseguenza dell’altrimenti necessitato accompagnamento del genitore allontanato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 1; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a)).
La valutazione dei gravi motivi considera anche la conseguenza dell’allontanamento del genitore sul minore, compreso il rischio di sradicamento dal territorio nazionale.
art. 19, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 286/1998
Tanto accade attraverso l’accertamento della sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano quale effetto della privazione della figura genitoriale sino ad allora presente nella sua vita di relazione o, ancora, dell’improvviso suo sradicamento dal territorio italiano quale conseguenza dell’altrimenti necessitato accompagnamento del genitore allontanato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 1; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a)).
Nel bilanciamento richiesto dall’art. 31, comma 3, rileva anche la possibilità che il minore segua il genitore allontanato e sia così sradicato dal territorio italiano.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere la Corte di appello considerato la relazione dei Servizi sociali trasmessa il 5.05.2017 in cui, nella descrizione del nucleo familiare, si dava atto che i genitori convivevano con il figlio nell’abitazione dei nonni paterni.
La norma è invocata dai ricorrenti per denunciare l’omesso esame della relazione dei Servizi sociali; la Corte accoglie il ricorso e dispone una rivalutazione complessiva del quadro fattuale aggiornato, senza formulare una distinta massima sull’ambito del vizio.
art. 52, D.Lgs. n. 198/2003
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle domande di autorizzazione del genitore a permanere temporaneamente in Italia ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, il giudice deve verificare in concreto se il genitore sia una figura di riferimento per il minore, considerando le relazioni affettive in atto e l’attività di cura e assistenza svolta nel nucleo familiare.
- I gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore possono derivare sia dalla privazione della figura genitoriale che abbia avuto un ruolo nella sua vita di relazione, sia dal rischio di sradicamento dal territorio italiano conseguente all’allontanamento del genitore.
- La decisione deve fondarsi su un esame circostanziato del caso concreto e bilanciare l’interesse del minore, prioritario ma non assoluto, con le esigenze pubblicistiche di tutela dell’ordine pubblico, sicurezza e controllo dei flussi migratori.
- Quando sopravvengono fatti rilevanti durante il procedimento, idonei a modificare la situazione familiare e il ruolo dei genitori, il giudice deve rivalutare il quadro aggiornato, anche avvalendosi, se necessario, dei Servizi sociali.
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