Cassazione Civile, Sentenza n. 7324/2020 del 17/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorrente, appaltatore dei lavori della metropolitana di Napoli, presentò con modello VR/2005 un’istanza di rimborso IVA per il periodo d’imposta 2004, per Euro 144.361,00, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972. Dopo aver richiesto documentazione giustificativa, l’Agenzia delle Entrate negò il rimborso, rilevando che nelle operazioni di subappalto era stata applicata l’aliquota ordinaria del 20% anziché quella agevolata del 10%. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse solo in parte l’impugnazione, riconoscendo il diritto alla detrazione per Euro 28.148,17 sulla base delle sole tre fatture prodotte, e ritenendo non provato il credito per la parte residua. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 52/47/2012, pronunciata il 24 febbraio 2012 e depositata il 29 marzo 2012, respinse l’appello del contribuente. In Cassazione il ricorrente dedusse: 1) la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, quanto all’applicazione dell’aliquota ordinaria sulle forniture effettuate da soggetti terzi; 2) l’insufficienza della motivazione circa il mancato riconoscimento dell’intero credito, sostenendo che non fosse tenuto a provare l’esatto importo del rimborso, determinato in sede di dichiarazione entro il più ampio credito emergente dalla liquidazione annuale. In memoria prospettò inoltre, per la prima volta in Cassazione, l’illegittimità parziale sopravvenuta del diniego nella parte relativa all’autorizzazione alla detrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva aderito alla decisione di primo grado e non aveva statuito in modo difforme, né il ricorrente aveva indicato il nesso tra la dedotta violazione del giudicato interno e la nullità della sentenza. Il secondo motivo è infondato quanto alla motivazione, poiché i giudici di merito avevano spiegato che il riconoscimento era limitato a Euro 28.148,17 per la mancata prova della restante pretesa; nel giudizio tributario di rimborso grava sul contribuente dimostrare i fatti costitutivi del credito. La doglianza di ultrapetizione era inoltre inammissibile perché prospettata sotto il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, anziché come nullità ai sensi del n. 4, e perché la mancata prova era già compresa nel thema decidendum in appello. Le ulteriori censure formulate per la prima volta con memoria, compresa quella fondata sulle modifiche normative del 2017 e del 2019, erano inammissibili. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.300,00 oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. 633/1972
Nel processo tributario, difatti, il contribuente, ove impugni il provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso, è tenuto alla dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
Nel giudizio contro il diniego di rimborso IVA, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del credito chiesto a rimborso; la mera indicazione dell’importo nella dichiarazione non esonera dall’onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo in esame è peraltro inammissibile nella parte in cui prospetta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 un (preteso) un vizio di ultrapetizione, invece sindacabile ex n. 4 della detta norma e quale vizio di nullità della sentenza
Il vizio di ultrapetizione va denunciato in cassazione come nullità della sentenza ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.; è inammissibile se dedotto sotto il diverso vizio motivazionale di cui al n. 5.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (formulazione ratione temporis applicabile)
La CTR, al pari della CTP, ha difatti motivato il perchè del limitato riconoscimento del diritto della contribuente nei termini di soli Euro 28.148,17, in forza dell’assenza di prova invece incombente in capo alla contribuente.
La censura motivazionale non è fondata quando la sentenza espone la ragione del riconoscimento solo parziale della pretesa, individuandola nella mancata prova del credito per la parte residua.
art. 378 c.p.c.
Tale doglianza, mossa all’atto impositivo nel presente giudizio di legittimità ed in assenza di profili di illegittimità prospettati in sede di merito, si fonda comunque sulle “modifiche introdotte al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 6, secondo periodo” in tema peraltro di sanzioni amministrative
La memoria prevista dall’art. 378 c.p.c. non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta in Cassazione una nuova doglianza contro l’atto impositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario instaurato contro il diniego di un rimborso, spetta al contribuente dimostrare i fatti costitutivi del credito richiesto; la prova deve essere sufficiente a giustificare l’importo domandato.
- Non sussiste vizio di insufficienza motivazionale quando il giudice di merito spiega che il riconoscimento solo parziale del credito dipende dall’assenza di prova per la parte residua.
- La censura di ultrapetizione in cassazione deve essere proposta come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e non come vizio motivazionale ai sensi del n. 5.
- La memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. non può introdurre per la prima volta una nuova censura contro l’atto impositivo, non prospettata nei gradi di merito.
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