Cassazione Civile, Sentenza n. 7326/2020 del 17/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva ottenuto dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti, con sentenza n. 397/01/2014, l’accoglimento del ricorso contro il diniego di rimborso IVA relativo al 1994 e il riconoscimento della restituzione di Euro 87.797,67, oltre interessi. In esecuzione del giudicato, l’Agenzia delle Entrate pagò la sorte capitale e Euro 4.178,61 per interessi. La contribuente ritenne gli interessi insufficienti, sostenendo che dovessero essere calcolati secondo l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, e promosse giudizio di ottemperanza. La CTP di Rieti rigettò il ricorso per ottemperanza, ritenendo che il giudicato avesse riconosciuto soltanto gli interessi relativi al 1994, in quanto il petitum originario menzionava il pagamento della somma oltre agli interessi a titolo IVA anno 1994; le ulteriori pretese, compresi gli interessi fino al soddisfo, non potevano essere introdotte in ottemperanza. La contribuente ricorse per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione in parte apparente e per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. L’Agenzia eccepì preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 70, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992, poiché avverso la decisione resa in ottemperanza è ammesso ricorso per cassazione soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare dell’Agenzia, precisando che i motivi, al di là della loro formulazione, lamentavano vizi della motivazione e non inosservanze delle norme sul procedimento, unico ambito di ricorso per cassazione previsto dall’art. 70, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992 contro la sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre rilevato che la motivazione della CTP era effettiva e coerente: interpretando il giudicato in relazione al petitum accolto, essa aveva circoscritto il riconoscimento agli interessi relativi al 1994 e correttamente escluso che interessi ulteriori, fino al soddisfo, potessero essere fatti valere mediante ottemperanza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 70, comma 10, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Da quanto innanzi consegue l’inammissibilità del presente ricorso per cassazione, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 10.
La sentenza conclusiva del giudizio tributario di ottemperanza è ricorribile per cassazione nei soli limiti stabiliti dalla disposizione; sono quindi inammissibili censure che, pur dedotte come nullità, contestino sostanzialmente la motivazione anziché denunciare l’inosservanza di norme processuali.
art. 70 D.P.R. n. 546/1992
La CTP, quindi, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, con motivazione effettiva e non apparente oltre che caratterizzata da affermazioni perfettamente conciliabili tra loro, ha assolto alla sua funzione di interpretazione del giudicato, nei limiti di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 70.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice interpreta il contenuto e i limiti del giudicato da eseguire; la pretesa esecutiva non può essere ampliata a prestazioni ulteriori non comprese nella statuizione da attuare.
art. 112 c.p.p.
Essa, difatti, ritenendo che con la sentenza della cui ottemperanza trattasi il Giudice, nel rispetto del principio di cui all’art. 112 c.p.p., abbia riconosciuto la debenza dei soli interessi relativi al 1994, in quanto solo essi richiesti, ha correttamente concluso nel senso per il quale “ulteriori pretese”, in particolare quella degli interessi fino al soddisfo, “seppur attinenti al medesimo fatto costitutivo,” avrebbero dovuto “essere fatte valere con modalità differenti dal ricorso in ottemperanza, pena la violazione del divieto di domande nuove”.
La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per spiegare che il giudicato aveva riconosciuto soltanto gli interessi domandati per il 1994; una richiesta ulteriore, quale quella degli interessi fino al soddisfo, non può essere introdotta nel procedimento di ottemperanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto (della medesima L. n. 228, ex art. 18, in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013.
In caso di declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Contro la sentenza conclusiva del giudizio tributario di ottemperanza il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento; non è sufficiente prospettare vizi motivazionali, anche quando siano rubricati come nullità della sentenza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve individuare il contenuto e i limiti della statuizione passata in giudicato in rapporto alla domanda originariamente proposta e accolta. L’esecuzione non può estendersi a prestazioni ulteriori non riconosciute nel titolo.
- Una pretesa accessoria ulteriore, pur riferita al medesimo fatto costitutivo, non può essere introdotta per ampliare in sede di ottemperanza il contenuto del giudicato e deve essere fatta valere con gli strumenti processuali appropriati.
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