Cassazione Civile, Ordinanza n. 10079/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società creditrice)
La controversia
Una società per azioni aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex legge Pinto per l'irragionevole durata, pari a 26 anni, di una procedura fallimentare instaurata dinanzi al Tribunale di Napoli e nella quale la società si era insinuata al passivo per un credito di euro 6.212,97. Il consigliere designato aveva accolto la domanda, ma il Ministero della giustizia aveva proposto opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001. La Corte d'appello di Napoli aveva respinto l'opposizione, ritenendo non irrisorio il valore della pretesa e non provata dall'amministrazione l'esistenza di elementi contrari relativi alle condizioni personali della parte. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, sostenendo che la Corte territoriale aveva valorizzato solo il dato oggettivo del credito senza una valutazione globale anche delle condizioni personali della parte; con il secondo ha denunciato la violazione della stessa norma, dell'art. 5-ter l. n. 89/2001 e degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., lamentando un errato riparto dell'onere della prova e l'erronea esclusione dell'operatività della presunzione nella fase di opposizione. In via preliminare il Ministero aveva anche eccepito l'inammissibilità dell'istanza di decisione per essere stata sottoscritta da un Procuratore dello Stato e non da un Avvocato dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le censure nel merito, ritenendo infondata l'eccezione sulla legittimazione del Procuratore dello Stato a sottoscrivere l'istanza di decisione e, soprattutto, infondati i due motivi relativi alla legge Pinto. Ha ribadito che la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata opera quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, da valutare sia oggettivamente sia soggettivamente, ma che nel caso concreto il credito di euro 6.212,97 non era bagatellare. Ha inoltre affermato che non vi era violazione delle regole sull'onere della prova, poiché il danno non patrimoniale si presume sino a prova contraria e l'opposizione ex art. 5-ter realizza una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento. Tuttavia, nel dispositivo la sentenza riportata dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; il testo contiene anche una successiva ordinanza di correzione materiale che ha disposto la distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari, senza incidere sull'esito sostanziale della decisione principale.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento accelerato e dell'istanza di decisione; non incide sulla legittimazione del Procuratore dello Stato a sottoscrivere l'atto
l'opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001
prevede una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, da valutare anche in relazione alle condizioni personali della parte
il danno non patrimoniale da irragionevole durata si presume sino a prova contraria, con onere dell'Amministrazione di fornire elementi idonei a escluderlo in concreto
l'Avvocatura generale dello Stato è composta da Avvocati e Procuratori dello Stato; questi ultimi possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi previsti dal testo unico del 1933
attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato la rappresentanza e difesa delle amministrazioni anche davanti alla Corte di cassazione e alle altre supreme giurisdizioni
art. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale
è applicabile anche ai Procuratori dello Stato e consente l'esercizio delle funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni, comprese le magistrature superiori, senza mandato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sull'apprezzamento di fatto del giudice di merito
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma il motivo è stato ritenuto infondato
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni legali iuris tantum, senza accoglimento
richiamato dal ricorrente sull'onere della prova; la Corte ha ribadito che il danno non patrimoniale si presume sino a prova contraria e spetta all'Amministrazione provare il contrario
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte, in ragione della definizione conforme alla proposta nel procedimento accelerato
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende
la legge Pinto è il quadro normativo dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio opera quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, e tale irrisorietà va verificata congiuntamente sul piano oggettivo, in relazione al valore del bene controverso, e sul piano soggettivo, in rapporto alle condizioni della parte.
- La valutazione dell'irrisorietà della pretesa, ai fini dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- Nel giudizio di equa riparazione il danno non patrimoniale da irragionevole durata si presume sino a prova contraria; spetta all'Amministrazione allegare e provare elementi idonei a escluderne la sussistenza concreta.
- L'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, sicché le regole probatorie operano nella complessiva dinamica del giudizio.
- Ai fini della soglia di bagatellarità, il valore della controversia va apprezzato in relazione alla reale portata dell'interesse della parte alla decisione; in mancanza di specifiche allegazioni sulla situazione socioeconomica dell'istante, può farsi riferimento al valore patrimoniale della pretesa azionata.
- Le persone giuridiche possono essere titolari dell'indennizzo per irragionevole durata del processo, e la valutazione delle loro condizioni personali non può tradursi in una automatica esclusione del diritto per la sola natura imprenditoriale dell'ente.
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