Cassazione Penale, Sentenza n. 6870/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. e connessi per presunta difformità tra i fatti contestati (due distinti episodi di usura) e la fattispecie ritenuta in sentenza (un unico negozio complesso simulato), con alterazione di tempo/luogo e violazione del diritto di difesa; (2) carenza di motivazione sul calcolo degli oneri, spese e componenti da considerare per verificare l'usurarietà (costi di cancellazione pignoramento, spese notarili/registro, mancata pigione per uso dell'immobile, imposte sulla plusvalenza); (3) carenza di motivazione sull'attendibilità della persona offesa Michetti e sulla supposta simulazione del contratto di compravendita; (4) travisamento della prova rispetto alla testimonianza di Claudio Lorenzi; (5) violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione del contratto senza ricercare la comune intenzione delle parti; (6) difetto di motivazione circa la confisca: beni indicati come profitto non riconducibili al patrimonio dell'imputato, metodo di valutazione irragionevole e mancato scomputo del capitale e delle spese; (7) carenza di motivazione sulle statuizioni civili e sulla quantificazione del danno risarcibile e del danno non patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato nel suo complesso. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito che hanno qualificato l'operazione come un unico negozio complesso (prestito camuffato da compravendita con patto di riacquisto) e ha ritenuto corretta l'applicazione della fattispecie di usura (anche in concreto) e la valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dei testimoni. Ha ritenuto non sussistere difformità tale da ledere il diritto di difesa, ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi che chiedevano una rivalutazione delle prove o del calcolo economico, e ha confermato i criteri usati per la quantificazione dei profitti e per la confisca nei limiti del profitto netto (utilizzando, tra l'altro, stime OMI/Agenzia delle Entrate). Ha respinto le censure sulla quantificazione del danno e ha confermato la previsione di provvisionale rimandando la liquidazione integrale alla sede civile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza delle parti civili costituite nel grado, con liquidazioni specifiche indicate in dispositivo (es. Cianchi euro 2.537; Caffieri euro 3.686; altra parte civile citata).
Norme richiamate
Il vizio di difformità tra accusa e sentenza sussiste solo se esiste una assoluta e reale difformità che impedisca all'imputato di difendersi; nel caso concreto non è stata ravvisata tale difformità perché i fatti rientrano in un medesimo nucleo fattuale
Richiamato in combinato col 521 come norma procedurale pertinente alla configurabilità di difformità tra imputazione e decisione
Richiamato tra le norme processuali connesse alle nullità e alla correttezza dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che non si sia configurata la nullità dedotta
Richiamato per la riunione di più fatti in continuazione: la Corte ha ritenuto che i due momenti (estinzione del debito/ipoteca e preliminare di riacquisto) costituiscano fasi di un unico progetto criminoso coordinato
Norma sull'usura: la Corte ha richiamato il terzo comma (usura in concreto) e il quarto comma (criteri per determinare il tasso e gli oneri rilevanti), ritenendo applicabile l'usura anche se tassi formali non superano soglie quando gli oneri risultano sproporzionati e la vittima è in condizione di difficoltà
Norma tecniche sulla forma della sintesi dei motivi di ricorso: il ricorso è stato ritenuto formulato nei termini richiesti
Richiamato per escludere l'ammissibilità di motivi aggiunti che risultano reiterativi o manifestamente infondati rispetto al giudizio di merito
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Citato in relazione alla produzione/individuazione di atti e documenti allegati al ricorso; la Corte ha confermato la regolare trasmissione del verbale richiamato
Richiamato per dichiarare inammissibili questioni che non erano state dedotte in appello o che costituiscono nuova valutazione non consentita in sede di legittimità
Richiamato dalla difesa in ordine all'interpretazione del contratto secondo la comune intenzione: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano effettivamente indagato la comune intenzione e che la conclusione di simulazione sia congrua
Norma sulle spese processuali: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione
Massime di principio
- La difformità tra accusa e sentenza rileva solo se vi è una sostanziale incompatibilità che impedisce la difesa; mutate qualificazioni giuridiche fondate sul medesimo nucleo fattuale sono ammissibili
- Nei reati di usura può applicarsi la figura dell'"usura in concreto": non sono determinanti solo i tassi formali ma anche la sproporzione dei vantaggi e la condizione di bisogno della vittima
- La valutazione dell'attendibilità delle persone offese e dei testi è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni o travisamenti non giustificati
- La confisca per reati di usura colpisce il prezzo o il profitto del reato e può essere calibrata nei limiti del profitto netto; possono essere aggrediti beni disponibili anche tramite interposta persona se la disponibilità è dimostrata
- Per la quantificazione dei beni/profitti in materia immobiliare, l'uso di stime ufficiali (es. OMI/Agenzia delle Entrate) è ragionevole e non facilmente censurabile in sede di legittimità
- Le spese sostenute dal reo per perfezionare un'operazione fraudolenta non escludono automaticamente la configurazione del profitto usurario: tali voci possono essere considerate rischio/investimento del prestatore criminale
- Le questioni di fatto e la rivalutazione delle prove non possono essere rimesse alla Corte di Cassazione; i motivi che mirano a una nuova valutazione probatoria sono inammissibili
- La quantificazione provvisionale del danno è discrezionale e la liquidazione definitiva del danno patrimoniale o non patrimoniale può restare rimessa alla sede civile
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