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Sentenza

Sentenza n. 1022/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento del diniego di permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Giustizia amministrativa202600546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato su una segnalazione SIS di inammissibilità nel territorio Schengen

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale deducendo: violazione della legge n. 241/1990, del giusto procedimento e del contraddittorio, per omessa ricezione della comunicazione di avvio e conseguente impossibilità di presentare memorie; difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il diniego avrebbe richiamato soltanto l'esistenza della segnalazione SIS senza esaminare specificamente la sua posizione né indicarne la ragione; violazione degli artt. 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, per l'asserita insussistenza di un automatismo tra segnalazione SIS e diniego del titolo, in mancanza di una motivazione rafforzata e di una verifica dell'attualità della pericolosità, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, rappresentando che il ricorrente era stato destinatario di un respingimento e di una segnalazione di inammissibilità Schengen valida dal 25 gennaio 2023 al 25 gennaio 2026, nonché di successive misure di espulsione e di controllo alle quali non aveva ottemperato. Ha sostenuto che il diniego fosse atto vincolato e che la comunicazione dei motivi ostativi fosse stata inviata mediante raccomandata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la segnalazione di inammissibilità nel sistema Schengen preclude, in via generale, il rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno, salvo residuali motivi seri, in particolare umanitari o derivanti da obblighi internazionali, previa consultazione con lo Stato segnalante. Il diniego è quindi un atto vincolato, per il quale l'Amministrazione deve verificare l'esistenza della segnalazione, la sua riferibilità allo straniero e la sua validità ed efficacia al momento dell'adozione del provvedimento. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva contestato la riferibilità della segnalazione; inoltre, il fatto che il periodo di inammissibilità fosse scaduto il 25 gennaio 2026 non incideva sulla legittimità del diniego adottato il 19 febbraio 2025, quando la segnalazione era vigente. L'assenza di condizioni ostative deve sussistere per tutta la durata del procedimento, dalla presentazione dell'istanza fino all'adozione del provvedimento. La sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026 è stata ritenuta inconferente perché relativa alla diversa procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020, non alla richiesta di permesso per lavoro stagionale ex art. 24 del d.lgs. n. 286/1998. Quanto all'omessa comunicazione di avvio, il TAR ha ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990: trattandosi di provvedimento vincolato, il vizio non è invalidante. Inoltre, il ricorrente non aveva indicato quali elementi avrebbe potuto fornire nel procedimento e in che modo essi avrebbero potuto incidere sulla decisione. Le spese sono state compensate. È stata altresì respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina il permesso di soggiorno per lavoro stagionale richiesto dal ricorrente.

  • art. 4, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, […] gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali

    Conferma nell'ordinamento nazionale il divieto di ingresso per gli stranieri segnalati ai fini del respingimento o della non ammissione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

    Impone il rifiuto o la revoca del permesso quando mancano i requisiti per l'ingresso e il soggiorno; la segnalazione SIS costituisce causa ostativa al rilascio, salvo motivi seri di carattere umanitario o derivanti da obblighi internazionali.

  • artt. 24 e 25 regolamento (UE) 2018/1861

    Costituiscono la base normativa della segnalazione SIS relativa al rifiuto dell'ingresso e del soggiorno nel territorio degli Stati membri.

  • art. 5 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985

    Prevede il diniego di ingresso nel territorio Schengen per chi risulta segnalato ai fini della non ammissione.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullabilità del provvedimento vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; l'interessato deve inoltre indicare gli elementi che avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione e la loro possibile incidenza.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Consente di respingere la domanda di patrocinio a spese dello Stato in caso di manifesta infondatezza della pretesa.

  • art. 103 d.l. n. 34/2020

    La disciplina della regolarizzazione cui si riferisce la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026 è diversa dalla richiesta di permesso per lavoro stagionale e non è applicabile al caso.

Massime di principio

  • La segnalazione di uno straniero nel sistema SIS ai fini del rifiuto dell'ingresso e del soggiorno preclude, in via generale, il rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno, salvo la presenza di motivi seri, in particolare umanitari o derivanti da obblighi internazionali, previa consultazione con lo Stato segnalante.
  • Il diniego del permesso di soggiorno fondato su una segnalazione SIS ha natura vincolata e richiede la verifica dell'esistenza della segnalazione, della sua riferibilità allo straniero e della sua validità ed efficacia al momento dell'adozione del provvedimento.
  • La scadenza della segnalazione SIS successiva all'adozione del diniego non travolge la legittimità del provvedimento: l'assenza delle condizioni ostative deve sussistere per tutta la durata del procedimento, dalla presentazione dell'istanza fino all'adozione della decisione.
  • In presenza di un provvedimento vincolato, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, se l'interessato non indica quali elementi conoscitivi o difensivi avrebbe potuto fornire e in che modo essi avrebbero potuto incidere sul contenuto della decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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