Cassazione Civile, Ordinanza n. 15738/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento contestando, quale destinataria finale di carburante, l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da due società ritenute cartiere, con recupero di imponibile e IVA indetraibile. La società aveva impugnato l'atto e, dopo il rigetto dell'appello dell'Ufficio in secondo grado, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, lamentando che la CTR si fosse limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza valutare il materiale probatorio e senza esaminare la censura sulla mancata prova della buona fede della contribuente; con il secondo deduceva violazione delle norme IVA e delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza degli elementi presuntivi idonei a dimostrare che la contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente, poiché la ratio decidendi era comunque percepibile nell'affermazione della mancanza di elementi presuntivi di conoscenza o conoscibilità della frode da parte della contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva obliterato dati fattuali rilevanti e non aveva correttamente applicato i principi sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria regionale di secondo grado della Calabria per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per denunciare il vizio di motivazione della sentenza impugnata; la Corte esclude però che nel caso concreto vi fosse motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro del requisito di motivazione della sentenza; ritenuto non violato perché la decisione d'appello rendeva percepibile la ratio decidendi.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
citato tra le norme processuali tributarie asseritamente violate nel motivo di nullità.
art. 36, comma 2, n. 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria.
citato nel motivo di ricorso relativo alla motivazione della sentenza d'appello.
richiamato nel primo motivo e poi nella parte motiva come disposizione coerente con l'utilizzo di presunzioni nel processo tributario.
invocato nel secondo motivo come norma in materia IVA ritenuta violata dalla CTR.
richiamato nel secondo motivo in tema di detrazione IVA.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel secondo motivo tra le norme ritenute mal applicate dalla CTR.
richiamato dalla Corte come base normativa della prova presuntiva in materia IVA, idonea a sostenere l'accertamento fondato su elementi oggettivi e specifici.
richiamato per il riparto dell'onere della prova: una volta forniti indizi oggettivi dall'Amministrazione, spetta al contribuente la prova contraria.
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici, utilizzabili per provare la conoscenza o conoscibilità della frode.
richiamato per ribadire che la prova può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio dimostrando con elementi oggettivi e specifici sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario, che l'operazione si inseriva in una frode.
- La prova della consapevolezza del cessionario non richiede la dimostrazione della sua partecipazione all'evasione: è sufficiente che dagli indizi emerga che sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si collocava in un meccanismo evasivo.
- La prova dell'Amministrazione può essere anche presuntiva, purché basata su indizi obiettivi e specifici idonei a fondare una presunzione semplice; non sono richiesti automatismi né criteri generali astratti.
- Accertata dall'Ufficio la disponibilità di indizi significativi sulla frode, si sposta sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria della propria buona fede.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; non vi è motivazione apparente se la ratio decidendi, anche sinteticamente, è percepibile.
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