Sentenza del 30/12/2022 n. 38123 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Curatela impugnava un avviso di accertamento relativo agli anni 2001-2002 (maggiori IRPEG, IRAP e IVA e una sanzione unica), denunciando, fra l'altro, la decadenza dei termini di accertamento ex art. 43 D.P.R. 600/1973 e contestandone nel merito tutti i rilievi (plusvalenze, indeducibilità di ammortamenti e costi, omessa dichiarazione di ricavi). La procedura si sviluppa con sentenze di merito contrastanti e rinvii per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo relativo all'applicabilità del 'raddoppio' dei termini, affermando che il raddoppio previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/1973 non può applicarsi all'IRAP perché le violazioni in materia di IRAP non sono presidiate da sanzioni penali; perciò l'accertamento relativo all'IRAP è stato dichiarato tardivo e l'avviso annullato limitatamente a quella ripresa. Sono stati invece respinti gli ulteriori motivi della Curatela con valutazione di merito sulla sufficienza delle contestazioni documentali e sull'onere probatorio, per cui le restanti riprese (IRPEG/IVA) sono rimaste valide. Le spese sono compensate nella misura indicata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Il 'raddoppio' dei termini ordinari di accertamento trova applicazione solo ove le violazioni siano presidiate da sanzioni penali (collegate ai reati tributari), pertanto non è applicabile alle riprese IRAP che non comportano sanzioni penali
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
Parallelamente al D.P.R. 600/1973, il raddoppio per IVA presuppone presupposti penali; la giurisprudenza valuta analoghe condizioni 'ratione temporis'
Individua i reati tributari la cui mera astratta configurabilità (e l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.) può giustificare il raddoppio dei termini per imposte soggette a sanzioni penali; ma tale presupposto non sussiste per l'IRAP
Stabilisce l'obbligo di denunciare notitia criminis; la giurisprudenza ha ritenuto che l'obbligo di denuncia (anche in astratto) rilevi ai fini del raddoppio, quando ricorra un reato tributario
Legge n. 212 del 2002, art. 12, comma 7
Richiamata nella fase di merito quanto a termini e validità formale degli atti; questioni di tempestività dell'atto possono essere sollevate e valutate in contraddittorio
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Norma sull'accertamento analitico: dall'avviso risultava l'uso del comma 1 (accertamento analitico), per cui l'Ufficio doveva basarsi su elementi documentali; la Corte ha ritenuto che la Curatela non abbia prodotto documentazione idonea a confutare le presunzioni
Regola l'onere della prova; la sentenza richiama che la Curatela non ha assolto l'onere probatorio rispetto ai fatti dedotti
Riguarda valore delle presunzioni e mezzi di prova: presunzioni fiscali devono essere gravi, precise e concordanti quando l'accertamento è induttivo/analitico-induttivo
Massime di principio
- Il 'raddoppio' dei termini di accertamento ex art. 43 D.P.R. 600/1973 è applicabile solo quando le violazioni sono rilegate a sanzioni penali (ovvero ricadono nell'ambito del D.Lgs. 74/2000). Per imposte prive di sanzioni penali (es. IRAP), il raddoppio non opera e l'avviso può essere decaduto se notificato oltre il termine ordinario.
- Per contestare la tempestività dell'atto sulla base del raddoppio dei termini il contribuente deve eccepire e, se necessario, dimostrare l'assenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia; non è esperibile sollevare genericamente la decadenza senza affrontare i presupposti della notitia criminis.
- Quando l'accertamento è analitico (art. 39 DPR 600/1973, comma 1) o analitico-induttivo, l'Ufficio deve fondarlo su elementi documentali; tuttavia il contribuente ha l'onere di documentare e giustificare le poste dichiarate per contrastare le presunzioni dell'Amministrazione.
- In cassazione non è possibile chiedere alla Corte una rivalutazione estesa dei fatti e delle prove: le doglianze specifiche sull'omesso esame di fatti decisivi devono essere adeguatamente individuate e provate e il ricorso per cassazione è limitato ai profili di diritto e ai vizi motivazionali ammissibili.
- In caso di successo parziale (annullamento limitato di singole riprese), è frequente la compensazione parziale delle spese di giudizio per le parti interessate dalla decisione.
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