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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02004/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’addebito di una rata per un finanziamento che il soggetto interessato assumeva di non aver mai richiesto e dalla conseguente segnalazione dei suoi dati alla Centrale Rischi. Dopo aver diffidato la società finanziaria a cancellare il RID e dopo essere stata presentata querela per firme false, il nominativo del soggetto risultava ancora segnalato nei sistemi informativi creditizi; ciò gli avrebbe impedito di ottenere altro finanziamento e lo avrebbe costretto a ricorrere a un prestito privato a tasso elevato. In primo grado il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria, condannando la società al risarcimento del danno in favore del solo soggetto segnalato. Quest'ultimo proponeva appello per ottenere anche il danno non patrimoniale; la società eccepiva l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, insisteva per l'esclusione di ogni responsabilità. La corte d'appello dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo che la causa rientrasse nelle controversie in materia di protezione dei dati personali, decise in primo grado con rito speciale e quindi non appellabili. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva, con cinque motivi, la violazione delle norme del codice della privacy e del d.lgs. 150/2011, sostenendo che la lite riguardasse una domanda ordinaria di risarcimento ex art. 2043 c.c. e non una controversia sul trattamento dei dati personali; con l'ultimo motivo lamentava la mancata considerazione della sanatoria del vizio dell'atto introduttivo e la lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché l'azione risarcitoria era stata proposta come conseguenza diretta dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e, quindi, rientrava nell'ambito delle controversie in materia di protezione dei dati personali soggette al rito speciale previsto dall'art. 152 del d.lgs. 196/2003, come sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 150/2011. In tale ipotesi la sentenza di primo grado, resa con quel rito, non è appellabile; per il principio dell'apparenza, il mezzo di impugnazione va individuato in base al rito concretamente applicato dal giudice a quo. È stato inoltre dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, centrata sull'inappellabilità della decisione e non su un vizio sanabile dell'atto introduttivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 196/2003

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla protezione dei dati personali ritenute violate; la Corte lo considera nel contesto della disciplina speciale applicabile alla controversia.

  • art. 7 d.lgs. 196/2003

    Richiamato dal ricorrente; la Corte lo colloca nel perimetro della normativa sulla protezione dei dati personali rilevante ai fini del rito speciale.

  • art. 152, comma 10, d.lgs. 196/2003

    Le controversie rientranti nel suo ambito, relative all'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono decise con sentenza non appellabile.

  • art. 10, comma 6, d.lgs. 150/2011

    Norma sostitutiva del previgente art. 152 del codice privacy; conferma la non appellabilità delle decisioni rese nel rito speciale in materia di protezione dei dati personali.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte esclude che la domanda vada riqualificata come azione ordinaria ex art. 2043 c.c. quando il danno sia prospettato come conseguenza dell'illecita segnalazione di dati personali.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Richiamato nel ricorso come indice del rito adottato in primo grado; la Corte non attribuisce rilievo decisivo a tale circostanza rispetto all'inquadramento della controversia nel rito speciale.

  • art. 323 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo, ma ritenuto non pertinente alla ratio decidendi sull'inappellabilità della sentenza.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo; la Corte osserva che la doglianza non si confronta con la ragione decisoria della sentenza impugnata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quinto motivo a sostegno della censura, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere la sanatoria del vizio dell'atto introduttivo; la Corte reputa la doglianza inconferente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le controversie in cui il danno è prospettato come conseguenza diretta di un'illegittima segnalazione di dati personali possono rientrare nella disciplina speciale in materia di protezione dei dati, con applicazione del rito previsto dal codice privacy e dal d.lgs. 150/2011, anche se la domanda è formulata in termini risarcitori.
  • Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, rileva il rito concretamente adottato dal giudice di primo grado e la qualificazione dell'azione da questi effettuata; in base al principio dell'apparenza, se la causa è stata decisa con rito speciale non appellabile, l'appello è inammissibile.
  • L'azione risarcitoria contro il soggetto ritenuto responsabile dell'illegittima segnalazione in centrale rischi è proponibile indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento del Garante da impugnare.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione si fonda sulla non appellabilità del provvedimento e non sul diverso profilo del vizio dell'atto introduttivo.
  • La mera evocazione dell'art. 2043 c.c. non basta a sottrarre la controversia alla disciplina speciale se il pregiudizio allegato deriva dalla lesione del diritto alla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrattamento dei dati personaliDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civilePrivacyResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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