Cassazione Civile, Ordinanza n. 34808/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell’Amministrazione su un’istanza di rimborso IRPEF relativa all’anno 2011. Il contribuente, già dipendente di una società del settore elettrico, aveva percepito somme in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all’esodo e sosteneva che tali importi dovessero beneficiare del regime agevolato previsto dall’art. 19, comma 4-bis, del TUIR, con conseguente diritto al rimborso di quanto pagato in eccedenza. La CTP aveva respinto il ricorso per difetto di prova dei presupposti dell’ultrattività della disciplina di favore. La CTR, invece, aveva accolto l’appello ritenendo sufficiente il dato dell’accordo aziendale di riduzione del personale e affermando che le somme potessero considerarsi erogate in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 23, del d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006, in relazione all’art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 917/1986, sostenendo che per l’applicazione ultrattiva dell’aliquota agevolata, in caso di cessazione del rapporto successiva al 4 luglio 2006, non basta l’esistenza di un accordo o piano aziendale, ma occorre anche la prova dell’adesione individuale del lavoratore, tempestiva e con data certa, quale manifestazione di volontà irretrattabile maturata prima dell’abrogazione del beneficio.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo il motivo sufficientemente specifico. Nel merito ha accolto il ricorso dell’Agenzia: ha affermato che, per i rapporti cessati dopo il 4 luglio 2006, l’agevolazione fiscale ultrattiva prevista dall’art. 19, comma 4-bis, TUIR richiede che prima di tale data sia intervenuto non solo un atto o accordo con data certa, ma anche, nel caso di procedura di esodo progressiva, l’adesione individuale del lavoratore, poiché solo tale adesione cristallizza la scelta irretrattabile meritevole di tutela. Poiché nel caso concreto il contribuente avrebbe dovuto allegare e provare non solo l’esistenza del progetto aziendale, ma anche la propria tempestiva adesione individuale, la sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 23, d.l. 223/2006 conv. in l. 248/2006
La norma transitoria rende ultrattivo il previgente regime agevolato solo per somme corrisposte in relazione a rapporti cessati entro il 3 luglio 2006 oppure, se il rapporto cessa dopo tale data, in attuazione di atti o accordi con data certa anteriore al 4 luglio 2006. Le due ipotesi sono alternative, non cumulative.
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 917/1986
Il previgente regime fiscale di favore per gli incentivi all’esodo, pur abrogato, può trovare applicazione ultrattiva nei limiti stabiliti dalla disciplina transitoria; ai fini del beneficio occorre la prova dei presupposti richiesti dalla norma.
Richiamato come precedente denominazione della disciplina sugli incentivi all’esodo, oggetto della successiva modifica normativa.
In difetto di specifica disciplina, la certezza della data di atti e accordi deve essere verificata secondo le regole civilistiche sulla data certa delle scritture private.
È il parametro di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge fatto valere nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In tema di incentivi all’esodo, l’ultrattività del regime fiscale agevolato abrogato richiede il rigoroso accertamento dei presupposti fissati dalla norma transitoria: non basta la mera esistenza di un piano aziendale o di un accordo collettivo, ma occorre verificare la concreta riferibilità della somma al meccanismo incentivante disciplinato dalla legge.
- Quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga dopo l’entrata in vigore della norma abrogativa, la tutela dell’affidamento opera solo se, prima della modifica legislativa, sia già maturata una volontà negoziale individuale irretrattabile fondata su atti o accordi aventi data certa.
- Nei procedimenti di rimborso d’imposta, grava sul contribuente l’onere di allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto al trattamento fiscale di favore invocato, compresa la data certa degli atti e, ove necessario, l’adesione individuale al piano di esodo.
- La norma transitoria che salva il regime fiscale previgente va interpretata in senso alternativo e non cumulativo: rapporto cessato prima della data limite oppure rapporto cessato dopo, ma in attuazione di atti o accordi già perfetti e documentati con data certa anteriore.
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