Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29228/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito delle censure dell'Agenzia perché ha preso atto dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente e della documentazione di pagamento depositata nei termini previsti dalla disciplina sopravvenuta. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, precisando che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona che l'aveva dichiarata decaduta dal potere impositivo esercitato con avviso di liquidazione dell'imposta di registro. La vicenda nasceva dalla registrazione di un contratto con cui una società aveva acquistato da altra società un compendio immobiliare a destinazione turistico-alberghiera. L'Ufficio aveva riqualificato l'atto, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, da compravendita immobiliare a compravendita di azienda, valorizzando elementi estrinseci quali la prosecuzione dell'attività con la stessa insegna, l'utilizzo degli stessi dipendenti, il trasferimento di licenze e attrezzature, e aveva liquidato l'imposta secondo il criterio del valore del compendio aziendale. Nel ricorso erano denunciate violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c., dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986. Successivamente la società contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge n. 197 del 2022, depositando la prova del pagamento dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento dovuto, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto dal giudice.
  • Nel caso di estinzione della controversia per definizione agevolata, le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • La sopravvenuta adesione alla definizione agevolata assorbe la necessità di esaminare i motivi di ricorso e le questioni di merito dedotte nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.