Cassazione Civile, Ordinanza n. 29228/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito delle censure dell'Agenzia perché ha preso atto dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente e della documentazione di pagamento depositata nei termini previsti dalla disciplina sopravvenuta. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, precisando che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona che l'aveva dichiarata decaduta dal potere impositivo esercitato con avviso di liquidazione dell'imposta di registro. La vicenda nasceva dalla registrazione di un contratto con cui una società aveva acquistato da altra società un compendio immobiliare a destinazione turistico-alberghiera. L'Ufficio aveva riqualificato l'atto, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, da compravendita immobiliare a compravendita di azienda, valorizzando elementi estrinseci quali la prosecuzione dell'attività con la stessa insegna, l'utilizzo degli stessi dipendenti, il trasferimento di licenze e attrezzature, e aveva liquidato l'imposta secondo il criterio del valore del compendio aziendale. Nel ricorso erano denunciate violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c., dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986. Successivamente la società contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge n. 197 del 2022, depositando la prova del pagamento dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale dedotta in violazione, senza statuizione di merito sul suo contenuto
richiamato come parametro di censura processuale, senza decisione nel merito
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato nel ricorso come norma del processo tributario dedotta in violazione
art. 76 d.P.R. 20 ottobre 1986, n. 131
richiamato quale norma sostanziale sulla decadenza del potere impositivo
art. 20 d.P.R. 20 ottobre 1986, n. 131
citato come base della riqualificazione dell'atto da parte dell'Ufficio
art. 51, commi 1 e 4, d.P.R. 20 ottobre 1986, n. 131
richiamato quale criterio di liquidazione dell'imposta in relazione alla riqualificazione operata
art. 40 d.P.R. 20 ottobre 1986, n. 131
indicato come regime dell'imposta autoliquidata e della tassazione in misura fissa
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamati per l'onere di deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento e per la declaratoria di estinzione del processo
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
indicato come norma modificativa dei commi 197 e 198 della legge n. 197 del 2022
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamati in relazione al regime del diniego della definizione agevolata e ai rimedi impugnatori
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento dovuto, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto dal giudice.
- Nel caso di estinzione della controversia per definizione agevolata, le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
- La sopravvenuta adesione alla definizione agevolata assorbe la necessità di esaminare i motivi di ricorso e le questioni di merito dedotte nel giudizio di cassazione.
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