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Sentenza

Sentenza del 10/02/2020 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Chiusura agevolata lite fiscale - Per mero fatto processuale - Riconoscimento implicito delle ragioni di merito sottese - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione da parte dell'Agenzia dell'accoglimento in primo grado del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF e sanzioni relative al 2000, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato la plusvalenza da cessione d'azienda da £. 186.000.000 a £. 293.750.000. L'Ufficio censurava la sentenza di primo grado richiamando anche una successiva definizione agevolata (condono art.16 L.289/2002) intervenuta in altro giudizio, sostenendo che tale chiusura dimostrerebbe il riconoscimento del maggior valore della cessione da parte della contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse carente di motivazione: l'Ufficio non ha indicato gli indici presuntivi né dimostrato, neppure indiziariamente, l'effettivo incasso di un corrispettivo maggiore rispetto a quello registrato. Inoltre la CTR ha affermato che la definizione agevolata della lite in altro giudizio non implica riconoscimento delle ragioni sostanziali e che, nel caso specifico, la DeL. era formalmente parte del contenzioso di registro senza essere interessata ai costi, essendo tale onere a carico della parte cessionaria. Per tali ragioni l'appello è stato dichiarato infondato. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    L'Ufficio nell'avviso doveva chiarire se la determinazione del reddito fosse effettuata con il metodo analitico-induttivo o con quello semplicemente induttivo; la mancanza di tale indicazione rende l'atto impositivo carente di motivazione.

  • T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), art. 54, comma 5

    Richiamato dall'Agenzia quale norma violata dalla decisione di primo grado; la CTR ha però ritenuto infondato il rilievo dell'Ufficio, non potendo la sola definizione agevolata in altro giudizio essere utilizzata come prova o integrazione della motivazione dell'accertamento.

  • Legge n. 289/2002, art. 16 (definizione agevolata/condono delle liti fiscali)

    La chiusura agevolata di una lite mediante pagamento forfettario non comporta, di per sé, riconoscimento implicito delle ragioni di merito poste in discussione; non può essere usata automaticamente dall'Ufficio come elemento probatorio a sostegno di una rettifica in un diverso procedimento.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. civ., sent. n. 19602/2015)

    Principio richiamato: se l'Ufficio fonda l'accertamento su presunzioni, deve ancorare le presunzioni alla realtà economica del contribuente e fornire la prova di quanto presunto; qui l'atto impositivo non ha indicato gli elementi indiziari utilizzati.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La CTR ha deciso attenendosi al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, esaminando gli aspetti rilevanti per la decisione e ritenendo irrilevanti le doglianze non espressamente trattate.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una lite fiscale (condono/chiusura con pagamento forfait) non costituisce di per sé prova o riconoscimento delle ragioni di merito: non può essere automaticamente utilizzata dall'Amministrazione come elemento probatorio in altro giudizio.
  • Un avviso di accertamento basato su presunzioni deve contenere una motivazione adeguata che indichi gli indici o gli elementi indiziari valorizzati e dimostri il nesso con la realtà economica del contribuente; l'assenza di tali elementi rende l'atto viziato e suscettibile di annullamento.
  • Quando l'Ufficio opera una rettifica del corrispettivo di cessione d'azienda, deve fornire prove (anche indiziarie) di incassi non documentati o di elementi oggettivi come prelievi crescenti dal magazzino, maggiori riscossioni, ecc., specialmente per imprese che trattano monopoli.
  • La qualificazione formale della parte in un procedimento (es. chi figura nel contenzioso per motivi contrattuali) non implica necessariamente un interesse economico diretto agli esiti fiscali di quel procedimento; bisogna verificare la reale posizione contrattuale e chi effettivamente sostiene i costi.
  • La mancanza di specificazione tra accertamento analitico-induttivo e semplice accertamento induttivo (art.39 DPR 600/73) è una carenza motivazionale rilevante che può portare all'annullamento dell'atto impositivo.
  • In presenza di attività processuale minima davanti alla sede superiore, è ordinario disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Testo integrale

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