Sentenza del 10/02/2020 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Udine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2014 e 2015 con i quali è stata contestata una maggiore IVA, sanzioni e accessori per l'asserita partecipazione della ricorrente a una frode carosello. L'Amministrazione ha contestato acquisti intracomunitari mediati da soggetti fittizi ("cartiere") che non hanno versato l'IVA, sostenendo la soggettiva inesistenza delle operazioni e recuperando l'IVA indebitamente detratta. La ricorrente ha negato la partecipazione alla frode e la conoscenza della stessa, ha invocato la propria buona fede e ha rilevato che la compagine sociale e la legale rappresentanza erano cambiate nel 2014.
La decisione
I ricorsi, riuniti per connessione, sono stati rigettati. La Commissione ha ritenuto che l'Agenzia abbia fornito elementi gravi, precisi e concordanti idonei a presumere che i fornitori nazionali fossero società cartiere (assenza di dipendenti, mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, sedi incongrue o irreperibili, assenza di spazi espositivi, esiti di verifiche della Guardia di Finanza), e che le cessioni fossero intervenute direttamente dal fornitore comunitario alla ricorrente. Sussistendo tali presunzioni, la Commissione ha ritenuto provata anche la mancanza di buona fede della ricorrente – anche per i legami e le coincidenze relative ai legali rappresentanti e alla posizione nel settore – e ha quindi confermato l'accertamento IVA. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 14.000,00.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c., comma secondo n. 4
Norma procedurale richiamata in relazione alla redazione della sentenza; indica la forma e le modalità con cui sono rese le decisioni
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente alla Commissione di aderire alla giurisprudenza di legittimità richiamata; qui usato per ancorare il principio relativo all'onere della prova in materia IVA
D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 1 comma secondo
Riferimento normativo processuale amministrativo applicabile al giudizio tributario; inquadramento formale del processo
legge 18.6.2009 n. 69, art. 58
Riferimento normativo richiamato in testa alla decisione per competenze/procedure; non decisivo sul merito sostanziale della controversia
Cass. 27566/2018 (giurisprudenza)
Principio interpretato e applicato: l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario circa l'inserimento dell'operazione in una evasione IVA; è sufficiente provare, anche per presunzioni basate su elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della sostanziale inesistenza del contraente
Cass. 9851/2018 (giurisprudenza)
Conferma il principio che, una volta assolto l'onere probatorio da parte dell'Amministrazione, grava sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto nella frode
Massime di principio
- In caso di contestazione per frode carosello l'Amministrazione deve dimostrare sia la soggettiva inesistenza dei fornitori sia la consapevolezza (o l'obbligo di conoscerla) da parte del compratore; prove indiziarie gravi, precise e concordanti sono ammissibili.
- Indicatori forti di societa' cartiera: assenza di dipendenti, mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali o dei bilanci, sedi legali/operative incongrue o irreperibili, assenza di spazi espositivi coerenti con l'attività, legali rappresentanti irreperibili o ricorrenti in più società coinvolte in operazioni analoghe.
- La buona fede del compratore non si prova con la sola regolarità contabile o con i pagamenti ricevuti; il contribuente deve dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile (verifiche oggettive e specifiche).
- Fattori personali e ripetuti legami tra legali rappresentanti e società coinvolte possono integrare l'elemento della consapevolezza o della colpa grave del compratore.
- Per limitare il rischio di coinvolgimento, l'operatore commerciale deve effettuare verifiche preventive: visure camerali e bilanci dei fornitori, controllo della reale presenza di sedi e locali espositivi, richiesta di documentazione di trasporto e fatture di accompagnamento, verifica della partita IVA e della sua attivita' effettiva.
- Conservare e produrre documentazione probante (contratti, documenti di trasporto intracomunitario, ordini, corrispondenza, tracciabilità dei pagamenti) è essenziale per dimostrare la diligenza e la correttezza dell'operazione.
- In presenza di indici sospetti, è ragionevole astenersi da operazioni con il fornitore o richiedere garanzie aggiuntive (accertamenti preliminari, fideiussioni, pagamenti condizionati alla verifica della regolarità fiscale del fornitore).
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