Sentenza del 10/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Amministrazione, riformato la sentenza di primo grado e confermato la cartella esattoriale. È stata respinta la possibilità di ridurre l'imposta parametrandola al periodo effettivo di utilizzo degli apparecchi; la società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio, liquidate in €800,00.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n.xxxxxx di €7.267,73 relativa al mancato versamento dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) per l'anno 2004. La società aveva versato entro il termine del 16 marzo 2004 solo un terzo dell'importo, ritenendo possibile frazionare l'imposta in funzione del periodo effettivo di utilizzo degli apparecchi (primo quadrimestre) richiamando l'art.14 bis del d.P.R. 640/1972. L'Amministrazione emetteva la cartella; in primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società ritenendo iniquo il pagamento per l'intero anno. L'Amministrazione ha proposto appello sostenendo che la normativa richiedeva il pagamento in unica soluzione dell'imposta determinata sull'imponibile medio forfetario annuo (termine 16 marzo) e che il frazionamento è previsto solo per apparecchi installati dopo il 1° marzo.
Norme richiamate
d.P.R. n. 640/1972, art. 14
Stabilisce che il pagamento delle imposte determinate sull'imponibile medio forfetario annuo deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo se gli apparecchi erano già installati; la Commissione ha interpretato che non è consentito il frazionamento quando gli apparecchi erano installati prima del 1° marzo.
d.P.R. n. 640/1972, art. 14-bis
Richiamato dalla società per giustificare il frazionamento; tuttavia il Collegio non ha ritenuto che potesse legittimare una riduzione pro rata dell'imposta annuale in assenza di previsione normativa espressa.
Legge n. 89/2002, art. 22
Prevedeva che alcuni apparecchi automatici di gioco sarebbero stati considerati illeciti e rimossi dal 10 gennaio 2004; la Commissione ha rilevato che il legislatore ha però già tenuto conto del ridotto periodo di utilizzo operando una riduzione della base imponibile per il 2004.
Decreto legge n. 269/2003, art. 39, comma 7
Ha differito al 30 aprile 2004 il termine inizialmente previsto al 1° gennaio 2004 per la rimozione; ciò non ha tuttavia comportato la possibilità per i contribuenti di pro rata determinare l'imposta.
TULPS, art. 110, comma 7, lett. b (richiamato)
Citato riguardo alla disciplina degli apparecchi di gioco; la successiva abrogazione della lettera b è menzionata nel contesto normativo che ha portato alla rimozione degli apparecchi.
Massime di principio
- Se la normativa tributaria determina un'imposta con riferimento all'anno solare e stabilisce un imponibile medio forfetario annuo, il contribuente non può ridurre unilateralmente l'imposta pro rata in funzione del periodo effettivo di utilizzo degli strumenti, salvo che la norma preveda espressamente tale frazionamento.
- Eventuali riduzioni per cessazione anticipata o per limitato periodo di utilizzo devono essere ricercate nella disciplina che modifica la base imponibile o nei casi espressamente contemplati dal legislatore (es. pagamento frazionato solo per apparecchi installati dopo il 1° marzo).
- La previsione legislativa di rimozione o divieto di utilizzo di apparecchi entro una certa data può essere già stata compensata da un adeguamento della base imponibile per l'anno interessato; questo esclude la possibilità per il contribuente di procedere a ulteriori aggiustamenti in assenza di norma.
- Il contribuente deve rispettare i termini e le modalità di versamento previsti dalla norma o impugnare tempestivamente l'obbligo tributario; il versamento parziale non evita l'emissione della cartella e il rischio di sanzioni o condanna alle spese processuali.
- In sede di giudizio, in mancanza di fondamento normativo per il frazionamento richiesto dal contribuente, l'Amministrazione può ottenere l'accoglimento dell'appello e la conferma della cartella, con condanna del soccombente alle spese.
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