Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/02/2020 n. 93 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Nell'impugnare la cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione - Sussite - E' configurabile il litisconsorzio necessario - Non Sussite.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. x000 per euro 834,27 (recupero imposte risultanti da controllo automatizzato ex art.36-bis DPR 600/73 e art.54-bis DPR 633/72, annualità 2014). Il ricorrente censura la violazione del principio di globalità dell'avviso di accertamento: sostiene che un precedente avviso di accertamento (n. TK/2017), derivante da verifica della Guardia di Finanza e rettificando l'imposta per la stessa annualità, avrebbe già quantificato la posizione debitoria, rendendo duplicata e nulla la successiva cartella esattoriale.

La decisione

L'appello è stato respinto. La Commissione ha ritenuto inammissibile la preliminare eccezione dell'Agenzia della Riscossione relativa all'omessa notifica all'ente impositore (richiamando orientamenti di Cassazione: il contribuente può agire indifferentemente contro ente o concessionario quando deduce vizi di notifica o invalidità degli atti presupposti). Sul merito, la CTR ha confermato che la cartella ex art.36-bis ha la funzione di recuperare imposte dichiarate e non versate e che l'avviso di accertamento parziale ex art.41-bis persegue finalità diverse (consente rettifiche basate su elementi certi emersi da accessi/controlli), per cui non vi è duplicazione dell'imposta. Contestualmente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di questo grado (euro 200,00).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art.36-bis ha la funzione di recuperare le imposte esposte in dichiarazione e non versate dal contribuente.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Norma richiamata come riferimento per il recupero dell'IVA analoga alla funzione dell'art.36-bis per le imposte sui redditi.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    "gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche (...) risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito od il maggior reddito imponibile (..)"

    L'accertamento parziale ex art.41-bis è legittimo quando vi siano elementi certi e immediatamente utilizzabili emersi da verifiche/accessi; è finalizzato a rettifiche parziali e non confligge con la cartella di pagamento relativa ad imposte dichiarate e non versate.

  • d.lgs. 112/1999, art. 39

    L'agente della riscossione, se la controversia concerne il merito della pretesa impositiva, è tenuto a chiamare in giudizio l'ente impositore per non subire le conseguenze negative della lite.

  • Cass. SS.UU. n. 16412/2007

    Orientamento delle Sezioni Unite che ha consolidato la possibilità per il contribuente di agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro il concessionario senza che tra i due sussista litisconsorzio necessario quando si deducono vizi di notifica o invalidità degli atti presupposti.

  • Cass. ord. n. 10528/2017

    "in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore"

    Giurisprudenza di legittimità che conferma la tesi sulla possibilità di citare indifferentemente uno o l'altro soggetto e sulla natura procedurale della nullità derivante da mancata notifica dell'atto presupposto.

  • Giurisprudenza consolidata della Cassazione (es. nn. 11057/2006, 2833/2008, 2761/2009, ord. 3685/2019)

    Conferma che l'accertamento parziale è ammesso quando vi siano elementi certi e immediatamente utilizzabili e che esso si distingue dagli altri tipi di accertamento; ciò giustifica la coesistenza dell'attività di riscossione della cartella e dell'attività di accertamento parziale.

Massime di principio

  • Il contribuente che contesta la mancata notifica o l'invalidità degli atti presupposti può impugnare la cartella sia contro l'ente impositore sia contro il concessionario della riscossione: non sussiste litisconsorzio necessario tra i due.
  • Se la controversia investe il merito della pretesa impositiva (quantificazione dell'imposta), l'agente della riscossione deve chiamare in giudizio l'ente impositore ai sensi dell'art.39 d.lgs.112/99 per tutelarsi dalle eventuali conseguenze della lite.
  • La cartella ex art.36-bis recupera le imposte dichiarate e non versate; l'avviso di accertamento parziale ex art.41-bis persegue finalità diverse (rettifiche fondate su elementi certi emersi da verifiche) e non configura di per sé una duplicazione dell'imposta.
  • In pratica, se si impugna per vizi formali di notifica si può limitare l'azione al concessionario; se si mira a contestare la sostanza dell'imposta è consigliabile coinvolgere direttamente l'ente impositore o assicurarsi che l'agente lo chiami in giudizio.
  • Dal punto di vista probatorio, chi deduce nullità per mancata notifica deve provare l'inesistenza della notifica degli atti presupposti; chi contesta il merito deve fornire elementi probatori idonei a contrastare gli elementi certi su cui l'ufficio ha fondato l'accertamento parziale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.