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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00625/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso bonario di pagamento emesso dall'INPS, preceduto da verbale di accertamento della D.T.L., con cui si contestava l'omessa contribuzione relativa ad alcuni rapporti formalmente qualificati come contratti a progetto ma ritenuti dall'ente, e poi dalla Corte d'appello, rapporti di lavoro subordinato. La società opponente aveva ottenuto in altro giudizio l'annullamento del verbale di accertamento, ma non contro l'INPS, e sosteneva che tale esito dovesse riflettersi anche nel presente giudizio. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe considerato tardiva l'eccezione di genericità del progetto, sollevata dall'INPS solo in appello; 2) violazione degli artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c., per asserita inammissibilità dell'appello dell'INPS per genericità; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., per mancato riconoscimento dell'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio di annullamento del verbale di accertamento; 4) violazione degli artt. 11 e 12 preleggi, 61 e 69 d.lgs. 276/2003, 1, commi 24 e 25, l. 92/2012, e 1362-1363 c.c., per avere la Corte ritenuto generico il progetto e applicato la conversione del rapporto a tempo indeterminato anche a contratti anteriori alla novella del 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: l'eccezione sulla genericità del progetto non era nuova né introduceva fatti nuovi; l'appello dell'INPS era specifico e conteneva censure alla valutazione delle prove; il giudicato formatosi in altro giudizio non spiegava efficacia riflessa, perché l'INPS non era parte di quel processo e il verbale di accertamento aveva mera valenza probatoria, non costitutiva, del rapporto contributivo. Sul quarto motivo, la Corte lo ha dichiarato in parte inammissibile, nella parte in cui mirava a rivalutare in fatto la genericità del progetto e formulava censure ai canoni ermeneutici senza specificità, e in parte infondato, perché anche per rapporti anteriori alla l. n. 92/2012 l'art. 69 d.lgs. 276/2003, nel testo originario, prevedeva la conversione ope legis dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza uno specifico progetto. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva qualificato i rapporti come subordinati a tempo indeterminato, con conseguente pretesa contributiva.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    L'eccezione di genericità del progetto non è stata considerata domanda o eccezione nuova, perché non introduceva fatti nuovi ma si innestava sulla medesima pretesa contributiva già dedotta.

  • artt. 342, 348-bis, 348-ter c.p.c.

    L'appello dell'INPS è stato ritenuto specifico, perché conteneva critiche puntuali alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal primo giudice.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi in un giudizio contro la D.T.L. non si estende al presente processo, in cui l'INPS non era parte e il verbale di accertamento non ha natura costitutiva del diritto contributivo.

  • art. 105, co. 2 c.p.c.

    Non è ravvisabile un intervento adesivo dipendente dell'INPS nel diverso giudizio tale da giustificare l'efficacia del giudicato verso il terzo.

  • artt. 11 e 12 preleggi

    Sono invocati per escludere un'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta, ma la Corte ha negato che il motivo colga nel segno, richiamando invece il regime originario dell'art. 69 d.lgs. 276/2003.

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    Rileva nella disciplina dei contratti a progetto e nella verifica della specificità del progetto.

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    Nel testo originario prevedeva una conversione ope legis del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa privo di uno specifico progetto.

  • art. 1, commi 24 e 25, l. n. 92/2012

    La Corte richiama la novella solo in relazione alla tesi dell'inapplicabilità temporale, ma afferma che la conversione era già desumibile dal testo originario dell'art. 69.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le censure ermeneutiche sono state ritenute generiche perché non indicavano in che modo la Corte territoriale si fosse discostata dai canoni interpretativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto la contribuzione previdenziale, il verbale ispettivo ha valore probatorio e non costitutivo del credito: il suo annullamento in un diverso processo non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel rapporto tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale, se quest'ultimo non è stato parte di quel giudizio.
  • Nel regime dei contratti a progetto, la verifica della specificità del progetto è un accertamento di fatto del giudice di merito; in sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del contenuto contrattuale.
  • Le doglianze in cassazione che richiamano gli artt. 1362 e 1363 c.c. devono indicare in modo specifico quali clausole siano state trascurate e in che modo il giudice di merito abbia violato i canoni ermeneutici; altrimenti sono inammissibili.
  • La disciplina originaria dell'art. 69 d.lgs. 276/2003 consentiva la conversione ope legis dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa privi di uno specifico progetto, senza necessità di attendere la novella del 2012.
  • Ai fini dell'art. 345 c.p.c., non è nuova l'argomentazione difensiva che si limiti a valorizzare un profilo già compreso nel thema decidendum e nel materiale probatorio acquisito, purché non introduca fatti nuovi o domande diverse.
  • Per la specificità dell'appello è sufficiente che l'atto contenga critiche puntuali alla decisione impugnata e alla valutazione delle prove, non essendo necessario un mero rinvio alle difese di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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