Cassazione Civile, Ordinanza n. 33646/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di ventuno intimazioni di pagamento e di un avviso di mora, emessi in relazione ad altrettante cartelle di pagamento per imposta di registro. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata. L’agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi: (1) nullità della sentenza di appello per motivazione carente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza, per mancata esposizione adeguata dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e dei motivi in fatto e in diritto; (2) nullità per omessa pronuncia sull’eccezione di litispendenza e su quella di improponibilità dei vizi relativi alla notifica delle cartelle; (3) violazione delle norme sulla litispendenza, per essere stata riproposta una questione già decisa in altro procedimento pendente in cassazione; (4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato la documentazione prodotta sulle notifiche delle cartelle; (5) violazione di norme in tema di notifica delle intimazioni di pagamento, per l’affermazione, ritenuta incomprensibile, dell’inesistenza della notifica e dell’impossibilità di sanatoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo solo per quanto di ragione, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparentemente esistente ma sostanzialmente incomprensibile e quindi sotto la soglia del minimo costituzionale. Ha dichiarato assorbiti gli altri quattro motivi. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato per individuare la successione a titolo universale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla precedente società di riscossione
legge di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata per la successione dell’ente
art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"La sentenza deve contenere: (...)2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; (...)"
la sentenza tributaria deve contenere gli elementi essenziali di ricostruzione della vicenda e della decisione, ma la loro omissione è rilevante solo se impedisce la comprensione della ratio decidendi
art. 132, secondo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
richiamato in parallelo all’art. 36 del d.lgs. 546/1992 per il contenuto necessario della sentenza e la sufficienza della motivazione
invocato nel motivo di ricorso per omessa pronuncia sulle domande/eccezioni proposte
invocato nel motivo di ricorso per dedotta omissione di pronuncia del giudice di appello
richiamato in tema di litispendenza e divieto di bis in idem processuale
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione all’impugnabilità degli atti della riscossione e alla riproposizione delle questioni già trattate
richiamato, in motivazione, con riferimento alle formalità di notificazione e alle carenze ritenute dal giudice di merito
art. 111, sesto comma, Cost.
utilizzato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione della sentenza
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla sentenza di merito in ordine ai vizi della sentenza di primo grado non rientranti nelle ipotesi tassative di rimessione
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
norme processuali poste a fondamento dei vari motivi di ricorso per cassazione
art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per l’individuazione del nuovo giudice di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Massime di principio
- La mancanza o l’inesattezza formale di alcuni elementi della sentenza non ne determina la nullità se, dalla motivazione complessivamente considerata, risultano comunque individuabili l’oggetto della controversia, le questioni trattate e la decisione adottata.
- La sentenza è nulla per difetto di motivazione non solo quando la motivazione manchi del tutto, ma anche quando sia solo apparente, perplessa, incoerente o comunque tale da impedire ogni controllo sulla logica e sulla correttezza del ragionamento decisorio.
- Nel processo tributario, come in quello civile, la sufficienza della motivazione va valutata in funzione della sua intelligibilità concreta: la formula astratta o generica non basta se non consente di comprendere il collegamento tra le ragioni giuridiche e i fatti della causa.
- L’omessa considerazione di specifiche contestazioni o prove sulle notifiche degli atti non può essere scrutinata utilmente se la decisione di merito non esplicita in modo comprensibile il percorso logico seguito nel ritenere infondate le doglianze.
- L’eccezione di litispendenza richiede l’identità dell’oggetto tra i due giudizi; in mancanza di tale identità non opera il divieto di bis in idem processuale.
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