Cassazione Civile, Ordinanza n. 21529/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2014, sostenendo di non essere soggetto al tributo. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale. In appello lamentava, da un lato, che la CTR avesse confermato il diritto al rimborso per alcune attività professionali senza però determinare esattamente il quantum dovuto; dall'altro, che le spese del grado di appello gli fossero state integralmente poste a carico nonostante la parziale soccombenza dell'Ufficio. In cassazione deduceva: nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., degli artt. 1, 18, 35 e 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost. per mancata pronuncia sul quantum del rimborso; violazione delle stesse norme per omessa determinazione dell'importo; violazione dell'art. 12 preleggi, dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost., per la regolazione integrale delle spese in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: la somma riconosciuta a titolo di rimborso era comunque facilmente determinabile mediante un semplice calcolo aritmetico sulla base della fatturazione del professionista e del conteggio già depositato dall'Agenzia, senza che il ricorrente avesse indicato specifiche difficoltà di calcolo o contestato il computo. È stato ritenuto infondato anche il terzo motivo, poiché la condanna integrale alle spese del grado di appello era giustificata dalla totale soccombenza del contribuente in quel grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata respinta perché il quantum era determinabile
richiamato quale parametro della validità della motivazione/struttura della sentenza; non risultava violato
artt. 1, 18, 35 e 36, d.lgs. 546/1992
richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza sul contenuto della decisione tributaria
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del giusto processo e della motivazione della sentenza
art. 12 preleggi
richiamato con riferimento alla regola di interpretazione e applicazione delle norme nella censura sulle spese
richiamato in tema di spese del processo tributario
richiamato come regola della soccombenza nelle spese
richiamato per la possibile compensazione delle spese, non ravvisata nel caso concreto
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
non citato espressamente nel testo, ma la decisione valorizza l'assenza di specifiche contestazioni sul calcolo e quindi l'insufficienza della censura
Massime di principio
- Se il giudice riconosce il diritto al pagamento di una somma di denaro, non può limitarsi a una condanna meramente generica quando l'importo sia determinato o determinabile sulla base degli elementi acquisiti; la domanda va decisa anche sul quantum, salvo che manchi la possibilità concreta di quantificazione.
- Non sussiste nullità della sentenza per omessa pronuncia sul quantum quando l'importo è ricavabile mediante semplici operazioni di calcolo aritmetico dagli elementi indicati nella decisione o già acquisiti al processo.
- La parte che contesta la mancata liquidazione dell'importo deve indicare specifiche difficoltà di calcolo o contestare puntualmente il conteggio posto a base della decisione; in mancanza, la censura è infondata.
- Nel processo tributario la condanna alle spese del grado segue la soccombenza: se una parte risulta totalmente soccombente in appello, è legittima la sua integrale condanna alle spese del grado.
- In sede di legittimità, la regolazione delle spese del giudizio può essere confermata quando risulti coerente con l'esito del grado di merito e con il criterio ordinario della soccombenza.
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