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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19839/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio relativa a un terreno situato in Vaiano, parzialmente ablato per la realizzazione di un'opera pubblica. La società proprietaria ha chiesto la determinazione dell'indennità, gli interessi legali e il maggior danno ex art. 1224 c.c., ritenendo incongrua la stima provvisoria. La Corte d'appello ha fissato l'indennità in euro 13.110,00, oltre interessi, qualificando il suolo come non edificabile in ragione di un vincolo conformativo e negando il deprezzamento del residuo. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) errata individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'indennità, sostenendo che fosse la provincia, delegata alla realizzazione dell'opera e alla procedura espropriativa; 2) violazione delle norme urbanistiche ed espropriative, contestando la qualificazione del vincolo come conformativo e sostenendo che l'area fosse edificabile; 3) e 5) censure sulla natura edificabile del fondo e sulla qualificazione dell'indennità come debito di valuta, con conseguente spettanza di maggior danno; 4) contestazione del diniego dell'indennità per il pregiudizio alla porzione residua; 6) doglianza sulle spese di lite. La regione ha proposto ricorso incidentale insistendo sulla propria carenza di legittimazione passiva e sull'asserita titolarità passiva della provincia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la conclusione della corte territoriale sulla natura non edificabile del terreno: la previsione di una fermata autobus non integrava, di per sé, un vincolo conformativo inequivoco e il contrasto tra variante urbanistica e regolamento successivo era stato risolto senza adeguata spiegazione, a favore dell'inedificabilità, sulla base di un supposto errore cartografico non giustificato. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quinto motivo; il primo e il sesto motivo sono stati ritenuti infondati; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio sulla mancanza del presupposto dell'espropriazione parziale e introduceva una questione nuova. Il ricorso incidentale della regione è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato nel merito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Per l'opposizione alla stima e l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'indennità rileva il soggetto espropriante, cioè il beneficiario del decreto di esproprio, salvo specifica attribuzione ad altro ente del potere di procedere in nome proprio alle procedure ablative.

  • art. 29, comma 4, d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato tra le norme processuali dell'opposizione alla stima, senza autonoma elaborazione nel testo.

  • artt. 22, 23 e 24 l.r. Toscana n. 88/1998

    Le disposizioni regionali sulla progettazione e costruzione delle strade regionali non sono riferite espressamente alle procedure espropriative e non valgono, da sole, a trasferire sulla provincia la legittimazione passiva verso l'espropriato.

  • protocollo d'intesa 1.10.2002

    Richiamato dalle parti per sostenere la competenza provinciale, ma la Corte esclude che esso, da solo, sposti la titolarità dell'obbligazione indennitaria verso l'espropriato se il decreto di esproprio indica un diverso beneficiario.

  • artt. 9, 32, 37 e 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Richiamati nelle censure sulla qualificazione urbanistica del suolo e sul criterio di stima dell'indennità.

  • art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Per l'indennità da espropriazione parziale è necessario il vincolo strumentale e oggettivo tra parte ablata e parte residua, tale da integrare un'unità economico-funzionale pregiudicata dall'ablazione.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Richiamato nel motivo sul maggior danno da ritardo nel pagamento dell'indennità; la questione resta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    In tema di spese, la Corte ribadisce che il controllo di legittimità evita solo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione, totale o parziale, resta discrezionale nei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, il soggetto passivamente legittimato è, di regola, l'ente a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione; la mera partecipazione di altri enti alla realizzazione dell'opera non sposta la legittimazione passiva, salvo che dal decreto o da atti aventi rilevanza esterna risulti il conferimento ad altro ente del potere di curare in proprio la procedura ablativa e di sopportarne gli oneri.
  • Le disposizioni regionali che attribuiscono a un ente funzioni di progettazione o costruzione di strade non implicano automaticamente anche la titolarità delle procedure espropriative, che devono risultare espressamente conferite o comunque desumersi in modo inequivoco da atti idonei a incidere nei rapporti con l'espropriato.
  • La qualificazione urbanistica di un'area ai fini dell'indennità espropriativa richiede un accertamento coerente e adeguatamente motivato: non è sufficiente inferire l'inedificabilità da una previsione accessoria o compatibile anche con una destinazione edificatoria, né può essere risolto apoditticamente un contrasto tra strumenti urbanistici successivi presupponendo un errore cartografico non dimostrato.
  • L'indennità aggiuntiva per espropriazione parziale presuppone la dimostrazione di un nesso strumentale e oggettivo tra parte ablata e porzione residua, tale da configurare un'unica unità economico-funzionale; in mancanza di tale collegamento, il pregiudizio al residuo non dà luogo all'indennità differenziale.
  • Nel controllo di legittimità sulle spese di lite, la Cassazione verifica solo che le spese non siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la compensazione totale o parziale per giusti motivi rimane rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareContenzioso tributarioOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiImmobiliareEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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