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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09886/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della C.T.R. Veneto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della controricorrente le spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Ufficio ha recuperato maggiori imposte per l’anno d’imposta 2012 perché la società aveva esposto un credito d’imposta per incentivi al cinema senza indicarlo nel quadro RU della dichiarazione 2013. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo l’omissione un mero errore formale emendabile in giudizio; la C.T.R. aveva confermato. L’Agenzia ha impugnato per cassazione denunciando violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, L. n. 244/2007, sostenendo che l’omessa indicazione del credito nel quadro RU non fosse un’irregolarità emendabile oltre i termini di legge e che, comunque, la dichiarazione integrativa fosse intervenuta tardivamente. La Corte ha ritenuto fondato il motivo.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento.

  • art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    le dichiarazioni integrative non consentono di superare le decadenze previste dalla normativa speciale; l’emenda è possibile per le dichiarazioni di scienza, non per le manifestazioni di volontà irretrattabili.

  • art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    prevede il credito d’imposta per specifici investimenti nel settore cinematografico, pari al 30% delle spese sostenute.

  • art. 4, comma 3, d.m. 21 gennaio 2010

    "I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato"

    la mancata indicazione del credito nella dichiarazione del periodo di riconoscimento comporta decadenza dal beneficio fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    è il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come termine generale di accertamento cui la disciplina delle dichiarazioni integrative è stata poi coordinata dalla normativa sopravvenuta.

  • art. 1427 c.c.

    evocato, insieme alle norme sui vizi del consenso, per affermare che le manifestazioni di volontà negoziali sono rettificabili solo nei limiti dei vizi della volontà essenziali e riconoscibili.

  • artt. 1427 ss. c.c.

    richiamati per il regime generale dei vizi della volontà applicabile alle dichiarazioni aventi valore negoziale.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale subordina il riconoscimento di un beneficio fiscale alla sua indicazione in dichiarazione a pena di decadenza, l’omissione non integra un mero errore formale emendabile in ogni tempo, ma determina la perdita del beneficio se il termine decadenziale è spirato.
  • La generale emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle ipotesi in cui la dichiarazione, per scelta legislativa, abbia natura irretrattabile perché espressiva di una manifestazione di volontà del contribuente.
  • La compilazione di un quadro dichiarativo destinato a far valere un credito d’imposta agevolativo può assumere valore negoziale, non meramente ricognitivo: in tal caso l’errore non è liberamente correggibile oltre i termini, salvo la deduzione e prova dei vizi della volontà nei limiti della disciplina civilistica.
  • Le dichiarazioni integrative previste dalla normativa tributaria non possono essere utilizzate per eludere decadenze stabilite da discipline speciali che presidiano incentivi fiscali.
  • In presenza di un credito d’imposta agevolativo soggetto a indicazione obbligatoria nella dichiarazione del periodo di riconoscimento, la mancata indicazione comporta l’inutilizzabilità del credito in sede contenziosa se la decadenza è maturata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaNullitàOnere della prova

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