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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18381/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a terreni e opere realizzate in località Fiumarella (comune di Crosia). L'imputazione concernente opere edilizie realizzate sulla base di permessi ritenuti illeciti; il ricorrente deduceva violazioni di norme urbanistiche (art. 65 L.R. Calabria n.19/2002 e art. 18 N.T.A. del P.R.G. 1986) invocando, tra l'altro, l'esistenza di un "lotto intercluso" che, a suo avviso, legittimerebbe i permessi di costruire; lamentava inoltre carenza di motivazione sulla esclusione della sua buona fede (elemento soggettivo).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione: la procura speciale allegata al ricorso era stata rilasciata da Grillo nella sua qualità di indagato e non nella veste di legale rappresentante della società proprietaria dei beni soggetti a sequestro, per cui mancava la forma necessaria ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. Ne è conseguita l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.). Sentenza depositata il 10/04/2024.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nell'inquadramento dell'illecito: disciplina il concorso di persone nel reato, ossia la partecipazione di più soggetti nell'azione criminosa.

  • art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001

    Norma del Testo Unico dell'edilizia richiamata in relazione alle fattispecie edilizie contestate (abusivismo/permessi illeciti).

  • art. 65 L.R. Calabria n. 19/2002

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la conservazione di validità del Piano regolatore in presenza di specifiche condizioni (es. assimilazione delle aree), argomentazione che il Tribunale non ha esaminato a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 18 N.T.A. al P.R.G. 1986

    Riferimento alla disciplina sulla superficie minima per le lottizzazioni (esenzione/criticità per lotti interclusi): il ricorrente sosteneva che la norma non sarebbe stata violata per l'esistenza del lotto intercluso.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Norma sulla rappresentanza e procura alle liti: stabilisce che il terzo interessato (la società proprietaria) deve conferire procura alle liti per essere validamente rappresentato; la procura rilasciata dal privato indagato non valeva per la società.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa; la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa e ha irrogato la sanzione.

Massime di principio

  • Verificare sempre la legittimazione formale prima di proporre ricorso: se il bene è di proprietà di una società, la procura deve essere conferita alla difesa espressamente nella qualità di rappresentante della società, non è sufficiente una procura rilasciata all'indagato in proprio.
  • La mancata osservanza delle forme di conferimento della procura (art. 100 c.p.p.) determina carenza di legittimazione e porta all'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame del merito delle questioni sostanziali (es. profili urbanistici o di buona fede).
  • Le censure di merito (interpretazione di norme urbanistiche, buona fede, esistenza di lotti interclusi) rischiano di rimanere inammissibili se il ricorrente non è correttamente rappresentato; pertanto è necessario sanare preventivamente ogni profilo formale prima dell'impugnazione.
  • In caso di ricorso infondato o inammissibile è possibile la condanna al pagamento di somme a titolo di sanzione (art. 616 c.p.p.), per cui è prudente valutare il rischio processuale prima di azioni di impugnazione.
  • Quando si impugnano provvedimenti ablativi che coinvolgono beni societari, è opportuno che la società stessa (proprietaria) risulti parte effettiva nell'impugnazione tramite apposita procura alle liti; la distinzione tra posizione dell'indagato e posizione della società è rilevante e rilevabile d'ufficio.

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