Cassazione Penale, Sentenza n. 18381/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a terreni e opere realizzate in località Fiumarella (comune di Crosia). L'imputazione concernente opere edilizie realizzate sulla base di permessi ritenuti illeciti; il ricorrente deduceva violazioni di norme urbanistiche (art. 65 L.R. Calabria n.19/2002 e art. 18 N.T.A. del P.R.G. 1986) invocando, tra l'altro, l'esistenza di un "lotto intercluso" che, a suo avviso, legittimerebbe i permessi di costruire; lamentava inoltre carenza di motivazione sulla esclusione della sua buona fede (elemento soggettivo).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione: la procura speciale allegata al ricorso era stata rilasciata da Grillo nella sua qualità di indagato e non nella veste di legale rappresentante della società proprietaria dei beni soggetti a sequestro, per cui mancava la forma necessaria ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. Ne è conseguita l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.). Sentenza depositata il 10/04/2024.
Norme richiamate
Richiamato nell'inquadramento dell'illecito: disciplina il concorso di persone nel reato, ossia la partecipazione di più soggetti nell'azione criminosa.
art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001
Norma del Testo Unico dell'edilizia richiamata in relazione alle fattispecie edilizie contestate (abusivismo/permessi illeciti).
art. 65 L.R. Calabria n. 19/2002
Richiamata dal ricorrente per sostenere la conservazione di validità del Piano regolatore in presenza di specifiche condizioni (es. assimilazione delle aree), argomentazione che il Tribunale non ha esaminato a causa dell'inammissibilità procedurale.
art. 18 N.T.A. al P.R.G. 1986
Riferimento alla disciplina sulla superficie minima per le lottizzazioni (esenzione/criticità per lotti interclusi): il ricorrente sosteneva che la norma non sarebbe stata violata per l'esistenza del lotto intercluso.
Norma sulla rappresentanza e procura alle liti: stabilisce che il terzo interessato (la società proprietaria) deve conferire procura alle liti per essere validamente rappresentato; la procura rilasciata dal privato indagato non valeva per la società.
Norma che dispone la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa; la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa e ha irrogato la sanzione.
Massime di principio
- Verificare sempre la legittimazione formale prima di proporre ricorso: se il bene è di proprietà di una società, la procura deve essere conferita alla difesa espressamente nella qualità di rappresentante della società, non è sufficiente una procura rilasciata all'indagato in proprio.
- La mancata osservanza delle forme di conferimento della procura (art. 100 c.p.p.) determina carenza di legittimazione e porta all'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame del merito delle questioni sostanziali (es. profili urbanistici o di buona fede).
- Le censure di merito (interpretazione di norme urbanistiche, buona fede, esistenza di lotti interclusi) rischiano di rimanere inammissibili se il ricorrente non è correttamente rappresentato; pertanto è necessario sanare preventivamente ogni profilo formale prima dell'impugnazione.
- In caso di ricorso infondato o inammissibile è possibile la condanna al pagamento di somme a titolo di sanzione (art. 616 c.p.p.), per cui è prudente valutare il rischio processuale prima di azioni di impugnazione.
- Quando si impugnano provvedimenti ablativi che coinvolgono beni societari, è opportuno che la società stessa (proprietaria) risulti parte effettiva nell'impugnazione tramite apposita procura alle liti; la distinzione tra posizione dell'indagato e posizione della società è rilevante e rilevabile d'ufficio.
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