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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18374/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il delitto ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 sostenendo: (1) la nullità degli atti del giudizio direttissimo per mancato avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (c.d. messa alla prova), con conseguente lesione del diritto di difesa; in alternativa, sollevava necessità di questione di legittimità costituzionale dell'art. 451 c.p.p.; (2) omissione e carenza della motivazione in relazione al mancato esame della richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonostante la modestissima quantità di droga e la modesta somma rinvenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato: i commi 5 e 6 dell'art. 451 c.p.p., come interpretati dalla Corte Costituzionale, non impongono l'anticipato avviso sulla possibilità di chiedere la messa alla prova nell'instaurazione del giudizio direttissimo e la mancata informazione non determina una nullità né una violazione dell'art. 24 Cost.; inoltre non è applicabile per analogia il diverso regime del giudizio immediato (art. 456 c.p.p.). Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la corte d'appello ha motivato in modo apodittico limitandosi a rilevare la "gravità del fatto" senza valutare compiutamente i presupposti della lieve entità ex art. 131-bis. Perciò la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), disponendo un nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte di appello di Roma; per il resto il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 451 commi 5 e 6 c.p.p.

    5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. 6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

    Interpretati alla luce della giurisprudenza costituzionale, non impongono l'anticipato avviso circa la messa alla prova al momento dell'instaurazione del giudizio direttissimo; l'eventuale richiesta di termine per difesa non preclude successivamente l'accesso ai riti alternativi

  • art. 131-bis c.p.

    Riferiemento normativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la corte d'appello non abbia valutato correttamente i presupposti e ha annullato con rinvio per nuovo accertamento sul punto

  • art. 456 comma 2 c.p.p.

    Richiamato per confronto: il precedente regime del giudizio immediato è stato oggetto di censura costituzionale quando non prevedeva avviso sulla messa alla prova; ciò però non comporta che la stessa regola si applichi automaticamente al rito direttissimo

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Richiamata la nullità generale prevista da tale norma; la Corte ha ritenuto che la mancata informazione sulla messa alla prova non rientri nelle ipotesi di nullità rilevanti ai sensi di tale disposizione

  • art. 24 Cost.

    Diritto alla difesa: la Corte ha valutato che, alla luce dell'interpretazione costituzionale dei commi 5 e 6 dell'art. 451, non si è avuta una lesione tale da compromettere l'effettività del diritto di difesa

  • art. 619 comma 1 c.p.p.

    Richiamato per la possibilità di integrare la motivazione quando la decisione in diritto sia corretta; la Corte segnala che può essere utilizzata per correggere carenze argomentative quando non incidono sulla decisione di diritto

  • art. 73 comma 5 DPR 309/90

    Norma sostanziale contestata in materia di stupefacenti; atto di accusa originario rispetto al quale si è pronunciata la sentenza di condanna confermata in sede d'appello

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tempestività della deduzione della nullità via atto di appello nei confronti di vizi avvenuti nel giudizio direttissimo; la Cassazione non ha accolto la nullità sulla base del contenuto di diritto sostanziale e processuale esaminato

Massime di principio

  • Nel giudizio direttissimo non sussiste, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata, un obbligo di anticipare l'avviso sulla possibilità di richiedere la messa alla prova al momento dell'instaurazione del rito; la mancata informazione non determina automaticamente la nullità degli atti
  • Va distinta la disciplina del giudizio direttissimo da quella del giudizio immediato: quando i termini per chiedere riti alternativi sono anticipati rispetto alla fase dibattimentale, l'omissione dell'avviso può comportare una violazione del diritto di difesa; questa valutazione è più stringente nel giudizio immediato che nel direttissimo
  • Se il giudice d'appello omette di valutare o motivare adeguatamente la richieste difensive relative alla causa di non punibilità per lieve entità (art. 131-bis), la Cassazione può annullare con rinvio limitatamente a tale tema perché si tratta di omissione motivazionale rilevante
  • La Corte di Cassazione può integrare o correggere la motivazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p. quando la decisione in diritto sia corretta; tuttavia, omissioni sostanziali o apodittiche su questioni decisive (es. art. 131-bis) possono determinare l'annullamento
  • In casi simili la difesa deve formulare esplicitamente e documentare la richiesta di applicazione della lieve entità (art. 131-bis) e sottolineare gli elementi fattuali (quantità, contesto, denaro rinvenuto) affinché il giudice sia obbligato a valutare compiutamente la questione
  • La sollevazione di questioni di legittimità costituzionale va considerata solo quando vi sia chiara incompatibilità tra la norma e i diritti costituzionali e quando le interpretazioni giurisprudenziali non consentano una tutela efficace; spesso la via interpretativa può risolvere il problema senza necessità di rimessione costituzionale

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