Cassazione Penale, Sentenza n. 18376/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida dell'ordine del Questore che gli aveva imposto il divieto di accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione alla P.G. (DASPO con obbligo di firma), lamentando: violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. n. 401/1989; omissione o insufficienza della motivazione del provvedimento e dell'ordinanza di convalida circa la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di firma; mancata e incerta prova della partecipazione del ricorrente agli scontri (fotogrammi non identificativi); carenza di valutazione della pericolosità personale e della proporzionalità della misura (ricorrente incensurato, misura di durata superiore al minimo, inutilità della doppia presentazione per alcune trasferte). Chiede l'annullamento dell'ordinanza di convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenga adeguata motivazione circa l'attribuibilità dei fatti al ricorrente (descrizione delle condotte violente, tentativi di carica, copertura parziale del volto ma riconoscimento prima e dopo gli scontri) e sulla necessità e durata della misura (ridotta a due anni dal GIP). La Corte ha affermato che la pericolosità può essere desunta dal comportamento violento anche in assenza di precedenti, che la doppia presentazione può essere legittima anche per trasferte e che la quasi contestualità fra fatti e provvedimento giustifica l'urgenza. Non risultando provata l'esecuzione del provvedimento prima della convalida, l'onere di prova non ricadeva sul giudice. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali oltre al versamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 6, L. 13 dicembre 1989 n. 401
La normativa autorizza il Questore ad imporre il divieto di accesso agli impianti sportivi e, se necessario, l'obbligo di presentazione alla P.G. La Corte conferma che l'obbligo di firma può essere imposto anche quando il divieto risulti insufficiente, e che la pericolosità ai fini della misura può essere desunta dalle modalità e gravità della condotta, anche in assenza di precedenti penali.
art. 13, comma 3, Costituzione
Il richiamo riguarda il principio di necessità e urgenza per le misure limitative della libertà personale. La Corte ritiene adeguata la motivazione di urgenza quando vi è breve temporalità rispetto ai fatti, gravità degli stessi e prossimità di eventi sportivi.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiama il limite alla motivazione del ricorso in cassazione, con indicazione dei profili strettamente necessari per la decisione; la Corte osserva che il ricorso è generico nei profili dedotti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese e l'applicazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza, applicata per equitativa fissazione di Euro 3.000,00.
Giurisprudenza citata (massime rilevanti)
Sez. 3, n. 3646/2013 Tripodi; Sez. 3, n. 12351/2013 Antonello; Sez. 3, n. 23958/2014 Valeri; Sez. 3, n. 22256/2008 Dal Prà; Sez. 3, n. 23305/2016 Califano; Sez. 3, n. 28219/2016 Ragnoli
La Corte richiama orientamenti che ammettono la convalida dell'obbligo di presentazione anche per soggetti incensurati se le modalità e la gravità dei fatti lo giustificano; ammettono la doppia presentazione anche per trasferte; precisano oneri probatori riguardo all'esecuzione del provvedimento prima della convalida.
Massime di principio
- La convalida dell'obbligo di presentazione alla P.G. può essere legittima anche per soggetti senza precedenti, se la gravità e le modalità della condotta violent a giustificano un giudizio prognostico di pericolosità.
- La motivazione del provvedimento deve descrivere collegamenti concreti tra la condotta contestata e la persona: fotografia, comportamenti ripetuti, partecipazione attiva agli scontri possono essere ritenuti sufficienti per il fumus di attribuibilità.
- La doppia presentazione (due firme nella stessa manifestazione) è in linea di principio ammissibile, anche per trasferte, se il provvedimento dà specifiche ragioni; l'assenza di argomentazioni concrete nel ricorso rende difficile ottenere la cassazione.
- Per contestare con efficacia la misura in Cassazione è necessario dedurre profili specifici e provare concretamente l'irragionevolezza o la mancata esecuzione del provvedimento; deduzioni generiche rischiano l'inammissibilità.
- La contemporaneità temporale tra fatti violenti e adozione del provvedimento, unita alla gravità degli eventi e alla prossimità delle manifestazioni sportive, può giustificare la sussistenza dell'urgenza senza ulteriori prove.
- Se non si prova che il provvedimento è stato posto in esecuzione prima della convalida, l'onere di motivazione del requisito dell'urgenza è circoscritto; il ricorrente deve fornire elementi contraddittori per scalfire la motivazione del GIP.
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