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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18369/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 516 c.p. per aver posto in vendita carne e salsiccia contenenti solfiti (additivo non ammesso). I motivi di ricorso principali erano: 1) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo: la difesa sosteneva che la presenza di solfiti nella salsiccia poteva derivare da 'riporto' mediante vino bianco (additivo ammesso nel vino) e non da carne trattata; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo: la macelleria era un'impresa familiare e non sarebbe provata la consapevolezza o la condotta esclusiva del titolare; 3) censura sulla misura della pena e sulla qualificazione della condotta come particolarmente insidiosa, nonostante la bassa nocività dei solfiti; 4) richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità: si invocava l'assenza di precedenti, la limitatezza dei quantitativi e le misure correttive e di controllo messe in atto successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato e ha confermato i convincimenti della Corte d'appello. Ha ritenuto provata la presenza di solfiti imputabile all'uso di carne trita contenente l'additivo e non fondata l'ipotesi difensiva del riporto tramite vino, poiché non sussisteva prova diretta che il vino contenesse solfiti e la circostanza dell'etichetta o del verbale di prelevamento non dimostrava l'origine dell'additivo nella salsiccia. Sulla soggettività, la Cassazione ha ritenuto che la qualifica di titolare e l'effettivo esercizio dell'attività giustificassero l'attribuzione di responsabilità; la partecipazione familiare non escludeva la responsabilità del titolare. In tema di pena e particolare tenuità, la Corte ha ritenuto la condotta insidiosa e ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità: la condotta successiva, pur rilevabile, non era sufficiente a considerare il fatto di particolare tenuità e non era diretta alla riparazione dello specifico reato. Di conseguenza la condanna inflitta in appello (responsabilità ai sensi dell'art. 516 c.p., pena ridotta per il rito: 20 giorni di reclusione, pubblicazione della sentenza, sospensione condizionale, non menzione) è stata confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 516 cod. pen.

    Norma applicata per la condanna: vieta la vendita di sostanze alimentari non genuine. La Corte ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo e soggettivo relativamente alla messa in vendita di prodotti contenenti solfiti non ammessi.

  • art. 440 cod. pen.

    Richiamato tra le fattispecie iniziali contestate nell'istruttoria; non emergono interpretazioni specifiche nella motivazione sintetizzata.

  • art. 16, d.m. n. 209/1996 (principio del riporto)

    Il principio del riporto è richiamato dalla difesa per sostenere che un additivo ammesso in un ingrediente può essere tollerato nel prodotto composto. La Corte ha però rilevato che il principio può operare solo se provata la presenza dell'additivo nell'ingrediente stesso; l'asserita presenza di vino non dimostrava che i solfiti provenissero dal vino.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Nuova disciplina sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha chiarito che, sebbene la condotta successiva del reo possa essere considerata, essa non può trasformare in automatica particolare tenuità un fatto che non lo era al momento della commissione; la condotta successiva è valorizzabile solo se diretta alla riparazione del concreto danno e valutata nel complesso alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per valutare l'entità dell'offesa nel giudizio sulla particolare tenuità: la valutazione deve tener conto dei criteri elencati dall'art. 133, comma 1.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1

    Norma di modifica normativa che ha esteso la possibilità di considerare la condotta successiva del reo ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis; la Corte ne applica i principi con i limiti indicati nella giurisprudenza.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023; Sez. 2, n. 396 del 17/11/2023; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023)

    Precedenti utilizzati per: a) riconoscere la possiblità di considerare la condotta successiva ai fini dell'art. 131-bis purché emergano dagli atti i presupposti; b) precisare limiti nell'apprezzamento della condotta successiva e nella sua incidenza sulla particolare tenuità.

Massime di principio

  • La presenza di un additivo nel prodotto finito non prova automaticamente la provenienza da un ingrediente ammesso: il principio del riporto opera solo se è dimostrato concretamente che l'additivo era presente nell'ingrediente utilizzato.
  • Se vi sono campioni ed analisi che mostrano differenze concentrazionali tra componenti (es. carne trita vs salsiccia), il giudice può ritenere più probabile l'origine dell'additivo dalla componente con evidenza analitica, salvo prova contraria diretta.
  • La qualità di titolare dell'impresa e l'effettivo esercizio dell'attività consentono di inferire responsabilità: la partecipazione familiare non esclude la responsabilità del titolare se non provato diversamente con elementi specifici.
  • La valutazione della colpevolezza e della gravità del fatto si basa sia sulla sussistenza degli elementi oggettivi sia su elementi indiziari sulla consapevolezza; ipotesi difensive prive di prova diretta restano insufficienti.
  • L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede che il fatto, considerato nella sua entità al momento della commissione, possa essere qualificato come di particolare tenuità; la sola condotta successiva migliorativa dell'organizzazione non è di regola sufficiente a trasformare la natura dell'offesa.
  • Il giudice di legittimità può tener conto di comportamenti successivi all'evento solo se dagli atti risultano immediatamente e in modo certo i presupposti per l'esimente; altrimenti occorrono ulteriori accertamenti di merito.

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