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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18367/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento del 17/01/2024 con cui il GIP del Tribunale di Pordenone ha applicato la pena concordata per violazioni dell'art. 186-bis (guida in stato di ebrezza) e, in sede amministrativa accessoria, ha disposto la revoca della patente di guida. Contesta che, essendo la patente rilasciata in Polonia, ai sensi degli artt. 136-ter e 135 c.6 CdS la sanzione applicabile dovesse essere soltanto l'inibizione alla guida disposta dal Prefetto (per 3 anni) e non la revoca giudiziale; contesta inoltre che la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità avrebbe dovuto dimezzare la durata dell'inibizione. Con secondo motivo deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure perché: 1) le misure cautelari/interinali disposte dall'autorità di polizia e dal Prefetto (ritiro, inibizione) sono distinte dalle sanzioni amministrative accessorie applicate dal giudice (sospensione/revoca) e non ne escludono l'applicazione; 2) i conducenti muniti di patente rilasciata in uno Stato UE/SEE sono soggetti alle stesse sanzioni previste dal Codice della Strada per i titolari di patente italiana (art. 136-bis c.1); 3) la riduzione della durata dell'inibizione non è automaticamente prevista per la conversione in lavoro di pubblica utilità, essendo la riduzione disciplinata dall'art. 186 c.9-bis alle condizioni ivi previste; 4) la revoca prevista dall'art. 186-bis c.5 consegue automaticamente alla fattispecie contestata e non richiede ulteriore motivazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice della Strada - art. 186-bis

    comma 1 lett. d), comma 3; comma 5

    L'art. 186-bis sanziona la guida in stato di ebbrezza; il comma 5 prevede la sanzione accessoria della revoca della patente per la fattispecie contestata, che nella specie consegue automaticamente alla tipologia del reato.

  • Codice della Strada - art. 186, comma 2 lett. c) e comma 9-bis

    comma 2 lett. c); comma 9-bis

    Il comma 9-bis disciplina la possibilità di riduzione della sanzione della sospensione (e condizioni per la riduzione in caso di lavoro di pubblica utilità); non opera una riduzione automatica della inibizione in caso di conversione della pena, salvo il rispetto delle condizioni normative.

  • Codice della Strada - art. 136-bis, comma 1

    I titolari di patente rilasciata da uno Stato UE/SEE sono tenuti all'osservanza del Codice della Strada italiano e soggetti alle stesse sanzioni previste per i titolari di patente italiana; quindi l'origine estera della patente non esclude l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal CdS.

  • Codice della Strada - art. 136-ter e art. 135 (richiamato comma 6)

    art. 136-ter; art. 135 comma 6

    Prevedono provvedimenti inibitori/interinali (es. inibizione alla guida disposta dal Prefetto per titolari di patenti straniere) che sono misure di competenza dell'autorità di polizia/prefettizia e hanno funzione distinta dalle sanzioni amministrative accessorie applicabili dal giudice; non operano in via alternativa né elidono la possibilità di applicare la revoca o la sospensione come sanzioni accessorie penali/amministrative.

  • Codice della Strada - art. 223 e art. 222 e ss.

    art. 223; artt. 222 e ss.

    L'art. 223 disciplina ritiro, sospensione e inibizione nei casi di reato; gli artt. 222 e ss. costituiscono la disciplina generale delle sanzioni amministrative accessorie. Tali norme evidenziano la distinzione tra provvedimenti interinali della polizia/prefetto e sanzioni accessorie derivanti dall'accertamento giudiziale.

  • Codice di procedura penale - art. 606

    Consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento per censurare, tra l'altro, l'omessa o erronea applicazione di sanzioni amministrative accessorie; tuttavia il ricorso deve essere fondato e non manifestamente infondato o inammissibile.

Massime di principio

  • Il titolare di patente rilasciata da uno Stato UE/SEE è soggetto alle stesse sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada italiano per i titolari di patente italiana; la nazionalità o il rilascio all'estero non impedisce la revoca/sospensione disposta dal giudice quando la norma lo prevede.
  • I provvedimenti provvisori/administrativi adottati dall'autorità di polizia o dal Prefetto (ritiro, inibizione) hanno natura distinta dalle sanzioni amministrative accessorie applicate dal giudice: non sono alternative e non escludono l'applicazione giudiziale della revoca o sospensione.
  • La conversione della pena in lavoro di pubblica utilità non comporta automaticamente la diminuzione della durata delle sanzioni amministrative accessorie o dell'inibizione, salvo che la specifica norma preveda la riduzione e siano soddisfatte le condizioni richieste (es. art. 186 c.9-bis).
  • La revoca della patente prevista da norme come l'art. 186-bis può conseguire automaticamente per legge alla fattispecie tipica, perciò la Corte può ritenere non necessaria una motivazione aggiuntiva quando la sanzione deriva direttamente dalla norma.
  • Ricorsi per Cassazione contro sentenze di patteggiamento relativi a omissioni/erronee applicazioni di sanzioni amministrative sono ammissibili in linea di principio (art. 606 c.p.p.), ma la censura deve avere fondamento giuridico: l'impugnazione manifestamente infondata può essere dichiarata inammissibile e comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente.

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