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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18375/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida (19/05/2023) del provvedimento del Questore del 12/05/2023 che imponeva il divieto di accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione alla P.G. per 3 anni. Il ricorrente contestava: 1) violazione e falsa applicazione dell'art.6, comma 3, L. 401/1989 e carenza di motivazione circa i presupposti per l'obbligo di firma; 2) insufficiente prova della sua partecipazione agli scontri (i fotogrammi non lo identificano con certezza) e mancata analisi della sua pericolosità personale; 3) difetto di motivazione sulla necessità e urgenza del provvedimento e sproporzione del doppio obbligo di presentazione (più firme per le partite in casa), considerata l'assenza di precedenti specifici.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo quanto al numero delle presentazioni imposte per le partite giocate in casa (la convalida non motivava la necessità delle plurime presentazioni). Sul resto (attribuzione dei fatti, gravità, durata e necessità/urgenza) il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità. La sentenza annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo relativo al doppio obbligo di presentazione per le partite in casa e rinvia al Tribunale di Agrigento per nuovo esame su quel punto; dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore nella parte interessata all'obbligo di presentazione (per il profilo annullato).

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989 n. 401

    Consente al Questore di imporre divieti di accesso e obblighi di presentazione durante manifestazioni sportive; la convalida giudiziale richiede valutazione della necessità e proporzionalità della misura

  • Costituzione

    Ogni limitazione della libertà personale per ragioni di sicurezza deve essere adeguatamente motivata e giustificata da necessità e urgenza; la Corte valuta la congruità della motivazione del provvedimento amministrativo e della convalida giudiziale

  • disp. att. c.p.p.

    Limita l'estensione dei motivi in cassazione ai soli punti strettamente necessari per la decisione; implica che l'impugnazione non può essere generica

  • Cass. Sez. 3, n. 3646 del 09/10/2013 (Tripodi)

    Convalida legittima dell'obbligo di presentazione anche quando la misura meno afflittiva (divieto di accesso) risulti insufficiente, se emergono condotte violente e pericolose

  • Cass. Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 (Antonello)

    La valutazione prognostica della pericolosità ai fini dell'obbligo di presentazione si fonda sulla gravità e modalità della condotta e non è esclusa dallo stato di incensuratezza

  • Cass. Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008 (Dal Pra')

    L'onere di provare l'esecuzione concreta del provvedimento prima dell'intervento del magistrato grava sull'interessato; la motivazione circa l'urgenza è circoscritta a casi di esecuzione preventiva

  • Cass. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 (Califano)

    La temporalità prossima tra fatti e provvedimento e la gravità degli eventi possono giustificare la motivazione di necessità e urgenza del Questore

  • Cass. Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 (Ragnoli)

    Conferma principi su onere della prova dell'esecuzione e limiti della motivazione di urgenza

Massime di principio

  • La misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. può essere legittima anche per soggetti senza precedenti, quando dalla gravità e dalle modalità della condotta emerga una pericolosità prognostica.
  • Il Giudice deve motivare in modo specifico non solo la necessità dell'obbligo di presentazione, ma anche le modalità e la frequenza delle presentazioni: plurime firme richiedono adeguata motivazione di proporzionalità.
  • Per ritenere legittima la motivazione di urgenza del Questore è spesso sufficiente la prossimità temporale tra fatti gravi e il provvedimento, soprattutto se vi sono competizioni sportive imminenti.
  • Chi impugna deve evitare argomentazioni generiche: in cassazione l'onere di indicare elementi concreti degli atti è stringente; ricorsi vaghi o non documentati sono spesso dichiarati inammissibili.
  • L'onere di provare che il provvedimento è stato eseguito anteriormente alla convalida giudiziale grava sull'interessato e, se non provato, limita le critiche sul requisito dell'urgenza.
  • Se il giudice di legittimità riscontra carenza motivazionale limitata a un aspetto concreto (es. numero di firme), è possibile l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame sul punto, mantenendo la validità degli altri profili se adeguatamente motivati.

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