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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04002/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito di una contribuente per gli anni 2007 e 2008, ritenendo sussistente una maggiore capacità contributiva rispetto a quanto dichiarato. La contribuente ha impugnato gli atti, ma sia la Commissione provinciale sia la Commissione regionale hanno respinto le sue doglianze. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) ha denunciato la violazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992, degli artt. 23, 53 e 97 Cost. e dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente applicato il vecchio redditometro e che il d.m. 10 settembre 1992 dovesse essere disapplicato perché privo di base legale dopo la modifica dell'art. 38; (2) ha dedotto la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per non avere la CTR considerato provviste non imponibili, in particolare il riscatto di una polizza vita per euro 14.999,00 e una donazione di euro 30.500,00 dal padre; (3) ha lamentato la violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 472/1997, chiedendo l'annullamento delle sanzioni per effetto del favor rei connesso all'aggiornamento della disciplina redditometrica. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 18 e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la questione sulla disapplicazione del decreto ministeriale sarebbe stata nuova in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo della contribuente e ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo che la questione sulla disapplicazione del decreto ministeriale non fosse nuova ma una difesa già coerente con quanto dedotto in primo grado. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo, limitatamente al profilo del riscatto della polizza vita, rilevando che la CTR non aveva correttamente valutato quel fatto come possibile risorsa non reddituale idonea a superare la presunzione di maggiore capacità contributiva o quantomeno a verificarne l'effettiva disponibilità e utilizzabilità per sostenere le spese contestate. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di specifica deduzione nei precedenti gradi e per mancato rispetto degli oneri di autosufficienza e di specifica indicazione degli atti, la parte del secondo motivo relativa alla donazione del padre. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro del ricorso per cassazione per denunciare nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla contribuente a sostegno della censura sull'applicazione/disapplicazione del metodo sintetico

  • artt. 23, 53 e 97 Cost.

    richiamati come parametri costituzionali per contestare la legittimità del potere impositivo fondato sul decreto ministeriale

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    norma sull'accertamento sintetico; la Corte ribadisce che, per gli anni in contestazione, continua ad applicarsi la disciplina previgente e che il contribuente può vincere la presunzione solo provando risorse non reddituali, loro disponibilità, entità e durata del possesso

  • d.m. 10 settembre 1992

    non disapplicabile nella fattispecie, poiché gli accertamenti riguardano annualità anteriori al 2009 e la modifica del redditometro non ha efficacia retroattiva

  • art. 22, comma 1, d.l. 78/2010

    le modifiche all'art. 38 d.P.R. 600/1973 si applicano solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi per periodi d'imposta dal 2009 in poi

  • art. 5 d.m. 24 dicembre 2012

    conferma l'applicabilità delle nuove disposizioni ai redditi e maggiori redditi a decorrere dal 2009

  • art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973

    l'inutilizzabilità in giudizio dei documenti non esibiti in sede amministrativa richiede un invito specifico e puntuale all'esibizione, con avvertimento delle conseguenze della mancata ottemperanza

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario d'appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, purché non si introducano nuove domande o eccezioni

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso per cassazione si fonda, pena inammissibilità

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    in appello tributario vieta le nuove eccezioni sostanziali in senso stretto, cioè quelle che introducono fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 472/1997

    richiamato per il principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie, ma il relativo motivo è rimasto assorbito

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto dall'Agenzia a sostegno della censura di ultrapetizione o omessa pronuncia sulla novità della questione in appello

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito, il contribuente che invochi la provenienza della spesa da risorse non reddituali deve provarne la disponibilità, l'entità e la durata del possesso, fornendo elementi documentali idonei a rendere plausibile l'utilizzo di tali somme per sostenere le spese contestate.
  • Le modifiche normative al redditometro introdotte dal d.l. 78/2010 e dal successivo decreto attuativo non hanno effetto retroattivo e non si applicano agli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori al 2009.
  • Nel processo tributario d'appello è consentita la produzione di nuovi documenti, ma resta fermo il divieto di introdurre nuove eccezioni sostanziali o nuove questioni non devolute nei gradi precedenti.
  • L'inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa richiede che l'Amministrazione abbia formulato un invito specifico, puntuale e accompagnato da espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione.
  • In cassazione, la censura relativa a fatti o documenti deve essere supportata da specifica indicazione degli atti e della loro collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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