Cassazione Civile, Ordinanza n. 06291/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il terzo e il quarto motivo, e inammissibili il secondo, il quinto e il sesto. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La lite nasce dalla domanda proposta da un condomino contro un altro condomino e contro il condominio, volta a ottenere la rimozione e riduzione in pristino di una chiusura fissa in alluminio e vetri installata sul terrazzo di proprietà esclusiva del convenuto, oltre al risarcimento del danno. In appello era stata confermata la decisione di primo grado di rigetto della domanda di rimozione, ritenendo che l’opera non fosse soggetta a permesso di costruire secondo la legge regionale siciliana richiamata, che le eventuali violazioni edilizie fossero irrilevanti nei rapporti tra privati e che l’intervento non pregiudicasse veduta, stabilità, sicurezza e decoro architettonico. La Corte di appello aveva però dichiarato il convenuto responsabile, nella qualità di amministratore condominiale, per non avere investito l’assemblea della questione relativa ai lavori da lui eseguiti. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: omessa pronuncia sulla domanda di riduzione in pristino e di danni; violazione della disciplina edilizia, sostenendo che la chiusura di una veranda integri nuova costruzione e illecito permanente; erronea interpretazione del regolamento condominiale, che a suo dire vietava ogni innovazione o modifica anche su cose comuni e imponeva la riduzione in pristino; violazione degli obblighi dell’amministratore ex art. 1130 c.c. e dei doveri di diligenza del mandatario ex art. 1710 c.c., assumendo la responsabilità di tutti gli amministratori per omessa repressione dell’abuso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando in particolare che la domanda di rimozione era stata comunque esaminata e rigettata, che le rationes decidendi sulla non necessità del permesso e sull’irrilevanza delle violazioni edilizie nei rapporti tra privati non erano state utilmente censurate, che il regolamento richiamato riguardava solo le parti comuni mentre l’opera insisteva sul terrazzo privato, e che la responsabilità degli amministratori è personale e, nel caso concreto, la decisione impugnata aveva escluso la responsabilità dei successivi amministratori perché avevano rimesso la questione all’assemblea, la quale aveva scelto una soluzione extragiudiziale.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la domanda di rimozione del manufatto era stata comunque esaminata e rigettata; la responsabilità riconosciuta in appello al convenuto era di natura diversa e poteva generare solo obbligo risarcitorio.
La censura relativa alla disciplina edilizia è stata dichiarata inammissibile perché non investiva le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 20 L.R. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4
La Corte d'appello aveva ritenuto che l'opera non fosse soggetta a permesso di costruire, trattandosi di manufatto precario soggetto solo a denuncia dei lavori; tale ratio è stata considerata autonoma e non utilmente aggredita in cassazione.
La doglianza sull'interpretazione del regolamento condominiale è stata respinta perché le clausole invocate riguardavano le parti comuni, mentre l'opera era stata realizzata su proprietà esclusiva.
La responsabilità degli amministratori per vigilanza e iniziativa è stata considerata personale; inoltre il motivo non colpiva la ratio della decisione impugnata, che aveva escluso la responsabilità dei successivi amministratori per avere investito l'assemblea della questione.
Il richiamo ai doveri di diligenza del mandatario non ha condotto all'accoglimento, perché il motivo era inconferente rispetto alla ratio decidendi e alla struttura della domanda proposta nei confronti del condominio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda e l'abbia rigettata, sia pure sulla base di una qualificazione giuridica diversa dal profilo prospettato dal ricorrente.
- È inammissibile il motivo che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi idonee a sorreggere la decisione impugnata.
- Nelle controversie tra privati, la violazione delle norme edilizie non è di per sé sufficiente a fondare automaticamente la riduzione in pristino, se il giudice di merito ha escluso l'illegittimità sostanziale dell'opera e tale valutazione non è specificamente censurata.
- Le clausole di un regolamento condominiale che disciplinano le parti comuni non possono essere invocate per reprimere opere eseguite su porzioni di proprietà esclusiva, salvo che sia provata una diversa estensione dell'obbligo regolamentare.
- La responsabilità dell'amministratore di condominio per omessa vigilanza o iniziativa è personale e non si estende automaticamente all'ente condominiale; la censura deve colpire la specifica ratio che esclude la responsabilità in concreto.
- Quando l'assemblea condominiale sia stata investita della questione e abbia scelto una soluzione extragiudiziale, la responsabilità degli amministratori non può essere affermata senza confrontarsi con tale accertamento di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06221/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06222/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06224/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06225/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06226/2023 del 02/03/2023
- ordinanza_civile · 2 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06227/2023 del 02/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →