Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14188/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del decesso del soggetto indicato come trasgressore principale e ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo estinta l'obbligazione sanzionatoria amministrativa e privo di interesse residuo il giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso ogni regolazione delle spese e il raddoppio del contributo unificato, poiché la cessazione della materia del contendere ha impedito il vaglio dei motivi di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione emesse dall'autorità ispettiva per la violazione degli artt. 3, 7 e 9, comma 1, della l. n. 68/1999, contestando a una società e al suo legale rappresentante il mancato rispetto dell'obbligo di copertura della quota di assunzione di soggetti disabili entro il termine previsto da una convenzione di programma stipulata con il servizio di collocamento mirato della provincia di Verona. I destinatari delle sanzioni avevano proposto opposizione, rigettata dal tribunale e confermata in appello. In cassazione hanno proposto ricorso con cinque motivi, ma nelle memorie hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto decesso del soggetto individuato nell'ordinanza come autore principale della violazione. La Corte ha rilevato che il decesso dell'autore dell'illecito amministrativo estingue l'obbligazione sanzionatoria ex art. 7 l. n. 689/1981, con conseguente intrasmissibilità agli eredi e cessazione della materia del contendere anche per l'obbligato solidale.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 68/1999

    norma sostanziale richiamata come fonte dell'obbligo violato di copertura della quota di assunzione dei soggetti disabili

  • art. 7 l. n. 68/1999

    norma sostanziale richiamata nella contestazione della violazione in materia di collocamento mirato

  • art. 9, comma 1, l. n. 68/1999

    norma sostanziale richiamata nella contestazione della violazione in materia di assunzione obbligatoria dei disabili

  • art. 6, ultimo comma, l. n. 689/1981

    l'obbligato solidale che ha pagato "ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione"

    la Corte lo richiama come espressione della personalità della sanzione amministrativa e del collegamento tra obbligazione dell'autore e posizione del solidale

  • art. 7 l. n. 689/1981

    "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi"

    la morte dell'autore della violazione determina l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, con intrasmissibilità agli eredi e cessazione della materia del contendere

  • art. 372 c.p.c.

    consente la produzione in cassazione del documento attestante il decesso, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte come non applicabile

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo della decisione, non ricavabile

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, la morte dell'autore dell'illecito estingue l'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, che non si trasmette agli eredi.
  • L'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per decesso del trasgressore comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, anche in sede di legittimità, se il decesso è documentalmente provato.
  • Il principio di personalità della sanzione amministrativa impedisce che, una volta estinta l'obbligazione dell'autore della violazione, possa permanere la pretesa anche nei confronti dell'obbligato solidale.
  • Quando sopravviene la cessazione della materia del contendere prima della decisione sul merito, il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse e non si fa luogo a regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.