Cassazione Civile, Ordinanza n. 26475/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso IMU presentata da una società semplice per alcune aree di sua proprietà, asseritamente esenti perché effettivamente coltivate in ambito agricolo. A fronte del silenzio-rifiuto dell'ente, la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo irrilevante la destinazione urbanistica delle aree e valorizzando la concreta attività agricola svolta. La CTR aveva inoltre riconosciuto l'esenzione pur in assenza di due requisiti formali previsti per le società agricole dall'art. 1 e 2 d.lgs. n. 99/2004: previsione statutaria dell'esercizio esclusivo delle attività agricole e indicazione nella denominazione sociale della qualifica di società agricola. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 12 e 14 preleggi, art. 16-ter d.l. n. 34/2019 conv. in l. n. 58/2019, artt. 1, comma 3, e 2 d.lgs. n. 99/2004, art. 2135 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito alla società la qualità di imprenditore agricolo professionale ai fini dell'esenzione, malgrado l'assenza dei requisiti formali richiesti dalla disciplina; (2) violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011, dell'art. 13, comma 12-ter, dello stesso decreto e del d.m. 30 ottobre 2012, per avere la CTR ritenuto irrilevata la mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno di riferimento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse correttamente applicato la disciplina sulle società agricole e sull'esenzione IMU. La Cassazione ha affermato che, per usufruire del regime agevolativo, non basta la sola coltivazione in fatto né il possesso, da parte di un socio, della qualifica di IAP: occorre anche che lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. Poiché nel caso concreto l'oggetto sociale comprendeva anche attività immobiliare, il requisito mancava. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
artt. 12 e 14 preleggi
richiamati nel primo motivo per censurare l'interpretazione normativa adottata dalla CTR
art. 16-ter d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004
individua i requisiti per qualificare come imprenditore agricolo professionale una società di persone, richiedendo anche il requisito statutario dell'oggetto sociale esclusivo
richiamato quale disposizione sui requisiti formali delle società agricole ai fini del regime agevolativo
definisce le attività agricole cui deve essere riferito l'oggetto sociale esclusivo richiesto dalla disciplina
richiamati nel motivo come norme sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio
art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 504 del 1992
norma sull'esenzione IMU per i terreni agricoli richiamata per delimitare il presupposto agevolativo
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011
richiamato nel secondo motivo con riferimento agli adempimenti dichiarativi in materia IMU
art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201 del 2011
richiamato nel secondo motivo in tema di dichiarazione IMU
d.m. 30 ottobre 2012
richiamato per la disciplina della dichiarazione fiscale in materia IMU
richiamato dalla Corte nella ricostruzione del regime agevolativo per i terreni agricoli
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli appartenenti a società, non è sufficiente la sola effettiva coltivazione del fondo: occorre verificare anche il rispetto dei requisiti soggettivi e statutari richiesti dalla disciplina sulle società agricole.
- Per le società di persone, la qualifica rilevante ai fini dell'agevolazione richiede che lo statuto preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e che almeno un socio sia in possesso della qualifica richiesta dalla normativa agricola professionale.
- La presenza, nell'oggetto sociale, di attività diverse da quelle agricole esclude il requisito dell'esercizio esclusivo, con conseguente impossibilità di riconoscere l'esenzione fiscale invocata.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione con decisione nel merito, le ulteriori censure possono restare assorbite se non più decisive ai fini della definizione della controversia.
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