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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26475/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di rimborso IMU presentata da una società semplice per alcune aree di sua proprietà, asseritamente esenti perché effettivamente coltivate in ambito agricolo. A fronte del silenzio-rifiuto dell'ente, la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo irrilevante la destinazione urbanistica delle aree e valorizzando la concreta attività agricola svolta. La CTR aveva inoltre riconosciuto l'esenzione pur in assenza di due requisiti formali previsti per le società agricole dall'art. 1 e 2 d.lgs. n. 99/2004: previsione statutaria dell'esercizio esclusivo delle attività agricole e indicazione nella denominazione sociale della qualifica di società agricola. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 12 e 14 preleggi, art. 16-ter d.l. n. 34/2019 conv. in l. n. 58/2019, artt. 1, comma 3, e 2 d.lgs. n. 99/2004, art. 2135 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito alla società la qualità di imprenditore agricolo professionale ai fini dell'esenzione, malgrado l'assenza dei requisiti formali richiesti dalla disciplina; (2) violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011, dell'art. 13, comma 12-ter, dello stesso decreto e del d.m. 30 ottobre 2012, per avere la CTR ritenuto irrilevata la mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno di riferimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse correttamente applicato la disciplina sulle società agricole e sull'esenzione IMU. La Cassazione ha affermato che, per usufruire del regime agevolativo, non basta la sola coltivazione in fatto né il possesso, da parte di un socio, della qualifica di IAP: occorre anche che lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. Poiché nel caso concreto l'oggetto sociale comprendeva anche attività immobiliare, il requisito mancava. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione IMU per i terreni agricoli appartenenti a società, non è sufficiente la sola effettiva coltivazione del fondo: occorre verificare anche il rispetto dei requisiti soggettivi e statutari richiesti dalla disciplina sulle società agricole.
  • Per le società di persone, la qualifica rilevante ai fini dell'agevolazione richiede che lo statuto preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e che almeno un socio sia in possesso della qualifica richiesta dalla normativa agricola professionale.
  • La presenza, nell'oggetto sociale, di attività diverse da quelle agricole esclude il requisito dell'esercizio esclusivo, con conseguente impossibilità di riconoscere l'esenzione fiscale invocata.
  • Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione con decisione nel merito, le ulteriori censure possono restare assorbite se non più decisive ai fini della definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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