Cassazione Civile, Ordinanza n. 25665/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l’avviso di pagamento di 223,14 euro, relativo ai contributi di bonifica per opere irrigue degli anni 2015, 2016 e 2017, richiesti dal Consorzio di bonifica 6 Enna, operante quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale. La Commissione tributaria provinciale di Enna aveva respinto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 6627/2023 depositata il 4 agosto 2023, aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’avviso, ritenendo che il consorzio territoriale fosse stato abolito dalla legge regionale e che non potesse essere legittimamente conferito un mandato senza rappresentanza per l’esercizio di funzioni pubbliche. Il Consorzio di bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’avviso di pagamento non rientrava tra gli atti impugnabili e che, al più, poteva essere contestato per ragioni sostanziali, non per vizi formali. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., lamentando che i giudici di merito non avessero verificato la prova della tempestiva proposizione del ricorso tributario. Con il terzo ha censurato l’interpretazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e dell’art. 19 del regolamento organizzativo del nuovo consorzio: a suo dire, l’accorpamento non aveva estinto immediatamente i consorzi territoriali, che restavano operativi durante il processo di riorganizzazione e potevano continuare a svolgere le attività loro affidate. Con il quarto ha contestato la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza, sostenendo che si trattasse in realtà di delega interorganica. Il contribuente ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per mancanza dell’attestazione di conformità della procura analogica notificata in copia informatica e l’inammissibilità per difetto di legittimazione del Consorzio, oltre a formulare eccezioni di autosufficienza sui motivi.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di improcedibilità relativa alla procura: poiché il controricorrente non ne aveva disconosciuto la conformità all’originale e il Consorzio aveva comunque depositato l’attestazione prima dell’adunanza camerale, la mancanza iniziale costituiva una mera irregolarità priva di effetto pregiudizievole. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dei limiti all’impugnabilità non risultava dedotta nei gradi di merito e, comunque, infondato: un atto dell’ente impositore che manifesti una pretesa tributaria specifica è impugnabile anche per contestazioni formali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché formulava una doglianza astratta sulla mancata verifica della tempestività senza dedurre concretamente che il ricorso tributario fosse tardivo. Il terzo motivo è stato accolto. La Corte ha stabilito che l’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 ha programmato l’accorpamento e la riorganizzazione dei consorzi, ma non ne ha disposto l’immediata estinzione: i consorzi territoriali permangono sino al completamento del processo di accorpamento e possono proseguire le attività e i rapporti, anche processuali, loro affidati. L’eventuale impropria qualificazione dell’attività come mandato senza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario né sul persistente potere del Consorzio di emettere l’avviso; è quindi insussistente il vizio di incompetenza assoluta posto a fondamento dell’annullamento. L’eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente è stata conseguentemente respinta. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 196-novies disp. att. c.p.c.
Ciò posto, nel caso in esame, il controricorrente non ha contestato la conformità della procura alla lite allegata al ricorso notificato tramite posta elettronica certificata all’originale cartaceo, essendosi limitato, invece, solo a rilevare l’assenza dell’asseverazione di conformità della copia informatica del documento al suo originale analogico.
La mancanza dell’attestazione di conformità della copia informatica della procura non comporta conseguenze pregiudizievoli quando la controparte non ne contesta la conformità all’originale.
Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza della CEDU laddove richiama il citato arresto di questa Corte n. 8312/2019, con cui – re melius perpensa – è stato chiarito che il mancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee agli originali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 c.p.c. non determina l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non abbia contestato la conformità delle copie cartacee agli originali o qualora il ricorrente abbia depositato l’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza di trattazione della causa.
L’omesso deposito tempestivo dell’attestazione di conformità non determina l’improcedibilità se la conformità non è contestata oppure se l’attestazione viene depositata prima dell’udienza o dell’adunanza.
L’art. 372, comma 2, c.p.c. stabilisce che «il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quella del ricorso e dal controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».
La norma consente il deposito separato dei documenti relativi all’ammissibilità entro il termine di quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza.
In tali pronunce si è ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.
Pur essendo tassativo l’elenco degli atti impugnabili, è impugnabile anche un atto non tipizzato che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria specifica e motivata; la tutela può investire ragioni sia formali sia sostanziali.
Del tutto inconferente risulta inoltre la contestata violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmeno rappresentato che l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dalla notifica dell’atto.
La censura relativa alla tempestività non è utile se non viene dedotto in concreto che l’impugnazione sia stata proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto.
Il motivo risulta invece inammissibile sotto diverso profilo. Esso, come già rilevato nelle sopracitate precedenti pronunce di questa Corte nei confronti del medesimo Consorzio ricorrente, prospetta una pretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verifica della regolarità processuale dell’impugnazione per quanto attiene alla tempestività della stessa, in termini sostanzialmente “accademici”, senza dedurre in concreto un vero e proprio vizio censurabile in cassazione e, in particolare, quello della tardività dell’impugnazione.
La doglianza sull’onere probatorio relativo alla tempestività non può essere prospettata in astratto: occorre dedurre concretamente il vizio, indicando che l’impugnazione fu tardiva.
art. 13 legge regionale siciliana 28 gennaio 2014, n. 5
Tale successione, come chiarito nei richiamati precedenti, non ha comportato, però, l’abolizione né la sostituzione dei vecchi consorzi in concomitanza con l’istituzione dei nuovi, in quanto la previsione dell’art. 13 della legge regionale, che non contempla tale effetto estintivo, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedenti entità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di un processo, non potendo trattarsi di una conseguenza correlata alla semplice costituzione della nuova entità.
La previsione di accorpamento e unificazione dei consorzi definisce un obiettivo di riorganizzazione, ma non determina da sola l’immediata estinzione o sostituzione degli enti preesistenti; questi permangono fino al completamento del processo.
art. 19, comma 13, Regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale
Con le citate sentenze n. 6610/26 e n. 6611/2026, emesse nei confronti dell’odierno Consorzio in fattispecie analoga, questa Corte ha ribadito la perdurante legittimazione dei precedenti consorzi, evidenziando che l’art. 19, comma 13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati», ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzione.
La permanenza di piani, ruoli, regolamenti e affidamenti dei consorzi accorpati assicura la continuità delle attività durante la riorganizzazione e sostiene la perdurante legittimazione degli enti preesistenti.
In ogni caso, l’avere il Consorzio 6 Enna (inutilmente) agito quale mandatario senza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario, né privato detto Consorzio del persistente potere di emanare l’atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, sia della sua legittimazione ad agire in presenza del perdurante affidamento dell’attività, sicchè erroneamente il giudice d’appello ha annullato l’atto impugnato, sulla base di un insussistente vizio di incompetenza assoluta.
La qualificazione dell’attività come mandato senza rappresentanza non incide, nel caso esaminato, sulla validità dell’atto, poiché il consorzio territoriale conservava potere e legittimazione durante il processo di accorpamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 12 e 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, commi 2 e 3, 24 e 111 Cost., 100, 323 c.p.c., 49, 50 e 52 del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il Consorzio non esistesse più e che, per l’effetto, l’appello fosse inammissibile.
La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deducibile in cassazione; nel caso concreto la censura è stata accolta in relazione all’interpretazione della normativa sull’accorpamento consortile.
Massime di principio
- L’omessa attestazione di conformità della copia informatica di un documento analogico non determina l’improcedibilità quando la controparte non ne contesta la conformità all’originale; la regolarizzazione effettuata prima dell’udienza o dell’adunanza può comunque evitare tale conseguenza.
- La natura tassativa dell’elenco degli atti impugnabili non esclude l’impugnazione di un atto atipico che manifesti in modo specifico e motivato una pretesa tributaria; il contribuente può contestarlo per ragioni formali e sostanziali.
- Una questione nuova non può essere introdotta per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve allegare e indicare dove la questione sia stata dedotta nel giudizio di merito, così da consentire il controllo sugli atti.
- Una doglianza sulla mancata verifica della tempestività dell’impugnazione è inammissibile se formulata in astratto senza dedurre concretamente la tardività e il superamento del termine applicabile.
- La legge regionale che programma l’unificazione e l’accorpamento di enti non ne determina l’estinzione immediata se non prevede tale effetto; gli enti preesistenti mantengono continuità operativa e legittimazione, anche processuale, fino al completamento del processo di riorganizzazione.
- Durante il processo di accorpamento, la permanenza in vigore di piani, ruoli, regolamenti e affidamenti può sostenere la prosecuzione delle attività degli enti accorpati; la qualificazione impropria del rapporto operativo come mandato senza rappresentanza non comporta, di per sé, l’incompetenza assoluta dell’ente che emette l’atto quando esso conserva potere e legittimazione.
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