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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2647/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 c.p.) pronunziata dal Tribunale di Varese. Il ricorrente ha dedotto in primo luogo che al momento della decisione di secondo grado fosse spirato il termine di prescrizione del reato e che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 (emergenza COVID-19). Con il secondo motivo ha dedotto il riconoscimento della legittima difesa (art. 52 c.p.). Con il terzo motivo ha censurato la commisurazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha escluso che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 operasse nel caso, poiché nel periodo emergenziale non risultava nel procedimento d'appello alcun termine pendente (l'unico atto compiuto in quel periodo è stato il decreto di citazione emesso "senza ritardo"). Pertanto, avendo il reato (commesso nell'aprile 2013) raggiunto il termine massimo di prescrizione prima della pronuncia di secondo grado, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali per intervenuta prescrizione. Il secondo motivo (legittima difesa) è stato ritenuto inammissibile; il terzo motivo è stato assorbito. Quanto agli effetti civili, il ricorso è stato dichiarato inammissibile agli effetti civili, quindi le statuizioni civili restano.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per la tipologia di lesioni contestate; utilizzata per inquadrare il reato per cui si procede

  • art. 585 c.p.

    Aggravamento per uso di armi richiamato come circostanza aggravante del reato contestato

  • art. 62 n. 2 c.p.

    Rilevata in prime cure come circostanza attenuante (provocazione) riconosciuta dal giudice di merito

  • art. 157 c.p.

    Norma relativa ai termini di prescrizione, utilizzata nel calcolo del termine massimo di estinzione del reato

  • art. 159 c.p.

    Rinvio alla disciplina del decorso della prescrizione e sue modalità di computo invocate nel ricorso

  • art. 161 c.p.

    Usato per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile al reato, concretamente calcolato dalla Corte

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    comma 2 e comma 4 (testo vigente e successive modifiche/convertiti)

    La Corte interpreta la norma nel senso che la sospensione dei termini (e quindi della prescrizione) opera solo per i procedimenti in cui, nel periodo indicato (9 marzo-11 maggio 2020), risultino effettivamente pendenti termini processuali per il compimento di atti; la sospensione non si applica in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 3-bis per Cassazione)

    comma 3-bis (disciplinante la sospensione per i procedimenti pendenti in Cassazione)

    La disciplina speciale per la Corte di Cassazione, che sospende la prescrizione fino alla data di udienza del fascicolo pervenuto in cancelleria, viene richiamata per argomentare la diversa soluzione adottabile per il grado di legittimità rispetto ai gradi di merito

  • art. 52 c.p.

    Norma sulla legittima difesa valutata nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che i presupposti non ricorressero alla luce della ricostruzione dei fatti (accettazione della sfida e uscita dall'esercizio)

  • art. 172 c.p.p.

    Richiamato per definire cosa si intende per termini processuali in corso (es. decorrenza di termini per il compimento di atti) e per escludere che un "decreto senza ritardo" costituisca termine pendente rilevante ai fini della sospensione

  • art. 601 c.p.p.

    La locuzione "senza ritardo" del decreto presidenziale di citazione è interpretata come atto non soggetto a termine determinato dalla legge, e quindi non idoneo a far scattare la sospensione dei termini prevista dall'art. 83

  • art. 606 c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); utilizzate per inquadrare i motivi dedotti dal difensore

  • art. 173 d. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare i motivi ammissibili in cassazione nei limiti indicati dalla legge delega/attuativa

Massime di principio

  • La sospensione dei termini processuali e della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 si applica solo se, nel periodo di sospensione (9 marzo-11 maggio 2020 o altri termini per conversazioni legislative), nel procedimento risultava effettivamente pendente un termine processuale per il compimento di un atto; non opera in modo automatico per tutti i procedimenti pendenti.
  • Un decreto di fissazione dell'udienza emesso ‘senza ritardo’ non equivale necessariamente a un termine legale pendente ai fini dell'art. 172 c.p.p.; pertanto la mera fissazione dell'udienza non fa scattare automaticamente la sospensione della prescrizione a meno che non sia dimostrabile che un termine processuale era realmente in corso nel periodo.
  • Se il termine di prescrizione si estingue prima della pronuncia di condanna in grado di merito, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per gli effetti penali (prescrizione intervenuta), restando eventualmente in vita le statuizioni civili a meno che il ricorso non sia ammesso anche per gli effetti civili.
  • Le censure sulla legittima difesa richiedono una contestazione precisa e motivata della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; le valutazioni di fatto del giudice di merito sono difficili da rimuovere in cassazione se il ricorso non dimostra un travisamento degli elementi probatori.
  • Accettare la 'sfida' o uscire volontariamente dall'ambiente protetto per il confronto con l'aggressore può escludere la legittima difesa: la valutazione della proporzionalità e della immediata necessità difensiva è rimessa al giudice di merito e va contestata specificamente per essere riesaminata in cassazione.

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