Cassazione Civile, Ordinanza n. 08461/2026 del 04/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2016 e contributo unificato tributario 2017, deducendo la nullità dell’atto per diverse ragioni: inesistenza della notifica, omessa o invalida notifica degli avvisi di accertamento presupposti, mancata indicazione del responsabile del procedimento e difetto di motivazione. In primo grado il ricorso era stato accolto limitatamente alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, con assorbimento delle altre censure. In appello, il giudice tributario di secondo grado aveva riformato la decisione ritenendo sufficiente l’indicazione dell’ufficio o del preposto alla struttura, senza un nominativo espresso. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007, assumendo che la norma richiede, a pena di nullità, l’indicazione nominativa del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella; nella specie tali nominativi sarebbero mancati del tutto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, l’art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007 impone a pena di nullità l’indicazione nominativa del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella. Ha escluso che sia sufficiente l’indicazione dell’ufficio, della struttura o del dirigente/preposto all’unità organizzativa, se non è indicata una persona fisica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente e annullando la cartella di pagamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’ADER.
Norme richiamate
art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007
"La cartella di pagamento [...] contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella"
Per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 la norma richiede l’indicazione nominativa dei due responsabili del procedimento; la mancanza di tale indicazione comporta nullità della cartella.
Ha convertito il D.L. n. 248/2007; la disciplina applicata è quella vigente ratione temporis.
È il riferimento normativo della cartella di pagamento cui si applica l’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento.
art. 8, comma 2, lett. c), L. n. 241/1990
La Corte lo richiama come base generale del principio di personalizzazione e trasparenza del rapporto amministrativo mediante indicazione del responsabile del procedimento.
Gli atti dell’amministrazione finanziaria devono indicare l’ufficio, il responsabile del procedimento, l’organo di riesame e le modalità di ricorso.
art. 97 Cost.
L’obbligo di indicare il responsabile del procedimento è ricondotto ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la mancata indicazione nominativa del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione integra nullità dell’atto.
- Non è sufficiente, ai fini dell’adempimento imposto dalla legge, la sola indicazione dell’ufficio, della struttura organizzativa o del preposto apicale: occorre la riferibilità a una persona fisica determinata.
- La funzione dell’indicazione del responsabile è garantire trasparenza, piena informazione del contribuente e tutela del diritto di difesa, rendendo personalizzato il rapporto con l’amministrazione finanziaria.
- Quando la violazione riguarda un requisito testuale di validità dell’atto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito annullando direttamente la cartella.
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