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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31957/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio, rilevando che la normativa interpretativa rilevante è intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo che una sequenza di atti - costituzione di una società con conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria - integrasse, nella sostanza, una cessione di ramo d'azienda abusivamente frazionata. La CTR ha confermato la pretesa qualificando l'operazione ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 e ritenendo applicabile una lettura antielusiva della norma. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il motivo ritenuto fondato dalla Corte è quello con cui si deduce la violazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986. Le ricorrenti hanno inoltre lamentato, tra l'altro, la violazione del principio di contraddittorio preventivo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per difetto di motivazione, nonché la violazione dell'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 53-bis del d.P.R. 131/1986.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    testo originario: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; testo modificato: "... sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    Nel regime applicabile agli avvisi in causa, come chiarito dalla legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro va applicata sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati; la norma è letta come imposta "d'atto" e non come clausola generale antielusiva.

  • art. 1, comma 87, lettera a), L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Ha modificato l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 nel senso di limitarne l'operatività agli elementi desumibili dall'atto medesimo.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    È stata qualificata come disposizione di interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986.

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalle ricorrenti e ritenuto estraneo al perimetro applicativo dell'art. 20 nel caso concreto.

  • art. 53-bis d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato tra i motivi assorbiti, senza autonoma decisione nel merito.

  • art. 12, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Censura sul contraddittorio preventivo dedotta nei motivi assorbiti; la sentenza rileva che il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 3 Cost.

    Citato nelle decisioni della Corte costituzionale richiamate dalla Cassazione sul nuovo art. 20.

  • art. 53 Cost.

    Citato nelle decisioni della Corte costituzionale richiamate dalla Cassazione sul nuovo art. 20.

  • artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.

    Richiamati nel passaggio relativo alla declaratoria di inammissibilità di alcune questioni di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve essere compiuta avendo riguardo alla intrinseca natura e agli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, secondo il testo dell'art. 20 come interpretato autenticamente, senza estendere l'indagine agli elementi extratestuali e agli atti collegati.
  • La disciplina dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non può essere utilizzata come norma antielusiva in senso proprio per riqualificare una pluralità di negozi come un'unica operazione economica complessiva, quando ciò richieda di andare oltre il contenuto testuale dell'atto registrato.
  • Quando sopravviene una norma di interpretazione autentica rilevante per la questione decisa, la sentenza impugnata che abbia fondato la propria ratio su una diversa lettura della disposizione può essere cassata e la causa decisa nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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