Sentenza del 13/11/2019 n. 29367 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittimi l'annullamento delle dichiarazioni dei redditi relative al 2002 e il rigetto delle istanze di condono. Hanno sostenuto, anzitutto, l'invalidità delle notifiche perché effettuate a una società già cancellata dal registro delle imprese; inoltre, hanno contestato la valutazione secondo cui le società non sarebbero esistite né avrebbero svolto attività nel 2002, invocando la documentazione contabile, i versamenti infragruppo e l'efficacia del condono fiscale. Infine, hanno dedotto carenza di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valide le notifiche eseguite presso l'ultima sede sociale entro un anno dalla cancellazione, purché ricevute da almeno uno degli ultimi soci; ha escluso l'applicabilità del principio dell'apparenza del diritto, precisando che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la cancellazione risultante dal registro delle imprese. Nel merito, ha confermato che non era stata provata con documenti aventi data certa l'esistenza effettiva e l'operatività delle società nel 2002: codice fiscale e iscrizione al registro risultavano richiesti solo nel 2003, senza prova concreta delle movimentazioni finanziarie o dell'attività agricola dichiarata. Di conseguenza, il condono non poteva perfezionarsi per un soggetto non provato come esistente nel periodo interessato. Il motivo sulla motivazione degli atti è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 8.000 euro di spese, oltre spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società
Entro un anno dalla cancellazione della società, gli atti possono essere notificati presso l'ultima sede sociale; la notifica è valida se consente di raggiungere gli ex soci, anche mediante consegna a uno di essi.
La data di una scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo quando risulti da fatti certi o equipollenti idonei a dimostrare con sicurezza l'anteriorità dell'atto. Mere annotazioni contabili o riferimenti privi di documentazione non sono sufficienti.
l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta
Gli atti iscritti nel registro delle imprese si presumono conoscibili dai terzi; l'Amministrazione non può invocare l'ignoranza della cancellazione già pubblicizzata.
Il condono fiscale presuppone l'esistenza del soggetto e del rapporto tributario nel periodo d'imposta interessato; non può essere utilizzato per sanare una posizione riferita a una società la cui effettiva esistenza e operatività non siano dimostrate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'obbligo di motivazione degli atti tributari deve essere valutato sulla base del contenuto concreto dell'atto impugnato; chi ne contesta la motivazione deve riprodurne nel ricorso i passaggi rilevanti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società, per il primo anno gli atti possono essere notificati presso l'ultima sede sociale; la notifica deve comunque raggiungere soggetti riconducibili agli ultimi soci o successori della società.
- Nel diritto tributario conta l'esistenza effettiva della società e dell'attività economica nel periodo d'imposta, non la sola apparenza societaria o la qualificazione formale utilizzata nei rapporti con terzi.
- Per dimostrare che un atto societario o una scrittura privata esisteva già in una certa data occorrono documenti con data certa o fatti equipollenti rigorosamente provati; registrazioni contabili non supportate da versamenti o documentazione indipendente possono non bastare.
- Un condono fiscale non produce effetti se manca il presupposto sostanziale dell'esistenza del contribuente e del rapporto tributario nel periodo oggetto di definizione.
- Nel ricorso per cassazione le censure sulla motivazione di un atto tributario devono riportare testualmente le parti dell'atto contestate; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
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