Sentenza del 13/11/2019 n. 1099 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva attribuito a G. N., in proporzione alla sua partecipazione societaria, utili extrabilancio asseritamente distribuiti dalla G. Srl, società a ristretta base sociale. La ripresa fiscale derivava tuttavia da costi ritenuti indeducibili fiscalmente, ma non inesistenti. Il ricorrente contestava, tra l’altro, l’applicabilità della presunzione di distribuzione degli utili, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, la violazione dell’obbligo di motivazione e l’applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia aveva respinto i ricorsi. In appello, il giudice ha rilevato che la mera indeducibilità fiscale di un costo aumenta il reddito imponibile, ma non genera una disponibilità finanziaria ulteriore distribuibile ai soci, poiché il costo è stato comunque effettivamente sostenuto. La presunzione di distribuzione può operare, invece, in presenza di ricavi occultati o costi inesistenti, idonei a creare una provvista finanziaria extracontabile. Non essendo stata dimostrata tale provvista, l’accertamento degli utili distribuiti è stato ritenuto illegittimo. L’appello è stato accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973
Richiamato dal contribuente per contestare la legittimità dell’accertamento parziale; il motivo è stato assorbito perché l’appello è stato accolto sulla questione principale.
Art. 7 della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Richiamato in relazione all’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di motivare gli atti e di rendere conoscibili gli elementi posti a fondamento della pretesa, anche mediante allegazione o riproduzione degli atti richiamati. Il motivo è stato assorbito.
Richiamato dal contribuente per contestare l’applicazione delle sanzioni in assenza di una specifica motivazione sull’elemento soggettivo della colpevolezza. Anche questo motivo è stato assorbito.
Presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale
La presunzione consente, in linea generale, di ritenere distribuiti ai soci gli utili extracontabili in proporzione alle partecipazioni, ma richiede l’esistenza di utili o di una provvista finanziaria effettivamente distribuibile. Non può fondarsi sulla sola ripresa di costi realmente sostenuti ma fiscalmente indeducibili.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può operare quando l’accertamento evidenzia ricavi non dichiarati o costi inesistenti, perché tali elementi possono generare liquidità occulta.
- La ripresa fiscale di un costo effettivamente sostenuto ma giudicato indeducibile aumenta il reddito imponibile, ma non dimostra di per sé l’esistenza di denaro occulto distribuito ai soci.
- Per imputare maggiori utili al socio non è sufficiente quantificare un maggior reddito fiscale della società: occorre che tale maggior reddito corrisponda, almeno presuntivamente, a una disponibilità finanziaria non contabilizzata.
- La presunzione di distribuzione proporzionale è superabile dimostrando l’assenza di una provvista finanziaria, la mancata percezione delle somme o l’inidoneità dell’accertamento societario a evidenziare utili effettivamente distribuibili.
- Quando il giudice accoglie il ricorso per un motivo decisivo, gli ulteriori motivi, quali difetti di motivazione, mancata allegazione degli atti o vizi delle sanzioni, possono essere dichiarati assorbiti.
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