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Sentenza

Sentenza del 13/11/2019 n. 29368 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 51.816,88 relativa alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2008. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva accolto il ricorso dell'istituto scolastico e la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva confermato tale decisione, il Comune ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso, tuttavia, non era corredato dalla copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione, documento richiesto dall'art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso del Comune per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché l'amministrazione scolastica non si è costituita nel giudizio di legittimità. È stato inoltre dichiarato sussistente l'obbligo del Comune di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 369, comma 1, n. 2, codice di procedura civile

    Il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

    Il mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata e della relazione di notificazione determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, impedendo alla Corte di esaminarne i motivi.

  • Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede il contributo unificato dovuto per la proposizione del ricorso.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    Quando l'impugnazione è dichiarata improcedibile, sussiste l'obbligo per la parte che l'ha proposta di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originariamente dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il rispetto degli adempimenti documentali è essenziale: l'omesso deposito dei documenti richiesti dall'art. 369 c.p.c. può comportare l'improcedibilità senza esame del merito.
  • La mancata costituzione della parte intimata esclude, di regola, una pronuncia sulle spese in suo favore.
  • La dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione può comportare il pagamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello già dovuto per il ricorso.
  • Quando un'impugnazione è dichiarata improcedibile per un vizio formale imputabile al ricorrente, la decisione precedente favorevole alla controparte rimane sostanzialmente non intaccata.

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