Sentenza del 13/11/2019 n. 1209 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
L'IMU nella cessazione del contratto di locazione finanziaria - Natura derogatoria dell'IMU durante il contratto di locazione finanziaria - Risoluzione del contratto di locazione finanziaria - Soggetto passivo IMU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento IMU 2014. La controversia riguardava tre immobili concessi in locazione finanziaria, i cui contratti erano scaduti o erano stati risolti per inadempimento, senza che gli utilizzatori avessero riconsegnato materialmente i beni. Il Comune sosteneva che, cessato il contratto, la società di leasing fosse nuovamente soggetto passivo IMU, mentre la contribuente riteneva che l'obbligo restasse a carico degli utilizzatori fino alla riconsegna.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello del Comune, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato legittimo e fondato l'avviso di accertamento IMU 2014, relativo a euro 85.611,00 di imposta oltre sanzioni. Ha stabilito che, ai fini IMU, rileva il momento giuridico di cessazione del contratto e non la riconsegna materiale dell'immobile. In caso di scadenza, il contratto cessa alla scadenza prevista o con il pagamento dell'ultimo canone; in caso di risoluzione anticipata, cessa dal momento della risoluzione. Da tale momento il locatario perde la soggettività passiva IMU e il proprietario torna obbligato al pagamento. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011
Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria l'imposta è dovuta dal locatario
La norma attribuisce eccezionalmente al locatario finanziario la soggettività passiva IMU per tutta la durata del leasing. Essendo derogatoria, non può essere estesa al periodo successivo alla cessazione o risoluzione del contratto.
Art. 1140, comma 2, codice civile
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa
La regola generale consente al proprietario di possedere indirettamente tramite un detentore. Venuta meno la detenzione qualificata derivante dal leasing, si applica nuovamente il regime ordinario e il proprietario è soggetto all'IMU.
Art. 1591, codice civile
Il conduttore in mora nella restituzione deve corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna
Dopo la cessazione del contratto, gli eventuali importi dovuti dall'utilizzatore per la mancata restituzione hanno natura risarcitoria e non dimostrano la prosecuzione del contratto né il mantenimento della soggettività passiva IMU del locatario.
Art. 1170, comma 3, codice civile
Il riferimento all'azione di manutenzione è stato utilizzato per evidenziare la posizione del proprietario o possessore legittimato a ottenere la restituzione materiale del bene dopo la cessazione del leasing.
Massime di principio
- Nel leasing, l'IMU è dovuta dal locatario solo finché il contratto è giuridicamente in corso; la mera disponibilità materiale dell'immobile o la mancata riconsegna non determinano da sole la soggettività passiva.
- In caso di risoluzione anticipata per inadempimento, il locatario perde la soggettività passiva dalla data in cui la risoluzione si perfeziona, non dalla successiva riconsegna del bene.
- In caso di scadenza naturale senza riscatto, l'obbligo IMU torna al proprietario dalla scadenza contrattuale, anche se l'utilizzatore trattiene materialmente l'immobile.
- La mancata restituzione dopo la cessazione del contratto genera eventualmente un'obbligazione risarcitoria o un'indennità di occupazione, ma non proroga automaticamente gli effetti fiscali del leasing.
- Per individuare il soggetto passivo occorre verificare il titolo giuridico e la data effettiva di cessazione del contratto, documentandola con il contratto, la comunicazione di risoluzione, la scadenza o gli atti relativi alla procedura concorsuale.
- La disciplina IMU non può essere estesa per analogia sulla base di regole previste per altri tributi, come la TASI.
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