Sentenza del 13/11/2019 n. 432 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Contributo unificato amministrativo - Autonoma lesività - Oggetto del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 2.015,46, sostenendo di non dovere un ulteriore contributo unificato per i motivi aggiunti proposti nel processo amministrativo. I motivi aggiunti riguardavano due delibere comunali successive, relative alla programmazione triennale del fabbisogno del personale e all'assunzione di un istruttore direttivo. Secondo il ricorrente, tali atti costituivano mera attuazione della delibera già impugnata e non ampliavano l'oggetto del giudizio.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado e la legittimità della cartella. Ha ritenuto che i motivi aggiunti avessero introdotto l'impugnazione di atti nuovi, distinti e cronologicamente successivi, ciascuno dotato di autonoma lesività, anche se adottato sul presupposto della delibera originaria. L'ampliamento dell'oggetto del giudizio comportava quindi il pagamento di un ulteriore contributo unificato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 500 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Principio impugnatorio del processo amministrativo
Nel processo amministrativo il giudizio ha normalmente per oggetto specifici atti amministrativi ritenuti lesivi. L'impugnazione di ulteriori atti, anche mediante motivi aggiunti, può introdurre domande nuove quando tali atti siano autonomamente lesivi.
Disciplina del contributo unificato nel processo amministrativo
Quando i motivi aggiunti riguardano atti nuovi e ampliano l'oggetto del giudizio, è dovuto un ulteriore contributo unificato, anche se gli atti successivi sono collegati o dipendono dall'atto originariamente impugnato.
Massime di principio
- L'impugnazione con motivi aggiunti di atti distinti e successivi rispetto a quello originario comporta, in linea generale, un nuovo contributo unificato se tali atti producono una lesione autonoma.
- Il fatto che gli atti successivi siano adottati in attuazione o sul presupposto dell'atto iniziale non esclude automaticamente la loro autonomia lesiva né l'obbligo di versare un ulteriore contributo.
- Per stabilire se sia dovuto un nuovo contributo occorre verificare se i motivi aggiunti introducano una nuova domanda contro un nuovo provvedimento, anziché limitarsi a sviluppare censure relative all'atto già impugnato.
- La riproposizione delle medesime censure non è sufficiente a evitare il pagamento se l'oggetto formale dell'impugnazione comprende nuovi atti amministrativi.
- In caso di mancato pagamento del contributo dovuto, l'amministrazione può procedere alla riscossione mediante cartella, con possibile condanna del contribuente anche alle spese del giudizio.
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