Sentenza del 13/11/2019 n. 8501 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento IVA 2011. Ha sostenuto, da un lato, che il trasferimento di beni e attrezzature verso la XXXX Electronic costituisse una serie di cessioni di singoli beni soggette a IVA, e non una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro; dall'altro, ha eccepito la nullità della decisione e dell'accertamento per mancato rispetto delle garanzie procedimentali previste dagli artt. 10-bis e 12 della legge n. 212/2000, lamentando che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le memorie del 5 settembre 2016.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il trasferimento pressoché totale di beni e attrezzature, tra società con la stessa compagine sociale e le stesse sedi operative, integrasse una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, ossia il trasferimento di un complesso organizzato idoneo a proseguire autonomamente l'attività economica, e non una pluralità di cessioni di beni soggette a IVA. Le ragioni extratributarie invocate dalla contribuente, relative alla tutela dell'attività dalle controversie di lavoro, non hanno modificato la qualificazione fiscale dell'operazione. Sono state inoltre ritenute rispettate le garanzie endoprocedimentali, poiché le memorie erano state esaminate e disattese, anche mediante motivazione concisa o per relationem. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
Art. 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La contribuente ne ha invocato la violazione sotto il profilo delle garanzie procedimentali e del contraddittorio. Il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza, considerando complessivamente rispettate le garanzie endoprocedimentali.
Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La disposizione è stata richiamata per contestare la mancata considerazione delle memorie difensive. La Commissione ha ritenuto che l'Amministrazione avesse preso in esame tali memorie, reputandole prive di elementi nuovi, e che l'avviso contenesse una motivazione sufficiente, anche per relationem.
Disciplina IVA e imposta di registro applicabile alla cessione d'azienda
La cessione di un complesso organizzato di beni materiali e immateriali idoneo a proseguire autonomamente un'attività economica è qualificata come cessione d'azienda e non come cessione di singoli beni; pertanto, l'operazione è soggetta a imposta di registro e non a IVA, con conseguente disconoscimento della detrazione dell'IVA eventualmente applicata.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 32085 del 12 dicembre 2018
Il principio richiamato stabilisce che, per qualificare l'operazione come cessione d'azienda, gli atti traslativi devono avere ad oggetto un insieme di beni materiali e immateriali che, considerato complessivamente, costituisca un'impresa o una parte d'impresa idonea a continuare un'attività economica autonoma.
Massime di principio
- Per distinguere una cessione d'azienda da una serie di cessioni di singoli beni non rileva soltanto la forma dei contratti, ma soprattutto la funzione economica complessiva dell'operazione.
- Il trasferimento della maggior parte dei beni e delle attrezzature, unito alla continuità dell'attività, alla coincidenza dei soci o delle sedi e al passaggio dei dipendenti o collaboratori, può dimostrare l'esistenza di un subentro aziendale anche tra società formalmente distinte.
- Le motivazioni extratributarie dell'operazione, anche se effettive, non impediscono all'Amministrazione finanziaria di riqualificarla secondo la sua sostanza economica ai fini fiscali.
- La motivazione dell'avviso di accertamento può essere concisa o fare riferimento ad altri atti, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere i rilievi e le proprie difese siano state effettivamente considerate.
- La mancata confutazione analitica di ogni argomento difensivo non determina automaticamente la nullità dell'accertamento se l'Amministrazione ha esaminato le memorie e ha fornito una motivazione complessivamente sufficiente.
- Quando l'operazione è qualificata come cessione d'azienda soggetta a imposta di registro, l'IVA indicata o versata sulle componenti trasferite può essere considerata indebitamente detratta e recuperata dall'Amministrazione.
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