Sentenza del 13/11/2019 n. 8506 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 247/2019 TRIBUTI (IN GENERALE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Operazioni inesistenti - Connivenza del cessionario - Onere probatorio a carico dell'Ufficio - Legittimità della prova per presunzioni - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate su un'istanza di rimborso IRPEF, sostenendo che il Fondo pensione avesse applicato una tassazione eccessiva alla liquidazione in capitale della propria posizione individuale, il cosiddetto "zainetto". In particolare, contestava l'errata collocazione temporale di una parte delle somme, l'applicazione di aliquote più elevate rispetto a quelle ritenute corrette e la tassazione dei contributi versati direttamente dal lavoratore, sostenendo che ciò comportasse una doppia imposizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio dopo l'annullamento della precedente decisione da parte della Corte di cassazione, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato definitivamente la domanda di rimborso. È stato ritenuto corretto applicare regimi fiscali diversi ai montanti formatisi nei differenti periodi temporali, ancorando la tassazione al momento di accumulo delle somme e non a quello della liquidazione. È stata inoltre ritenuta legittima la tassazione sull'intera prestazione, compresa la parte alimentata dai contributi del lavoratore. Il ricorrente è stato condannato alle spese di tutti i gradi di giudizio, per complessivi 5.200 euro di compensi, oltre accessori e 250 euro di spese vive.
Norme richiamate
Articoli 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973
Istanza di rimborso delle imposte dirette indebitamente versate o trattenute
Il contribuente che chiede il rimborso deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa l'erroneità della tassazione applicata.
Articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La prestazione in capitale del fondo pensione costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il beneficiario ha rinunciato
La liquidazione forfettaria dello "zainetto" mantiene la natura reddituale della pensione integrativa e deve essere assoggettata al relativo regime fiscale.
Articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis
Tassazione separata delle somme percepite in un'unica soluzione aventi origine nel rapporto di lavoro
La prestazione in capitale derivante dalla previdenza complementare è soggetta a tassazione separata, in quanto reddito collegato al rapporto di lavoro e non reddito di capitale.
Articolo 23, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 252/2005
Per gli iscritti alle forme pensionistiche complementari, il regime di tassazione delle prestazioni si applica secondo le disposizioni transitorie e, per i montanti accumulati fino alle date previste, continuano ad applicarsi i regimi previgenti
Il trattamento fiscale deve essere determinato in base ai periodi nei quali i diversi montanti si sono formati. La successiva liquidazione in un'unica soluzione non unifica i regimi fiscali applicabili.
Articolo 57 del d.lgs. n. 546/1992
Divieto di domande ed eccezioni nuove in appello
Il divieto riguarda domande ed eccezioni nuove in senso proprio, ma non impedisce all'Ufficio di sviluppare in appello mere difese o argomentazioni giuridiche volte a contestare la pretesa del contribuente.
Articolo 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non si estende alle argomentazioni giuridiche delle parti.
Articolo 11 del d.lgs. n. 252/2005
Aliquota del 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno di partecipazione, entro il limite massimo di sei punti percentuali
Per le prestazioni riferibili ai periodi soggetti al nuovo regime, si applica l'aliquota prevista dalla disciplina della previdenza complementare, con le riduzioni stabilite dalla legge.
Massime di principio
- Nelle prestazioni in capitale derivanti da fondi pensione complementari, la tassazione va normalmente collegata al periodo di formazione dei singoli montanti e non soltanto alla data della liquidazione finale.
- Quando la normativa prevede regimi transitori, occorre suddividere la prestazione in base alle somme maturate nei diversi periodi e applicare a ciascuna quota il regime fiscale previsto per quel periodo.
- I contributi versati direttamente dal lavoratore possono concorrere alla prestazione imponibile quando la somma liquidata costituisce, nel suo complesso, la sostituzione della pensione integrativa; la loro provenienza non determina automaticamente l'esclusione dalla tassazione.
- Chi chiede un rimborso fiscale deve fornire prova documentale completa dell'errore dell'Amministrazione o del sostituto d'imposta e dei presupposti normativi del trattamento più favorevole.
- In appello l'Amministrazione finanziaria può precisare o modificare le proprie argomentazioni giuridiche, purché non introduca una domanda nuova o una diversa causa petendi rispetto alla pretesa originaria.
- Nel giudizio di rinvio dalla Cassazione il processo è tendenzialmente chiuso: non è possibile produrre nuovi documenti, salvo che la loro mancata produzione precedente sia dovuta a causa di forza maggiore.
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