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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22960/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla trasformazione, disposta in applicazione di una disciplina regionale e dell'ACN dei medici veterinari convenzionati, di rapporti di lavoro autonomo a termine in rapporti a tempo indeterminato. L'azienda sanitaria, per rispettare il vincolo di invarianza di spesa, aveva ridotto il monte ore settimanale degli incarichi, ricalcolando il compenso annuo lordo dei veterinari sottraendo non solo l'IVA ma anche gli oneri ENPAV e IRAP che gravavano sull'azienda, con conseguente attribuzione di un numero di ore inferiore e recupero delle ore già rese. I veterinari avevano chiesto l'illegittimità di tale riduzione e il riconoscimento del diritto a mantenere la stessa retribuzione lorda in godimento al 31.12.2008, con conseguente ricalcolo delle ore e pagamento delle differenze retributive. In appello la domanda era stata accolta parzialmente. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) tardività dell'appello per avvenuta notificazione della sentenza di primo grado idonea a far decorrere il termine breve; 2) violazione della disciplina collettiva e regionale, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la possibilità di decurtare gli oneri ENPAV e IRAP e avesse ravvisato una violazione dell'art. 112 c.p.c.; 3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale con riferimento ai contratti individuali e agli atti amministrativi; 4) un generico error in procedendo, insistendo sulla legittimità della riduzione oraria anche in ragione del consenso dei lavoratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non erano stati trascritti o localizzati gli atti necessari a verificare l'elezione di domicilio e la relata di notifica, oltre al fatto che emergeva la presenza di PEC del difensore; ha dichiarato inammissibili anche le censure riferite al decreto assessoriale e alla circolare, trattandosi di atti amministrativi privi di valore normativo e non adeguatamente riprodotti/localizzati, nonché la doglianza sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., veicolata con il vizio sbagliato; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata e richiamava in modo generico contratti individuali non riportati; il quarto motivo, generico e nuovo rispetto al giudizio di merito, è stato anch'esso dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per la decorrenza del termine breve di impugnazione a seguito di notifica della sentenza

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato in relazione all'ammissibilità e tempestività dell'appello

  • art. 82 r.d. n. 37 del 1934

    il domicilio ex lege in cancelleria opera solo nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare se il difensore non abbia indicato la PEC nei casi rilevanti

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato in tema di notificazione della sentenza ai fini del termine breve

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato in tema di notificazioni al difensore domiciliatario

  • art. 125 c.p.c.

    il difensore deve indicare l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine; la mancata indicazione incide sul domicilio ex lege

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    non può essere usato per denunciare correttamente il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. né per censurare atti amministrativi privi di valore normativo come se fossero norme

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il corretto canale per dedurre nullità processuali come la violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 1363 c.c.

    invocato dal ricorrente, ma il motivo è inammissibile perché la sentenza non si fondava sull'interpretazione dei contratti individuali richiamati

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte d'appello aveva rilevato una decisione del Tribunale non corrispondente alla domanda proposta; la censura in cassazione era però veicolata in modo processualmente errato

  • art. 414 c.p.c.

    norma del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dei lavoratori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 42 ACN del 29.7.2009

    richiamato come base per la determinazione del compenso orario dei veterinari

  • norma finale n. 6 ACN del 2005

    invocata dall'azienda per sostenere il rispetto del vincolo di invarianza di spesa

  • artt. 2 e 4 del Decreto Assessorato della Salute del 4.9.2009

    atti amministrativi regionali richiamati per disciplinare la trasformazione degli incarichi e il criterio di calcolo del compenso

  • circolare assessoriale n. 6121 del 9.6.2010

    atto di chiarimento amministrativo richiamato dall'azienda per il ricalcolo delle ore e dei costi

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge e dei vizi processuali richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare e localizzare gli atti e i documenti decisivi, o almeno riassumerne il contenuto essenziale, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa nel fascicolo.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere veicolata come nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., non come semplice violazione di legge ex n. 3.
  • Gli atti amministrativi privi di valore normativo non sono scrutinabili in cassazione come se fossero norme di diritto: la loro interpretazione può essere censurata solo nei limiti e con gli strumenti propri dell'interpretazione degli atti non normativi, sempre nel rispetto del principio di specificità.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che prospetti questioni non affrontate dal giudice di merito, o che richiami contratti o documenti non riportati o non pertinenti, è inammissibile.
  • La notifica della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione va valutata alla luce delle regole sul domicilio del difensore e della disciplina processuale vigente ratione temporis, tenendo conto dell'eventuale indicazione della PEC e del principio secondo cui l'elezione di domicilio della parte non si estende automaticamente al difensore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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