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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33170/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, da parte di due condomini su un lastrico d'ingresso dell'appartamento di loro proprietà, di una serra bioclimatica poi qualificata dai giudici di merito come costruzione. Il proprietario confinante sosteneva che l'opera fosse lesiva del decoro architettonico, della visuale e delle distanze legali, chiedendone demolizione, ripristino e risarcimento del danno; in primo grado la domanda era stata rigettata salvo cessazione della materia del contendere sul tema delle distanze per l'avvenuto arretramento dell'opera, mentre in appello era stata accolta la censura sulle distanze e disposta la riduzione in pristino con condanna al risarcimento. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1102 c.c., deducendo che in condominio le norme sulle distanze tra costruzioni non sarebbero applicabili e che l'opera costituirebbe uso consentito della cosa comune; 2) falsa applicazione dell'art. 9 D.M. 1444/1968, invocando per la prima volta in cassazione la deroga per gruppi di edifici inseriti in piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate e sostenendo che gli immobili costituirebbero un unicum edilizio; 3) violazione della L.R. Lombardia n. 39/2004, assumendo che l'opera dovesse essere considerata serra bioclimatica e volume tecnico, quindi escluso dal regime delle distanze. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva accertato in fatto che l'opera era una costruzione, e quindi correttamente aveva applicato le distanze legali tra fabbricati tra proprietà esclusive contigue; ha dichiarato inammissibile il secondo perché introduceva una questione nuova, bisognosa di accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità, oltre a essere comunque estranea ai presupposti applicativi della deroga dell'art. 9, ult. comma, D.M. 1444/1968; ha infine respinto il terzo motivo perché fondato su una nuova contestazione in fatto sulla natura del manufatto e perché, in ogni caso, la disciplina delle distanze tra privati è riservata alla competenza statale e non può essere derogata da disposizioni regionali o regolamentari locali meno rigorose. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva qualificato il manufatto come costruzione, ritenuto applicabile la disciplina delle distanze legali ex art. 9 D.M. 1444/1968 e condannato i proprietari alla riduzione in pristino e al risarcimento del danno. La Cassazione ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1102 c.c.

    L'uso della cosa comune da parte del partecipante non esclude l'applicazione delle distanze legali quando la controversia riguarda rapporti tra proprietà esclusive o beni finitimi, non già il mero uso della cosa comune.

  • art. 9 D.M. 1444/1968

    La disciplina sulle distanze tra fabbricati si applica ai rapporti tra costruzioni; la deroga dell'ultimo comma è di stretta interpretazione e opera solo in presenza di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

  • art. 4, comma 4, L.R. 39/2004 Regione Lombardia

    La norma regionale invocata dai ricorrenti non può incidere sul regime statale delle distanze tra fabbricati nei rapporti tra privati in senso meno rigoroso; la sua applicazione non consente di escludere la qualificazione del manufatto come costruzione quando il giudice di merito abbia accertato in fatto tale natura.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti, comporta l'obbligo per il soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1120 c.c.

    È evocato in fatto quale norma richiamata dall'attore per lamentare la lesione del decoro architettonico dell'edificio.

  • art. 1122 c.c.

    È evocato in fatto quale norma richiamata dall'attore per contestare l'opera realizzata dal vicino.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una nuova valutazione del fatto, quando la doglianza presuppone una diversa qualificazione materiale dell'opera già accertata dal giudice di merito.
  • La disciplina delle distanze legali tra costruzioni si applica anche nei rapporti tra proprietà esclusive in ambito condominiale quando il manufatto insiste su area o bene di proprietà esclusiva e incide sui rapporti tra fabbricati finitimi; l'art. 1102 c.c. non neutralizza automaticamente tale disciplina.
  • La deroga alle distanze prevista dall'art. 9 D.M. 1444/1968 per gruppi di edifici è di stretta interpretazione e richiede specifici presupposti urbanistici e planovolumetrici; non può essere estesa a complessi edilizi assunti in modo generico come unitari.
  • Le questioni nuove dedotte per la prima volta in cassazione sono inammissibili quando richiedono accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
  • Le norme regionali o regolamentari locali non possono derogare in senso meno rigoroso alla disciplina statale delle distanze tra fabbricati nei rapporti tra privati, trattandosi di materia riservata alla competenza legislativa statale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàParti comuniImpugnazioniProve
RamiDiritti realiCondominioImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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